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Sentenza — n. 38127/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38127/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38127/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • THIAM Dame nato in Senegal 1'01/01/1981 avverso l'ordinanza emessa il 10/03/2021 dal Tribunale Libertà Cosenza visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 10/03/2021 il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice delle impugnazioni delle misure cautelari reali rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Thiam Dame avverso il decreto di convalida del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari del sequestro probatorio effettuato il 03/02/2021 dalla Guardia di Finanza di Rossano, in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 38127/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato contraffazione di merci indagine per furto sequestro di mezzi di prova estradizione accessoria corruzione nell'esecuzione forzata

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
In ogni caso, il decreto di convalida del sequestro probatorio, seppure in forma sintetica, è motivato, in relazione alle esigenze di effettuare ulteriore attività d'indagine sul corpo di reato (art. 474 cod.
articolo 616 c.p
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • THIAM Dame nato in Senegal 1'01/01/1981 avverso l'ordinanza emessa il 10/03/2021 dal Tribunale Libertà Cosenza visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 10/03/2021 il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice delle impugnazioni delle misure cautelari reali rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Thiam Dame avverso il decreto di convalida del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Castrovillari del sequestro probatorio effettuato il 03/02/2021 dalla Guardia di Finanza di Rossano, in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

2. Avverso l'ordinanza del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Thiame sulla base di un unico motivo, eccependo la nullità del provvedimento impugnato per "una non ponderata valutazione delle eccezioni processuali" e per non aver "considerato l'assenza del requisito del fumus boni iuris".

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso infatti solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass. sez. 2, sent. n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017 - Rv. 269656).

4. Nel caso in esame a fronte della valutazione, da parte del giudice del riesame, con rinvio anche al provvedimento genetico, degli elementi attestanti il vincolo pertinenziale tra i beni sottoposti al vincolo cautelare reale e la fattispecie di reato ipotizzato (la presumibile contraffazione della merce sequestrata destinata alla vendita), i rilievi del ricorrente risultano del tutto generici, consistendo essenzialmente nel richiamo a principi di diritto, senza confronto con il profilo dell'obbligatorietà della confisca ex art. 240, cpv. cod. pen. evidenziata dai giudici del riesame. In ogni caso, il decreto di convalida del sequestro probatorio, seppure in forma sintetica, è motivato, in relazione alle esigenze di effettuare ulteriore attività d'indagine sul corpo di reato (art. 474 cod. pen.), trattandosi di merce presumibilmente contraffatta, secondo quanto indicato nel verbale della Guardia di Finanza richiamato nel provvedimento del P.M. Anche il motivo relativo all'eccepita nullità dell'ordinanza è all'evidenza aspecifico, senza alcun approfondimento a riguardo.

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 1 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacchio Luci