Sentenza — n. 37634/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Rizzo Pantaleo Salvatore, nato a Nardò il 23/03/1968, avverso l'ordinanza del 13/04/2021 del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 37634/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame di misure cautelari personali, confermava l'ordinanza emessa dal GIP del medesimo Tribunale il 22 marzo 2021 che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di associazione per delinquere con funzioni organizzative, frode informatica ed intestazione fittizia di beni.2. Ricorre per cassazione Rizzo Pantaleo Salvatore.
Parole chiave
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Rizzo Pantaleo Salvatore, nato a Nardò il 23/03/1968, avverso l'ordinanza del 13/04/2021 del Tribunale di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame di misure cautelari personali, confermava l'ordinanza emessa dal GIP del medesimo Tribunale il 22 marzo 2021 che aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di associazione per delinquere con funzioni organizzative, frode informatica ed intestazione fittizia di beni.2. Ricorre per cassazione Rizzo Pantaleo Salvatore.
3. Deve evidenziarsi che con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il ricorrente, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha ritualmente rinunciato al ricorso, essendo stata revocata la misura cautelare emessa nei suoi confronti, come risulta dall'allegata ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 18 giugno 2021. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod.proc.pen.. Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione e posto a base della rinuncia, non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez.6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 15.07.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Matilde Cammino DEPOSITATO IN