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Ordinanza — n. 39186/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for extortion as inadmissible due to personal filing by defendants post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39186/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Rizzo, Di Giovanni, and Sollazzo inadmissible. The defendants personally submitted the petitions after the 2017 legislative reform restricted direct filing to lawyers only. The court ruled that personal submission violates the requirement for professional representation in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation cannot be personally filed by the party but must be signed by a registered defense lawyer, rendering personal submissions inadmissible.

Parole chiave

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Cassation appeal personal filing defense lawyer inadmissibility criminal procedure legal representation art 613 adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n.
Art. 129 cod. proc. pen.
92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 599 bis cod.proc.pen
1.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto qui di interesse, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod.
art. 111 della Costituzione
129 cod.proc.pen., nonché in ordine alla quantificazione della pena inflitta; contesta inoltre il fatto che l'imputato non possa presentare il ricorso personalmente, posto che l'art. 111 della Costituzione garantisce il diritto di impugnare ogni sentenza di condanna.
art. 599 cod. proc. pen
1.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto qui di interesse, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen.
art. 613 comma 1 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIZZO GENNARO nato a NAPOLI il 20/09/1972 DI GIOVANNI UGO nato a NAPOLI il 13/11/1977 SOLLAZZO EMILIANO nato a ROMA il 20/10/1988 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per quanto qui di interesse, ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. rideterminava la pena alla quale erano stati condannati Rizzo Giovanni, Sollazzo Emiliano e Di Giovanni Ugo, imputati di estorsione aggravata. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Sollazzo, osservando come all'organo giudicante andava comunque rimessa la valutazione circa la congruità della richiesta di sanzione penale da applicare in relazione al fine rieducativo cui la pena deve tendere, e che Io status soggettivo e le condizioni che hanno portato alla commissione dell'azione delittuosa devono essere valutate nel giudizio di congruità della sanzione 2.

Propone ricorso Di Giovanni Ugo. 2.1 Il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di ragioni atte a giustificare la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen., nonché in ordine alla quantificazione della pena inflitta; contesta inoltre il fatto che l'imputato non possa presentare il ricorso personalmente, posto che l'art. 111 della Costituzione garantisce il diritto di impugnare ogni sentenza di condanna.

3. Propone ricorso il difensore di Rizzo Gennaro. 3.1 Il difensore osserva che Rizzo era stato condannato anche alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, per cui era evidente che la Corte di appello non avrebbe potuto recepire l'accordo, che era stato modificato in quanto la pena accessoria non era prevista.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. 1.1 Per quanto riguarda i ricorsi di Sollazzo e Rizzo, a seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione (come nel caso in esame, in cui gli appellanti hanno rinunciato ai motivi di gravame e concordato la pena con il Procuratore generale), la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv.226707;

Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919); determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non gli sia devoluto (in punto di affermazione di responsabilità ed altro), con effetti sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017 - dep. 27/11/2017, Ferro, Rv. 271258); quanto alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, il disposto dell'art.29 cod.pen. ("...la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque) deve essere interpretato nel senso che le pene accessorie assumono carattere di automatismo in rapporto all'entità del trattamento sanzionatorio (vedi Cass. n. 5567/1998), per cui il ricorso di Rizzo è manifestamente infondato. 1.2 Relativamente al ricorso di Di Gennaro, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n, 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010 8914/18, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 agli artt.571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione" Nella motivazione della predetta sentenza si legge: "L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità, scoraggiando al contempo la diffusa prassi dei ricorsi redatti da difensori non iscritti nell'apposito albo speciale, ma formalmente sottoscritti dai propri assistiti per eludere il contenuto precettivo dell'art. 613, comma 1....Del tutto diverso, invece, il profilo della rappresentanza tecnica, intesa come capacità di chiedere in giudizio (jus postulandi) ovvero come potere di sollecitare una risposta del giudice presentandogli direttamente atti, istanze e deduzioni nell'interesse delle parti: attività processuale, questa, che nel giudizio di legittimità 12 l'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. riserva esclusivamente al difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

E' il difensore a rappresentare la parte e a comparire in udienza davanti al Giudice di legittimità (art. 614, comma 2, cod. proc. pen.). La parte, infatti, non può esercitare questi poteri personal !mente, ma soltanto per mezzo del suo difensore, ossia avvalendosi di uno strumento tecnico che può operare davanti alla Corte in quanto è la stessa legge che gli conferisce l'esercizio di quei medesimi poteri che in astratto già sono e restano della parte." Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, assume rilievo preliminare ed assorbente la considerazione del fatto che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato in data 30 aprile 2021, dunque a seguito dell'entrata in vigore, avvenuta il 3 agosto 2017, delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giusepp