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Sentenza — n. 37765/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37765/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37765/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca c/ Giannetti Alessandro nato a Viareggio il 02/08/1983 avverso la sentenza in data 10/02/2021 del Tribunale di Lucca visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 10/02/2021 il Tribunale di Lucca ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di danneggiamento aggravato ascritto a Giannetti Alessandro per precedente giudicato.

Regesto Legislator

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art. 649 cod. pen, art. 655 cod. pen, art. 649 cod. proc. pen, art. 569, comma 4 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37765/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La pronuncia impugnata ha evidenziato come nel procedimento definito con la precedente sentenza di condanna il Giannetti era stato chiamato a rispondere per il comportamento tenuto nel corso di una manifestazione elettorale; in particolare, per aver partecipato ad una radunata sediziosa (art. 655 cod. pen.), non autorizzata (art. 18 T.U.L.P.S.), con gesti di protesta violenti e comunque contrari all'ordine pubblico, consistiti anche nel colpire con le mani il veicolo a bordo del quale viaggiava il leader del partito politico che aveva organizzato l'evento. Tale condotta sostanzia altresì, sotto il profilo meramente descrittivo, l'alterazione del tettuccio dell'auto, oggetto di contestazione nell'odierno processo.

Parole chiave

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azione civile danneggiamento altri reati reati violenti tentate lesioni personali gravi concussione

Disposizioni normative citate

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art. 649 cod. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, denunciando l'erronea applicazione della legge penale (art. 649 cod.
art. 655 cod. pen
La pronuncia impugnata ha evidenziato come nel procedimento definito con la precedente sentenza di condanna il Giannetti era stato chiamato a rispondere per il comportamento tenuto nel corso di una manifestazione elettorale; in particolare, per aver partecipato ad una radunata sediziosa (art. 655 cod.
art. 649 cod. proc. pen
In definitiva, la sentenza impugnata doveva escludere la ricorrenza dell'idem factum, alla stregua delle considerazioni che precedono, e va pertanto annullata per erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze ai sensi dell'art.
art. 569, comma 4 cod. proc. pen
pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze ai sensi dell'art. 569, comma 4 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca c/ Giannetti Alessandro nato a Viareggio il 02/08/1983 avverso la sentenza in data 10/02/2021 del Tribunale di Lucca visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 10/02/2021 il Tribunale di Lucca ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di danneggiamento aggravato ascritto a Giannetti Alessandro per precedente giudicato.

Specificava il tribunale che l'imputato era stato giudicato per i reati di cui agli artt. 18 T.U.L.P.S. e 655 cod. pen. in relazione alla condotta sediziosa durante un comizio elettorale, consistita anche nello sferrare due colpi con le mani su un veicolo; che il danneggiamento odiernamente contestato si riferiva alla vistosa ammaccatura sul tettuccio di quella stessa vettura, conseguente ai gesti violenti già sanzionati penalmente; che trattandosi del medesimo fatto - rispetto sia alla condotta delittuosa sia all'oggetto del delitto - in considerazione anche delle coincidenza delle coordinate di luogo e di tempo dell'azione, non poteva che conseguire la pronuncia di improseguibilità ai sensi dell'art. 649 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, denunciando l'erronea applicazione della legge penale (art. 649 cod. pen.) per non avere il giudicante considerato che l'identità del fatto (idem factum) impeditiva del secondo processo è riscontrabile solo quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso) e che nell'ipotesi in esame dovevano considerarsi diversi l'evento naturalistico (il danneggiamento) ed il nesso di causalità. Con memoria trasmessa il 13/09/2021 il difensore dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando il principio del ne bis in idem in relazione al contenuto decisorio di entrambe le pronunce.

3. Il ricorso è fondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta (da ultimo, Cass. sez. 2, sent. n. 52606 del 31/10/2018 - dep. 22/11/2018 - Rv. 275518, alla cui puntuale motivazione si rinvia, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la ricorrenza dell'"idem factum" rispetto ai reati oggetto di separati giudizi sul presupposto della diversità degli eventi conseguiti alla medesima condotta).

4. La pronuncia impugnata ha evidenziato come nel procedimento definito con la precedente sentenza di condanna il Giannetti era stato chiamato a rispondere per il comportamento tenuto nel corso di una manifestazione elettorale; in particolare, per aver partecipato ad una radunata sediziosa (art. 655 cod. pen.), non autorizzata (art. 18 T.U.L.P.S.), con gesti di protesta violenti e comunque contrari all'ordine pubblico, consistiti anche nel colpire con le mani il veicolo a bordo del quale viaggiava il leader del partito politico che aveva organizzato l'evento. Tale condotta sostanzia altresì, sotto il profilo meramente descrittivo, l'alterazione del tettuccio dell'auto, oggetto di contestazione nell'odierno processo.

5. Ciò posto, sebbene la condotta oggetto di esame sia ricom presa per continenza nel più ampio accertamento di cui al processo definito in precedenza, nondimeno gli eventi alla stessa conseguiti in senso strettamente naturalistico appaiono diversi, trattandosi nell'un caso del pericolo per l'ordine pubblico, nell'altro di alterazione di un bene altrui con conseguenze dannose. A fronte di una condotta unica appaiono dunque diversificati gli effetti materiali, atteso che nella contestazione dell'odierno giudizio assume dirimente rilevanza il danneggiamento, evento estraneo all'imputazione del processo per cui il Giannetti ha già riportato condanna. In definitiva, la sentenza impugnata doveva escludere la ricorrenza dell'idem factum, alla stregua delle considerazioni che precedono, e va pertanto annullata per erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze ai sensi dell'art. 569, comma 4 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostina