Sentenza — n. 38059/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di La Manna Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 30/11/20120 che aveva confermato la condanna dell'imputato per reati di truffa, riciclaggio e altro. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che la sentenza della Corte di appello si era concentrata unicamente sulle censure sollevate dal difensore anziché dare conto delle valutazioni poste a fondamento dell'iter logico giuridico che li aveva indotti a confermare la penale responsabilità del ricorrente. 1.2 Il difensore osserva che i giudici di appello avevano ritenuto La Manna non meritevole delle attenuanti generiche, senza motivare in alcun modo il diniego del beneficio richiesto. 1.3 Il difensore osserva infine che la Corte di appello aveva determinato l'aumento per la continuazione dei reati in misura sensibilmente superiore al minimo edittale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38059/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA MANNA GIUSEPPE nato a POMPEI il 27/05/1981 avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; rsPN-
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di La Manna Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 30/11/20120 che aveva confermato la condanna dell'imputato per reati di truffa, riciclaggio e altro. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che la sentenza della Corte di appello si era concentrata unicamente sulle censure sollevate dal difensore anziché dare conto delle valutazioni poste a fondamento dell'iter logico giuridico che li aveva indotti a confermare la penale responsabilità del ricorrente. 1.2 Il difensore osserva che i giudici di appello avevano ritenuto La Manna non meritevole delle attenuanti generiche, senza motivare in alcun modo il diniego del beneficio richiesto. 1.3 Il difensore osserva infine che la Corte di appello aveva determinato l'aumento per la continuazione dei reati in misura sensibilmente superiore al minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato. 1.1 Il primo motivo di ricorso si limita genericamente a lamentare l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, senza confrontarsi in alcun modo con la stessa che ha congruamente ed in maniera esaustiva motivato sulla responsabilità dell'imputato alle pagine 11 e 12 della sentenza impugnata. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che il difensore critica la decisione di primo grado relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, senza però indicare alcun motivo in base al quale sarebbe meritevole del beneficio; pertanto, nessun onere di motivazione aveva la Corte di appello sul punto.
Si deve infatti ricordare che "è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione." ( Sez.2, Sentenza n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306); nel caso in esame, la richiesta è rimasta formulate genericamente anche nel , ricorso per cassazione, per cui anche Ir,'d-ttimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.3 Relativamente al terzo motivo di ricorso, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464;
Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); nel caso in esame, la Corte di appello è partita dal minimo edittale disponendo poi un contenuto aumento per diversi episodi di truffa.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe