Sentenza — n. 37763/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SMORTA Maurizio nato a Gela il 03/04/1996 avverso la sentenza in data 16/09/2019 della Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 16/09/2019 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela del 31/10/2018 con la quale Smorta Maurizio era stato condannato con rito abbreviato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un motociclo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 161 cod. proc. pen, art. 182, comma 1 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 37763/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SMORTA Maurizio nato a Gela il 03/04/1996 avverso la sentenza in data 16/09/2019 della Corte di Appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 16/09/2019 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Gela del 31/10/2018 con la quale Smorta Maurizio era stato condannato con rito abbreviato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione di un motociclo.
2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, eccependo la violazione di legge processuale (art. 161 cod. proc. pen.) e la nullità dell'intero giudizio, per l'invalidità della notifica del decreto di citazione in primo grado presso il domicilio eletto, nonostante lo stato di detenzione per altra causa, noto al tribunale, posto che l'elezione di domicilio era stata effettuata durante il regime carcerario, proseguito senza soluzione di continuità; il vizio di motivazione perché il possesso del veicolo, a breve distanza di tempo dal furto, attestava la partecipazione al reato presupposto; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena ed al diniego delle circostanze generiche.
4. Il primo motivo è manifestamente infondato, posto che il ricorrente non ha interesse all'osservanza della disposizione che assume violata (art. 182, comma 1 cod. proc. pen.), risultando dal fascicolo processuale e dalla sentenza di primo grado - sul punto non contestata dalla difesa - che il processo, definita la questione sulla validità della notifica, fu comunque rinviato per consentire all'imputato, non comparso all'udienza del 06/06/2018, di partecipare. Infatti, all'udienza successiva del 18/07/2018 lo Smorta fu presente, previa traduzione dall'istituto penitenziario, e, prima dell'apertura del dibattimento, chiese di poter accedere alla definizione del giudizio con rito abbreviato. A prescindere quindi dalla motivazione della corte territoriale - in realtà non pertinente, perché afferma un principio di diritto non rilevante - non sussiste alcuna concreta violazione del diritto di difesa - peraltro non dedotta nel motivo di ricorso - e, quindi, spazio di deducibilità della nullità.
5. Il secondo e il terzo motivo sono generici. La partecipazione al reato presupposto è stata esclusa da entrambi i giudici di merito con argomentazioni immuni da vizi logici, con le quali il ricorrente non si confronta criticamente, reiterando rilievi già oggetto di appello (l'immediatezza della sottrazione del veicolo è risultata incompatibile con l'alterazione del mezzo, attività intermedia rispetto al possesso da parte dello Smorta); la pena è stata parametrata al minimo edittale, con diniego delle attenuanti generiche per la personalità negativa dello Smorta, desumibile dai numerosi precedenti penali, indicativi della capacità a delinquere nonostante la giovane età.
6. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luig. Agostinacchio iitlit Pro Messini D'A