Sentenza — n. 38853/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HADDADI AZIZ - C.U.I. 05SNGUW - nato a Kairouan (Tunisia) il 02/03/2001 avverso la sentenza emessa in data 01/01/2021 dal TRIBUNALE di MODENA. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; ritenuto che è possibile procedere senza formalità
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Sentenza — n. 38853/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 05SNGUW - nato a Kairouan (Tunisia) il 02/03/2001 avverso la sentenza emessa in data 01/01/2021 dal TRIBUNALE di MODENA. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; ritenuto che è possibile procedere senza formalità
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HADDADI AZIZ - C.U.I. 05SNGUW - nato a Kairouan (Tunisia) il 02/03/2001 avverso la sentenza emessa in data 01/01/2021 dal TRIBUNALE di MODENA. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; ritenuto che è possibile procedere senza formalità
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'imputato Haddadi Aziz ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di rapina ascrittogli, la pena concordata, deducendo omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento ed alla congruità della pena applicata; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale 22 settembre 2021 Il Co sigliere estensore I Presidente Sergi Beltra9 ini Diotallevi P' '1111 DEPOSITATO IN CANCELL