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Sentenza — n. 37778/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37778/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37778/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 18/05/2021, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale del 16/03/2021 con la quale era stata applicata a Iodice Antonio la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reati di cui al capo 7 (estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. ai danni di un parcheggiatore abusivo, Grossi Giovanni) e al capo 34 (artt. 2 I. 895/1967 per aver fatto esplodere, in concorso con altri, un ordigno micidiale presso l'abitazione di Ingenito Giovanni, anche in questo caso con l'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. per il fine di agevolare le attività del clan Mazzella e, comunque, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen.).

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod. pen, art. 12 cod. proc. pen, artt. 273 cod. proc. pen, art. 270 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 37778/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è manifestamente infondato perché il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. per l'utilizzazione nel procedimento a suo carico di intercettazioni disposte in altro procedimento, in assenza del vincolo di connessione. Non considera tuttavia che la norma, in base a quanto stabilito dal primo comma (nel testo previgente alla riforma di cui al d.l. 30/12/2019 n.161, convertito, con modificazioni, nella I. 25/06/2020 n.70), affermato il principio dell'inutilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, prevedeva una deroga per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; deroga rimasta immutata anche nella nuova disciplina.

Parole chiave

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attività criminosa partecipazione al reato inchiesta per reati di droga aiuto all'evasione di detenuti traffico aggravato di cocaina tentativo nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod. pen
per il fine di agevolare le attività del clan Mazzella e, comunque, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen.).
art. 12 cod. proc. pen
pen.) con riferimento al decreto di autorizzazione di intercettazione telefonica RIT 585/19 ed ai limiti di utilizzabilità consentiti, trattandosi di captazioni acquisite nell'ambito di altro procedimento, inerente al clan Sibillo, non connesso ex art. 12 cod. proc. pen.
artt. 273 cod. proc. pen
art. 270 cod. proc. pen
Il primo motivo è manifestamente infondato perché il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 270 cod. proc. pen.
art. 273 cod. proc. pen
a) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • IODICE Antonio nato a Napoli il 25/02/1999 avverso la ordinanza in data 18/05/2021 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame cautelare, visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 18/05/2021, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale del 16/03/2021 con la quale era stata applicata a Iodice Antonio la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reati di cui al capo 7 (estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. ai danni di un parcheggiatore abusivo, Grossi Giovanni) e al capo 34 (artt. 2 I. 895/1967 per aver fatto esplodere, in concorso con altri, un ordigno micidiale presso l'abitazione di Ingenito Giovanni, anche in questo caso con l'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. per il fine di agevolare le attività del clan Mazzella e, comunque, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di riesame il difensore dell'indagato articolando cinque motivi di ricorso con i quali ha eccepito: - la violazione di legge (artt. 270, 271 cod. proc. pen.) con riferimento al decreto di autorizzazione di intercettazione telefonica RIT 585/19 ed ai limiti di utilizzabilità consentiti, trattandosi di captazioni acquisite nell'ambito di altro procedimento, inerente al clan Sibillo, non connesso ex art. 12 cod. proc. pen. con quello relativo alle condotte ascritte allo Iodice nei capi d'incolpazione sub 7 e 34; - la violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen.) ed il vizio di motivazione, ritenuta mancante, illogica e contraddittoria, in merito alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla condotta estorsiva, all'aggravante del metodo e dell'agevolazione mafiosa, all'aggravante delle più persone riunite (art.629 - art. 416 bis.1, art. 628, terzo comma n.1 cod. pen.) nonché alla sussistenza del reato contestato al capo 34.

Ha sostenuto il ricorrente, per i profili relativi al denunciato vizio motivazionale, che il tenore delle conversazioni riportate nell'ordinanza intercettata non attestavano alcun coinvolgimento nell'estorsione in danno del Grossi, soggetto che si esprimeva in termini incomprensibili, né sul punto potevano avere rilevanza le congetture delle due donne intercettate, appartenenti al clan Sibillo, con riferimento anche all'appartenenza dello Iodice all'avverso clan dei Mazzarella ed all'agevolazione della programmata espansione mafiosa su una parte del territorio cittadino (zona Decumani / San Gaetano) controllata dai Sibillo; nessun elemento obiettivo inoltre consentiva di registrare la presenza di almeno due perone "all'atto della minaccia"; infine, la condotta di cui al capo 34 trovava riscontro solo nelle parole intercettate di Ingenito Nunzia, la quale aveva riferito alle sue interlocutrici che "O' Guaglione avesse rivendicato la paternità dell'esplosione", senza riscontri specifici sia della riferibilità del soprannome allo Iodice sia della sua effettiva partecipazione all'azione delittuosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato perché il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. per l'utilizzazione nel procedimento a suo carico di intercettazioni disposte in altro procedimento, in assenza del vincolo di connessione. Non considera tuttavia che la norma, in base a quanto stabilito dal primo comma (nel testo previgente alla riforma di cui al d.l. 30/12/2019 n.161, convertito, con modificazioni, nella I. 25/06/2020 n.70), affermato il principio dell'inutilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, prevedeva una deroga per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; deroga rimasta immutata anche nella nuova disciplina.

