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Sentenza — n. 38046/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38046/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38046/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: • CARUSO Flavio nato a Termoli il 18/04/1988 avverso la sentenza del 15/10/2018 del Tribunale di Vasto visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato (tst-rittb per prescrizione. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/10/2018 il Tribunale di Vasto condannava Caruso Flavio alla pena dell'ammenda perché ritenuto responsabile del reato ex art. 712 cod. pen. (incauto acquisto di un telefono cellulare) così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione.

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 162 cod. pen, art. 129 cod. pen; Sentenza — n. 38046/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato (tst-rittb per prescrizione. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/10/2018 il Tribunale di Vasto condannava Caruso Flavio alla pena dell'ammenda perché ritenuto responsabile del reato ex art. 712 cod. pen. (incauto acquisto di un telefono cellulare) così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione ricorso per cassazione ricusazione del pubblico ministero revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod. pen
Con sentenza del 15/10/2018 il Tribunale di Vasto condannava Caruso Flavio alla pena dell'ammenda perché ritenuto responsabile del reato ex art. 712 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità; in subordine chiedendo l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; in ulteriore subordine la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione ovvero per oblazione ex art.
art. 162 cod. pen
pen.; in ulteriore subordine la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione ovvero per oblazione ex art. 162 cod. pen.; in estremo subordine la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena.
art. 129 cod. pen
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Testo completo

A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: • CARUSO Flavio nato a Termoli il 18/04/1988 avverso la sentenza del 15/10/2018 del Tribunale di Vasto visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato (tst-rittb per prescrizione. CONSIDERATO IN FATTO 1. Con sentenza del 15/10/2018 il Tribunale di Vasto condannava Caruso Flavio alla pena dell'ammenda perché ritenuto responsabile del reato ex art. 712 cod. pen. (incauto acquisto di un telefono cellulare) così riqualificata l'originaria imputazione di ricettazione.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputato, contestando l'affermazione di responsabilità; in subordine chiedendo l'assoluzione ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; in ulteriore subordine la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione ovvero per oblazione ex art. 162 cod. pen.; in estremo subordine la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Trattandosi di impugnazione avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria, l'appello è stato convertito in ricorso per cassazione 3. Deve dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Trattandosi di contravvenzione e considerando il tempus commissi delicti (15/03/2013), il termine prescrizionale massimo di cinque anni risulta decorso in data 15/03/2018, in mancanza di cause di interruzione o sospensione, prima della sentenza di condanna, pronunciata il 15/10/2018, per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto immediatamente rilevarla ai sensi dell'art. 129 cod. pen. Non poteva comunque prevalere la formula di proscioglimento nel merito sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione non essendo rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza (il Caruso è stato trovato in possesso del cellulare, acquistato al di fuori dei canali commerciali).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 16 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacchio Matilde Cammino dui DEPOSITATO IN C