Sentenza — n. 37750/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANinfa Sacco è stata rinviata a giudizio per avere tratto in inganno un commerciante acquistando merce con un assegno poi rimasto insoluto e per questa imputazione di truffa è stata condannata dal Tribunale di Avellino a mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Attilio Simonte. Pronuncia che la Corte d'appello ha riformato assolvendo l'imputata e confermando le statuizioni civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen; Sentenza — n. 37750/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 2/2/2021, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di AVELLINO in data 18/1/2017 ha assolto SACCO NINFA in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. con la formula perché il fatto non costituisce reato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SACCO NINFA nato a FALCONARA ALBANESE il 26/12/1972 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 2/2/2021, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di AVELLINO in data 18/1/2017 ha assolto SACCO NINFA in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. con la formula perché il fatto non costituisce reato.
1. Ninfa Sacco è stata rinviata a giudizio per avere tratto in inganno un commerciante acquistando merce con un assegno poi rimasto insoluto e per questa imputazione di truffa è stata condannata dal Tribunale di Avellino a mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile Attilio Simonte. Pronuncia che la Corte d'appello ha riformato assolvendo l'imputata e confermando le statuizioni civili.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte territoriale confermato le statuizioni civili nonostante il proscioglimento dell'imputata.
3. In data 4 settembre 2021 è pervenuta in cancelleria la comunicazione con la quale il difensore, avv. Nicandro Biasiello, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per carenza di interesse. Come evidenziato nello stesso atto, infatti, la Corte d'Appello di Napoli, cui era stata presentata istanza, ha provveduto in data 17 febbraio 2021 alla correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata inserendo la dizione "con revoca delle situazioni civili".
4. Il ricorso è inammissibile. A seguito della correzione dell'errore materiale, infatti, la parte non ha alcun interesse all'attuale pronuncia e, considerato che la causa della carenza di interesse è sopravvenuta e la doglianza era comunque fondata, la stessa non deve essere condannata al pagamento delle spese processuali (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma 8/9/2021 Il Presidente D D menico Gallo g-7