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Ordinanza — n. 37782/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37782/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37782/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge con riferimento quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile. La doglianza, formulata in termini generici e astratti e che afferisce alla quantificazione della pena, non è prevista quale motivo di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 628 cod. pen, art. 448 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 37782/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MILANO, con sentenza del 19/3/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a MASTRANDREA BRIAN THOMAS la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina riesame dell'entità pena modifica della sentenza reati penali istanza di revisione penale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MILANO, con sentenza del 19/3/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 628 cod. pen
a MASTRANDREA BRIAN THOMAS la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRANDREA BRIAN THOMAS nato a MILANO il 30/03/1998 avverso la sentenza del 19/03/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIUDICE per le INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MILANO, con sentenza del 19/3/2021, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a MASTRANDREA BRIAN THOMAS la pena dallo stesso richiesta in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge con riferimento quantificazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile. La doglianza, formulata in termini generici e astratti e che afferisce alla quantificazione della pena, non è prevista quale motivo di ricorso. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103 in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a." all'espressione della volontà dell'imputato"; b. "al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza"; c. "all'erronea qualificazione giuridica del fatto"; d. "all'illegalità della pena o della misura di sicurezza" irrogata.

A fronte di tale tassativa indicazione, pertanto, con l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., proprio sulla quantificazione della pena, ogni critica o censura sul punto non è consentita. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 5/10/2021 Il Consigli Estensore Il Presidente enico Gallo DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL