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Sentenza — n. 38835/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38835/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38835/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Trieste confermava la condanna del ricorrente per il reato di appropriazione e concedeva la sospensione condizionale della pena "condizionata", come deciso in primo grado, al risarcimento del danno quantificato in euro 42.641, 52. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente deduceva che con l'atto di appello aveva espressamente censurato il punto della sospensione condizionale rilevando che l'obbligazione a carico dell'imputato era indeterminata nell'ammontare e dunque ineseguibile; tuttavia la scelta di condizionare il beneficio al risarcimento veniva confermata senza alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38835/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; El Baghdadi, Rv. 263271) Si rileva infine che, contrariamente a quanto dedotto l'ammontare del risarcimento risultava puntualmente quantificato. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

Parole chiave

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restituzione dell'assistenza sociale riscossione di pene pecuniarie incasso dei contributi di mantenimento ristrettezza finanziaria sostegno finanziario indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAURO ENEA nato a TEOR il 13/11/1952 avverso la sentenza del 18/04/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trieste confermava la condanna del ricorrente per il reato di appropriazione e concedeva la sospensione condizionale della pena "condizionata", come deciso in primo grado, al risarcimento del danno quantificato in euro 42.641, 52.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: il ricorrente deduceva che con l'atto di appello aveva espressamente censurato il punto della sospensione condizionale rilevando che l'obbligazione a carico dell'imputato era indeterminata nell'ammontare e dunque ineseguibile; tuttavia la scelta di condizionare il beneficio al risarcimento veniva confermata senza alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Si premette che il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 6 - , Sentenza n. 22094 del 18/03/2021 Rv. 281510; Sez. 4, Sentenza n. 50028 del 04/10/2017, Pastorelli, Rv. 271179).

Nel caso in esame dagli atti non emergeva alcun elemento indicativo di difficoltà economiche in ipotesi ostative all'adempimento della obbligazione risarcitoria. Ma quello che più rileva è che tali difficoltà non erano state allegate neanche con l'atto di appello che risultava diretto alla ridefinizione della quantificazione del danno. Pertanto la doglianza in ordine alla mancata valutazione della situazione economica del ricorrente si profila tardiva, in quanto proposta per la prima volta in sede di legittimità ed inammissibile. Il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini Rv. 256631).

A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; El Baghdadi, Rv. 263271) Si rileva infine che, contrariamente a quanto dedotto l'ammontare del risarcimento risultava puntualmente quantificato. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma