Ordinanza — n. 38128/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • MULE' Alfredo nato a Sambuca di Sicilia il 29/08/1977 avverso la sentenza emessa il 27/09/2019 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con procedimento de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 27/089/2019 la Corte di Appello di Palermo confermava il giudizio di penale responsabilità di Mulè Alfredo in relazione al reato di cui all'art.642 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Ordinanza — n. 38128/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Luigi Agostinacchio; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 27/089/2019 la Corte di Appello di Palermo confermava il giudizio di penale responsabilità di Mulè Alfredo in relazione al reato di cui all'art.642 cod. pen.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • MULE' Alfredo nato a Sambuca di Sicilia il 29/08/1977 avverso la sentenza emessa il 27/09/2019 dalla Corte di Appello di Palermo visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con procedimento de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 27/089/2019 la Corte di Appello di Palermo confermava il giudizio di penale responsabilità di Mulè Alfredo in relazione al reato di cui all'art.642 cod. pen.
2. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, di persona.
3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può infatti essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Peraltro, le sezioni unite hanno ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011 - in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 1 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi, Agostinacchio L Imperiali i) DEPOSITATO