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Ordinanza — n. 38125/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects material errors in a criminal judgment regarding date and defendant name.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38125/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered the correction of material errors in its own 2019 judgment regarding the date of the lower court ruling and the defendant's name. The errors involved an incorrect year in the header and a misidentification of the accused as a third party in the facts section. The court ruled that these were mere clerical mistakes requiring immediate rectification to ensure the document accurately reflects the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; The court may order the correction of material errors in its own judgments when they result from clerical mistakes affecting dates or party names.

Parole chiave

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material errors clerical correction criminal judgment party identification date correction self-correction procedural law impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
La Corte visto l'art. 130 cod. proc. pen. dispone correggersi la sentenza n.
art. 633 cod. pen
art. 130 cod. proc. pen
La Corte visto l'art. 130 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla richiesta formulata d'ufficio per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Sezione della Corte di Cassazione del 23 ottobre 2019 n. 673, pronunciata sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, nel procedimento a carico di Corigliano Ottavio nato a VILLA SAN GIOVANNI il 20/03/1966; visti gli atti e il provvedimento impugnato; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza indicata la Corte di Cassazione, decidendo sul ricorso per saltum proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 16 gennaio 2019, nel procedimento nei confronti di Corigliano Ottavio, imputato per il delitto di cui all'art. 633 cod. pen., ha annullato la sentenza, con rinvio per il giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria; considerato che nell'intestazione e nella prima pagina della sentenza, la decisione impugnata del Tribunale di Reggio Calabria è erroneamente indicata quanto alla data (nell'intestazione si legge: "25 gennaio 2012" e nel primo rigo del "ritenuto in fatto" a pagina 1, si legge "4 febbraio 2019", mentre dagli atti risulta che la data della pronuncia della sentenza è quella del 16 gennaio 2019); inoltre, sempre nel "ritenuto in fatto" a pagina 1, al secondo rigo, il reato si dice contestato "all'imputata Del Popolo Fisichietti Emanuela", mentre l'indicazione corretta era "all'imputato Corigliano Ottavio"; che l'ufficio ha richiesto di procedere alla correzione degli errori contenuti nella sentenza; considerato che risultano evidenti gli errori materiali su descritti, frutto di mera svista nella trascrizione della data della pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria e delle generalità dell'imputato; che va disposta, pertanto, la correzione dei relativi errori materiali contenuti nell'intestazione e nella motivazione della sentenza, nel senso su indicato;

P.Q.M.

La Corte visto l'art. 130 cod. proc. pen. dispone correggersi la sentenza n. 673 del 23 ottobre 2019 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, nel senso che l'indicazione della data riportata nell'intestazione della sentenza e nel primo rigo di pagina 1 deve intendersi "16 gennaio 2019" e che l'indicazione delle generalità dell'imputato riportate nel secondo rigo della pagina 1 devono intendersi "imputato Corigliano Ottavio". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 130 cod. proc. pen. Così deciso il 28/9/2021 Il Consig ere Estensore Il ente Sergi aola Gis Di