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Sentenza — n. 38045/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38045/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38045/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: • TCCHEBIBI Zakaria nato in Tunisia il 26/11/1989 avverso la sentenza del 06/11/2019 della Corte di Appello di Catanzaro PARTI CIVILI: Zicarelli Giorgio visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 06/11/2019 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la pronuncia del Tribunale di Cosenza del 21/06/2018 con la quale l'imputato appellante Tcchebibi Zakaria era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di truffa (capo A) e di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. (capo C) oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

Regesto Legislator

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art. 494 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38045/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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documenti d'identità identificazione credibile riconoscimento di un figlio errore di persona falsa dichiarazione della parte constatazione di matrimonio fittizio

Disposizioni normative citate

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art. 494 cod. pen
articolo 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

te SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: • TCCHEBIBI Zakaria nato in Tunisia il 26/11/1989 avverso la sentenza del 06/11/2019 della Corte di Appello di Catanzaro PARTI CIVILI: Zicarelli Giorgio visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 06/11/2019 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la pronuncia del Tribunale di Cosenza del 21/06/2018 con la quale l'imputato appellante Tcchebibi Zakaria era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di truffa (capo A) e di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen. (capo C) oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato eccependo il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e la violazione di legge per la conferma delle statuizioni civili, nonostante l'assenza della parte civile nel corso del giudizio di appello.

3. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati. La doppia pronuncia conforme di condanna dell'imputato si basa - oltre che sulla ricostruzione dei fatti storici riportati nei capi di imputazione - sul riconoscimento di persona effettuato dalla parte civile e dal figlio. La tesi difensiva, riproposta in sede di legittimità, è incentrata su rilievi di merito, attinenti alla valutazione di una prova testimoniale, che il giudice di appello ha ritenuto non idonea a privare di attendibilità il riconoscimento in questione, con sintetica ma coerente motivazione (l'apprezzabile lasso di tempo in cui i testi furono a contatto con l'imputato; il duplice riscontro nell'individuazione di costui come l'autore della truffa).

Quanto al secondo motivo di ricorso, l'assenza della parte civile verificatasi nel giudizio di appello non incide sulla costituzione avvenuta in primo grado, in virtù del principio dell'immanenza della costituzione, con la conseguenza che il giudice d'appello doveva ugualmente pronunziarsi sull'azione civile confermando - come nel caso di specie - o revocando le statuizioni sul punto adottate in primo grado.

3. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 16 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Liflii A ostinacchio Matilde Cam