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Sentenza — n. 38126/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against preventive seizure as inadmissible due to lack of legal violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38126/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against a preventive seizure order inadmissible for manifest unfoundedness. The appellant argued the lower court failed to properly assess the 'fumus delicti' regarding money laundering, but the court found the trial judge's reasoning was coherent and addressed the evidence of fictitious commercial operations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals against preventive seizure orders are admissible only for violation of law, requiring radical flaws in reasoning that render the argumentation entirely lacking or incoherent.

Parole chiave

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preventive seizure appeal money laundering evidence violation of law standard manifest unfoundedness procedural costs award procedura per sottrazione d'imposta riciclaggio internazionale di denaro appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.
articolo 616 c.p
Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. 2, sent. n. 18951 del 14/03/2017
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • PRINCIPINI Roberto nato a Terni il 25/01/1966 avverso l'ordinanza emessa il 02/04/2021 dal Tribunale Libertà Padova visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale, su istanza del difensore; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. Samuele De Santis del foro di Viterbo, in sostituzione anche dell'avv. Marina Bernini del foro di Viterbo, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza del 02/04/2021 il Tribunale di Padova in funzione di giudice delle impugnazioni delle misure cautelari reali rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Principini Roberto avverso il decreto di sequestro preventivo emesso 1'01/03/2021 dal Gip presso quel tribunale, in quanto indagato di riciclaggio di parte del provento di una serie di frodi fiscali.

2. Avverso l'ordinanza del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Principini sulla base di un unico motivo, eccependo il vizio di motivazione con riferimento al fumus del reato di riciclaggio.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso infatti solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass. sez. 2, sent. n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017 - Rv. 269656).

4. Nel caso in esame a fronte di una approfondita valutazione, da parte del giudice del riesame, con rinvio anche al provvedimento genetico, degli elementi attestanti il tentativo di occultare la provenienza illecita del danaro sequestrato, attraverso operazioni commerciali fittizie, il ricorrente ha riproposto, sotto il profilo della motivazione contraddittoria o manifestamente illogica, questioni riguardanti l'accertamento della provenienza e finalità della somma oggetto di contestazione, senza peraltro superare sul piano logico i rilievi del tribunale (punti da 1 a 5 - pagg. 2 e 3 dell'ordinanza impugnata). Circa il periculum, di cui è cenno nella parte finale del ricorso, il riferimento è pur sempre attinente al merito, circa l'asserita liceità della destinazione del danaro.

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 1 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Ag,ostinacchio Luci no imp