Sentenza — n. 38117/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAe che dovevano quindi riportarsi sul decreto, non potendosi altrimenti ascriversi all'insufficiente indicazione del domicilio da parte dell'imputato stesso il mancato buon esito della notifica. Il Buonocore è stato quindi dichiarato assente nonostante la nullità della notifica della sua citazione a giudizio, avvenuta con le modalità previste dall'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. in assenza dei presupposti di legge (effettiva verifica della impossibilità della notificazione al domicilio eletto). È infatti affetta da nullità assoluta ed insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato (Cass. sez., sent. n. 11632 del 09/01/2019 - dep. 15/03/2019 - Rv. 276747).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 648 cod. pen, art. 161, comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38117/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Buonocore è stato quindi dichiarato assente nonostante la nullità della notifica della sua citazione a giudizio, avvenuta con le modalità previste dall'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. in assenza dei presupposti di legge (effettiva verifica della impossibilità della notificazione al domicilio eletto). È infatti affetta da nullità assoluta ed insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato (Cass. sez., sent. n. 11632 del 09/01/2019 - dep. 15/03/2019 - Rv. 276747).
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • BUONOCORE Ferdinando nato a Napoli il 26/03/1977 avverso la sentenza emessa il 29/09/2020 dalla Corte di Appello di Napoli visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 29/09/2020 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Nola emessa il 12/07/2018, con la quale Buonocore Ferdinando era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di ricettazione di assegni bancari e di falso.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Buonocore eccependo: la nullità della sentenza per l'irregolare notifica del decreto di citazione diretta a giudizio; il vizio di motivazione circa l'accertamento di responsabilità per i reati contestati, sulla base delle risultanze processuali; l'omessa derubricazione della ricettazione nell'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 648 cod. pen.; l'assorbimento delle ipotesi delittuose contestate al capo B nella ricettazione.
3. Il primo motivo è fondato ed assorbente. Dall'esame del fascicolo processuale risulta infatti che:
a) l'imputato dichiarò domicilio in Somma Vesuviana (Na) alla via San Sossio n. 10 Scala O int. 1 (verbale di identificazione e di elezione di domicilio per le notificazioni redatto dai Carabinieri di Somma Vesuviana del 05/11/2013;
b) il decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Nola per l'udienza del 14/05/2015 fu notificato infruttuosamente all'imputato presso l'indirizzo di Somma Vesuviana alla via San Sossio n.10, recapito ritenuto insufficiente dall'ufficiale giudiziario per la mancanza dell'indicazione del palazzo, trattandosi di parco popolare privo di portineria e citofono esterno, formato da circa 20 stabili, con riferimento ad un destinatario sconosciuto alle persone interpellate (relata dell'08/03/2015);
c) il giudice di primo grado dispose all'udienza del 14/05/2015 la rinotifica del decreto di citazione al difensore di fiducia - con implicito riferimento all'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. - a seguito della conferma del domicilio eletto indicato sull'atto da parte del PM;
d) il difensore di fiducia fu presente all'unica udienza del 14/05/2015, sostituito poi da un difensore di ufficio;
e) l'eccezione di nullità fu formalizzata all'udienza del 12/07/2018 dinanzi al Tribunale che, pur riservando di definire la questione in sentenza, non ha riscontrato il rilievo difensivo;
f) la nullità del decreto di citazione costituì oggetto di specifica censura in appello, motivo anche in questo caso non esaminato dalla corte territoriale in termini adeguati, posto che non era in discussione l'efficacia fidefaciente dell'indicazione contenuta nella relata di notifica, ma la corrispondenza dell'indirizzo indicato sul decreto di citazione a quello dichiarato in sede di elezione di domicilio;
g) un attento esame degli atti avrebbe permesso ai giudici di merito di rilevare che l'ufficiale giudiziario aveva evidenziato la mancanza di elementi essenziali per il buon esito della notifica (l'indicazione del palazzo compreso nel complesso di numerosi edifici corrispondente al civico 10), dati che l'imputato aveva fornito (scala O - int.
1) e che dovevano quindi riportarsi sul decreto, non potendosi altrimenti ascriversi all'insufficiente indicazione del domicilio da parte dell'imputato stesso il mancato buon esito della notifica.
4. Il Buonocore è stato quindi dichiarato assente nonostante la nullità della notifica della sua citazione a giudizio, avvenuta con le modalità previste dall'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. in assenza dei presupposti di legge (effettiva verifica della impossibilità della notificazione al domicilio eletto). È infatti affetta da nullità assoluta ed insanabile la notifica del decreto di citazione a giudizio eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore senza previa verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato (Cass. sez., sent. n. 11632 del 09/01/2019 - dep. 15/03/2019 - Rv. 276747).
5. Deve disporsi pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nonché di quella di primo grado, con restituzione degli atti al Tribunale di Noia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Noia per il giudizio. Così deciso in Roma il giorno 1 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Lui i Agostinacchio Lucian 4111P periali i