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Sentenza — n. 38123/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38123/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38123/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore dell'imputato Tessariol Marco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi. Deduce il ricorrente, con unico motivo di ricorso, la violazione di norme processuali, in riferimento agli artt. 591, comma 1, lett. D) e 581, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., censurando la sentenza per avere dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che aveva specificamente indicato i motivi in fatto e i presupposti logici posti a base delle censure formulate.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 38123/2021 — snpen · Corte di Cassazione: inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione vizio di procedura impugnazione di decisioni amministrative garanzia di un equo processo assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TESSARIOL MARCO nato a TREVISO il 12/10/1979 avverso la sentenza del 19/01/2021 della Corte d'appello di Venezia sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo che ha chiesto rigettarsi il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore dell'imputato Tessariol Marco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi.

2. Deduce il ricorrente, con unico motivo di ricorso, la violazione di norme processuali, in riferimento agli artt. 591, comma 1, lett. D) e 581, comma 1, lett. C), cod. proc. pen., censurando la sentenza per avere dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che aveva specificamente indicato i motivi in fatto e i presupposti logici posti a base delle censure formulate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'appello, con esame puntuale dei motivi su cui si fondava l'atto d'appello, ha rilevato - peraltro con sentenza - che ciascuno di essi costituiva la mera riproposizione degli argomenti esposti dalla difesa sia in punto di responsabilità, sia quanto all'ipotizzata tardività della querela, argomenti già vagliati dal Giudice di primo grado e senza alcun confronto con la specifica motivazione della decisione appellata che aveva indicato le ragioni logiche, confrontate con il materiale probatorio raccolto, che contrastavano le affermazioni del difensore.

La valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione operata dalla Corte territoriale è aderente ai criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità nell'individuazione della nozione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi, desumibile dalla carenza di enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. Unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e non contiene alcuna violazione delle disposizioni processuali richiamate dal ricorrente che, anche in questa sede, si limita a riproporre testualmente gli stessi argomenti difensivi omettendo, ancora una volta, di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

2. inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/9/2021 Il Cons ere Estensore Sergi Paola DEPOSITATO I