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Sentenza — n. 37589/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37589/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37589/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • TURCO Giovanni nato a Campobello di Licata il 18/04/1968 avverso l'ordinanza emessa il 09/04/2021 dal Tribunale della Libertà di Milano visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento delle spese del procedimento. FATTO E DIRITTO 1.

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen, art. 355 comma 3 cod. proc. pen, art. 324 cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 37589/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Turco, tramite il difensore di fiducia eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione i r - avendo il Pubblico Ministero emesso un decreto di convalida di perquisizione e sequestro ai sensi degli artt. 352 e 355 cod. proc. pen. e non un decreto di sequestro d'urgenza ex art. 321 cod. proc. pen. con la conseguenza che l'unico mezzo d'impugnazione consentito era quello previsto dall'art. 355 comma 3 cod. proc. pen. (procedimento di riesame ex art. 324 cod. proc. pen.).

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero azione di convalida del sequestro aggiudicazione di appalto pubblico impugnazione di decisioni amministrative confisca dei proventi di reato ricettazione

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
e non un decreto di sequestro d'urgenza ex art. 321 cod. proc. pen.
art. 355 comma 3 cod. proc. pen
con la conseguenza che l'unico mezzo d'impugnazione consentito era quello previsto dall'art. 355 comma 3 cod. proc. pen.
art. 324 cod. proc. pen
(procedimento di riesame ex art. 324 cod. proc. pen.).
articolo 616 c.p
Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • TURCO Giovanni nato a Campobello di Licata il 18/04/1968 avverso l'ordinanza emessa il 09/04/2021 dal Tribunale della Libertà di Milano visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla condanna al pagamento delle spese del procedimento. FATTO E DIRITTO 1.

Con ordinanza del 09/04/2021 il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile il ricorso presentato nell'interesse di Turco Giovanni avverso il decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. il 19/03/2021 avente ad oggetto la somma di euro 150.000; rilevava a riguardo che l'unico titolo suscettibile di impugnazione era il decreto di convalida emesso dal Gip presso il Tribunale il 29/03/2021, dovendosi intendere il sequestro del P.M. disposto d'urgenza ex art.321 cod. proc. pen. (il gip, infatti, aveva convalidato il sequestro d'urgenza del P.M. e disposto contestualmente il sequestro preventivo della somma in questione, con riferimento alla contestata ricettazione).

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Turco, tramite il difensore di fiducia eccependo la violazione di legge ed il vizio di motivazione i r - avendo il Pubblico Ministero emesso un decreto di convalida di perquisizione e sequestro ai sensi degli artt. 352 e 355 cod. proc. pen. e non un decreto di sequestro d'urgenza ex art. 321 cod. proc. pen. con la conseguenza che l'unico mezzo d'impugnazione consentito era quello previsto dall'art. 355 comma 3 cod. proc. pen. (procedimento di riesame ex art. 324 cod. proc. pen.).

3. Il ricorso è infondato. La ricostruzione della sequenza dei provvedimenti effettuata dal giudice del riesame cautelare è coerente con il dato normativo. La somma in oggetto risulta infatti sequestrata con decreto del P.M. del 19/03/2021 emesso in via d'urgenza e successivamente convalidato dal Gip, il 29/03/2021, con contestuale disposizione di sequestro preventivo sull'importo di denaro, in relazione all'ipotizzato reato di ricettazione. Il sequestro, pertanto, a prescindere dalla qualificazione effettuata dal P.M. - organo che ha comunque proceduto alla tempestiva trasmissione degli atti al Gip dopo il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria, ai sensi del comma 3 bis dell'art.321 cod. proc. pen. - risulta convalidato con il decreto del Gip il quale ha altresì imposto il vincolo reale ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., con la conseguenza che - come correttamente rilevato dal tribunale del riesame - l'unico provvedimento impugnabile e costituente titolo della misura cautelare reale è - appunto - il decreto del Gip.

5. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il k ente L