Orbene, nel caso in esame, per l'estorsione aggravata oggetto d'incolpazione, l'arresto in flagranza è obbligatorio (art. 380, lett. f cod. proc. pen.), per cui l'utilizzo delle intercettazioni, ritenuto indispensabile dai giudici del merito cautelare per l'accertamento del reato, trova giustificazione nel primo comma dell'art. 270 cod. proc. pen. paradigma normativo con il quale il ricorrente non si confronta. 1.1 Presupposto, infatti, del primo motivo di ricorso è un'altra tipologia di deroga al suddetto principio d'inutilizzabilità, enucleato dalla giurisprudenza di legittimità prima della modifica normativa alla quale si è fatto cenno, secondo cui in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, salvo - appunto - che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen (Cass. sez. un. sent. n. 51 del 28/11/2019 - dep. 02/01/2020 - Rv. 277395-01) Ma anche sotto tale profilo, il ricorso risulta inammissibile, in quanto in tema di misure cautelari non è possibile prospettare in sede di legittimità motivi di censura non sollevati innanzi al tribunale del riesame, ove essi non siano rilevabili d'ufficio (Cass. sez. 2, sent. n. 11027 del 20/01/2016 - dep. 16/03/2016 - Rv. 266226).

Nel caso in esame, lo Iodice ha denunziato violazione degli artt. 270 e 271 cod. proc. pen. soltanto con il ricorso per cassazione, per profili attinenti al vincolo di connessione tra procedimenti, indagine che presuppone un esame del fatto, precluso in via autonoma, per la prima volta, al giudice di legittimità (cfr. sul punto Cass. sez. 5, sent. n. 795 del 16/02/2000 - dep. 29/03/2000 - Rv. 215732).

2. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sono manifestamente infondati. Anche in questo caso occorre premettere che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del 3 b giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000 - Rv. 215828). Ne consegue che:

a) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato;

b) il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che - proprio come nel caso di specie - pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito - Cass. Sez. F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698.

3. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata presenta una motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria in relazione ai motivi con i quali si contesta l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui ai capi 7 e 34, in entrambi i casi aggravati anche ex art. 416 1.bis cod. pen. In essa risultano, infatti, ricostruite le emergenze investigative e tutti gli ulteriori elementi che portano a ritenere il ricorrente responsabile della condotta estorsiva e dell'esplosione dell'ordigno con le modalità indicate nell'incolpazione provvisoria. Va altresì precisato che i motivi d'impugnazione costituiscono, per altro verso, reiterazione di rilievi già esaminati dal tribunale con i quali il ricorrente non si confronta in termini critici.

4. Innanzitutto il tribunale ha ben evidenziato il ruolo di Iodice nel clan Mazzarella, in espansione nella zona dei Decumani a Napoli, dopo l'arresto di alcuni componenti del clan rivale Sibillo, con riferimento anche agli esiti di altro giudizio definito con sentenza di condanna avente ad oggetto un diverso episodio di estorsione aggravata ex art. 416 1.bis cod. peri., pure in questo caso in concorso con Peres Pietro. In tale contesto ha quindi valutato i precisi indizi a carico del ricorrente, tenendo conto dei rilievi difensivi sulla lettura dei dati indiziari: le intercettazioni telefoniche, chiare nel loro contenuto, nonostante il deficit alle corde vocali della 4 12;0- vittima, per la conferma univoca proveniente dalle interlocutrici, appartenenti al clan Sillano (in tal senso i dialoghi riportati alle pagine 7 e seguenti dell'ordinanza impugnata); i riscontri derivanti dalle telecamere di videosorveglianza circa il luogo dell'incontro dove si svolse la conversazione intercettata; le varie captazioni ambientali sulle fasi della trattativa con i Sibillo per la spartizione degli introiti estorsivi derivanti dai parcheggiatori abusivi.

In definitiva, è plausibile il ragionamento dei giudici del merito cautelare secondo cui alla estorsione già consumata dal clan Sibillo, dopo la detenzione dei due reggenti, subentrò quella commessa da Iodice e Perez per conto del clan Mazzarella, nell'ambito di una precisa politica di espansione, con conseguente sussistenza sia dell'aggravante delle più persone riunite - per la contestuale e sinergica minaccia proveniente dagli indicati Iodice e Perez - sia per la finalità di agevolare l'espansione del clan Mazzarella con metodo intimidatorio tipicamente mafioso.

Analoga conclusione è anche per il capo 34), in quanto l'esplosione dell'ordigno presso l'abitazione di Ingenito Giovanni si colloca nell'ambito dei rapporti con i Sibillo e trova riscontro nelle intercettazioni riportate alle pagine 22 e 23 dell'ordinanza.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2021 Il Consigliere est