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Sentenza — n. 38057/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38057/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38057/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Roma, con sentenza del 7.5.2019, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di Nardini Mauro per il reato di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che i giudici di appello avevano ricavato la penale responsabilità di Nardini sulla base delle dichiarazioni rese da Fionda Mochele, che però non poteva essere sentito come testimone ai sensi dell'art. 197 cod.proc.pen. in quanto inizialmente indagato per lo stesso reato: Fionda era infatti l'autista della bisarca che trasportava uno dei due autocarri (tg.

Regesto Legislator

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art. 197 cod.proc.pen; Sentenza — n. 38057/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che i giudici di appello avevano ricavato la penale responsabilità di Nardini sulla base delle dichiarazioni rese da Fionda Mochele, che però non poteva essere sentito come testimone ai sensi dell'art. 197 cod.proc.pen. in quanto inizialmente indagato per lo stesso reato: Fionda era infatti l'autista della bisarca che trasportava uno dei due autocarri (tg.

Parole chiave

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saccheggio altri reati traente reato di pirateria della strada infrazioni alle norme della circolazione ricettazione

Disposizioni normative citate

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art. 197 cod.proc.pen
1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che i giudici di appello avevano ricavato la penale responsabilità di Nardini sulla base delle dichiarazioni rese da Fionda Mochele, che però non poteva essere sentito come testimone ai sensi dell'art. 197 cod.proc.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NARDINI MAURO nato a VELLETRI il 05/01/1951 avverso la sentenza del 07/05/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 7.5.2019, confermava la pronuncia di condanna nei confronti di Nardini Mauro per il reato di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che i giudici di appello avevano ricavato la penale responsabilità di Nardini sulla base delle dichiarazioni rese da Fionda Mochele, che però non poteva essere sentito come testimone ai sensi dell'art. 197 cod.proc.pen. in quanto inizialmente indagato per lo stesso reato: Fionda era infatti l'autista della bisarca che trasportava uno dei due autocarri (tg.

EB106ZC) oggetto di furto, ed aveva mostrato ai militari una commissione di trasporto che recava false indicazioni, per cui, accertato il suo pieno coinvolgimento nel reato, avrebbe dovuto assistere sin dall'inizio la veste di testimone assistito. 1.2 Il difensore eccepisce che i giudici di merito avevano ignorato la testimonianza dì Hekurani Robert, che aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni dell'imputato, che aveva indicato quali autori del fatto Favale Pìero ed il figlio Favale Alessandro; la Corte di appello aveva rìtenuto Nardini comunque responsabile in quanto aveva svolto il ruolo di intermediario tra Fionda e Favale, per cui era sicuramente a conoscenza della provenienza furtiva dei mezzi. 1.3 Il difensore rileva la mancanza dell'elemento psicologico del reato, avendo la Corte di appello ignorato che tutti ì beni oggetto di ricettazione non erano in alcun modo occultati, ma perfettamente visibili, completi di documenti e privi di segni di scasso; allo stesso modo, la Corte aveva attribuito a Nardini il ruolo di intermediario tra il committente Favale ed il trasportatore Fionda, ma non aveva indicato da quale circostanza avrebbe dovuto dedurre la provenienza illecita dei mezzi. 1.3 Il difensore lamenta che la pena era eccessivamente elevata e che non erano state concesse le attenuanti generiche solamente per il valore del bene,senza valutare i danni patrimoniali prodotti ed il ruolo del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato, alla luce del certificato prodotto in atti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 06/10/2021 Il consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Coscioni Imenico