Sentenza — n. 37629/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Pellegrino Marco, nato a Modena il 20/11/1992, avverso la sentenza del 25/06/2019 della Corte di Appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. Roberta Vicini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 37629/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Pellegrino Pac2.@ deducendo violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata.
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Pellegrino Marco, nato a Modena il 20/11/1992, avverso la sentenza del 25/06/2019 della Corte di Appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Troncone, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. Roberta Vicini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Modena dell'Il novembre 2015 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624 e 625, comma primo, n. 5 cod. pen. così modificata dal Tribunale l'originaria imputazione di rapina commessa con altri correi, con i quali l'imputato si era introdotto all'interno di un esercizio commerciale sottraendo alcuni strumenti informatici.
2. Ricorre per cassazione Pellegrino Pac2.@ deducendo violazione di legge per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Il reato ritenuto in sentenza - ai sensi degli artt. 624 e 625, comma primo, n. 5 cod. pen. - è stato commesso il 7 novembre del 2011. Il termine di prescrizione, tenuto conto della proroga, è maturato il 7 maggio 2019, prima della emissione della sentenza impugnata. Non risultano sospensioni del predetto termine. Invero, contrariamente a quanto indicato a fg. 5 della sentenza impugnata, il difensore dell'imputato non aveva mai chiesto un rinvio dell'udienza durante il dibattimento di primo grado. La lettura dei relativi verbali - resa possibile in questa sede stante la natura anche processuale della questione - consente di affermare che all'udienza del 10.12.2014 non vi era stata alcuna richiesta di rinvio, mentre all'udienza del 29 aprile del 2015 il difensore del coimputato del ricorrente aveva chiesto un termine a difesa che era stato concesso dal Tribunale, il quale aveva rinviato l'udienza all'H novembre 2015, data nella quale era stata emessa la sentenza di primo grado.
La concessione di un termine a difesa non comporta la sospensione del corso della prescrizione (Sez. U, n. 1021 del 2001, Cremonese). Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il reato è estinto per le ragioni dette.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.07.2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Mati