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Sentenza — n. 37631/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37631/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37631/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: D'Agostino Roberto, nato a Napoli il 03/12/1984, avverso la sentenza del 07/01/2021 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato dovuta a remissione della querela; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. Antonio Zobel, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 642 cod. pen; Sentenza — n. 37631/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del GIP del Tribunale di Milano del 13 dicembre del 2017, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di tentata truffa così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 642 cod. pen. Ricorre per cassazione D'Agostino Roberto. Il Collegio dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della Europcar Italia S.P.A. costituita parte civile, corredata dall'accettazione del ricorrente. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato, con revoca delle statuizioni civili e condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento.

Parole chiave

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rimborso delle spese di trasporto rimborso del debito abbandono del procedimento per truffa rimborso di prestazioni assicurative multe non pagate abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 642 cod. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del GIP del Tribunale di Milano del 13 dicembre del 2017, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di tentata truffa così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 642 cod. pen.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: D'Agostino Roberto, nato a Napoli il 03/12/1984, avverso la sentenza del 07/01/2021 della Corte di Appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato dovuta a remissione della querela; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. Antonio Zobel, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del GIP del Tribunale di Milano del 13 dicembre del 2017, confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di tentata truffa così riqualificata l'originaria imputazione ex art. 642 cod. pen. Ricorre per cassazione D'Agostino Roberto. Il Collegio dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della Europcar Italia S.P.A. costituita parte civile, corredata dall'accettazione del ricorrente. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato, con revoca delle statuizioni civili e condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna il querelato al pagamento delle spese processuali e revoca le statuizioni civili. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.07.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Matilde Cammino DEPOSITATO IN CANCELLERIA