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Sentenza — n. 38853/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38853/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38853/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HADDADI AZIZ - C.U.I. 05SNGUW - nato a Kairouan (Tunisia) il 02/03/2001 avverso la sentenza emessa in data 01/01/2021 dal TRIBUNALE di MODENA. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; ritenuto che è possibile procedere senza formalità

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 38853/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 05SNGUW - nato a Kairouan (Tunisia) il 02/03/2001 avverso la sentenza emessa in data 01/01/2021 dal TRIBUNALE di MODENA. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; ritenuto che è possibile procedere senza formalità

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda azione civile commisurazione della pena per rapina pena pecuniaria tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HADDADI AZIZ - C.U.I. 05SNGUW - nato a Kairouan (Tunisia) il 02/03/2001 avverso la sentenza emessa in data 01/01/2021 dal TRIBUNALE di MODENA. Udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; ritenuto che è possibile procedere senza formalità

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che l'imputato Haddadi Aziz ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti c.p.p., ha applicato nei suoi confronti, in ordine al reato di rapina ascrittogli, la pena concordata, deducendo omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento ed alla congruità della pena applicata; - che all'odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti; - che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis c.p.p.; - che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza; - che la declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale 22 settembre 2021 Il Co sigliere estensore I Presidente Sergi Beltra9 ini Diotallevi P' '1111 DEPOSITATO IN CANCELL