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Sentenza — n. 37100/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37100/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37100/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nell'individuazione della condotta di induzione oggetto della condanna in primo grado, nella sintesi riportata a pag. 2 nel riepilogo delle fasi di merito (non corrispondeva al vero che l'imputato era stato condannato sin dal primo grado per la informazione di arretramento in lista fornita personalmente al Berloni);

Regesto Legislator

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art. 319 quater cod. pen, art. 625 bis cod. proc. pen, articolo 616 c.p; Sentenza — n. 37100/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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inchiesta per sottrazione d'imposta prestazioni indebitamente riscosse sanzioni pecuniarie frode fiscale in materia doganale rimborso fiscale indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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art. 319 quater cod. pen
art. 625 bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • MICHELI Piero nato a Montefranco il 09/10/1952 avverso la sentenza dell'08/01/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore presente del ricorrente, avv. Roberto Gusmitta del foro di Ancona anche in sostituzione dell'avv.

Aldo Valentini del foro di Pesaro, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 7007 dell'08/01/2021, dep. il 23/01/2021, decidendo anche sul ricorso proposto nell'interesse di Micheli Piero, annullava con rinvio la sentenza impugnata in relazione ai capo H) e E), rigettando per il resto l'impugnazione e dichiarando quindi irrevocabile la condanna per il capo C), relativa al reato di induzione indebita di cui all'art. 319 quater cod. pen. (per aver indotto - in qualità di capo ufficio della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbino - il titolare di un'azienda di abbigliamento, Berloni Nicola, a praticargli sconti, previa informazione di aver fatto transitare la ditta in fondo alla lista dei soggetti selezionati per l'esecuzione dei controlli fiscali).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il Micheli, tramite i difensori di fiducia muniti di procura speciale, lamentando l'errore di fatto consistente:

1) nell'individuazione della condotta di induzione oggetto della condanna in primo grado, nella sintesi riportata a pag. 2 nel riepilogo delle fasi di merito (non corrispondeva al vero che l'imputato era stato condannato sin dal primo grado per la informazione di arretramento in lista fornita personalmente al Berloni);

2) nel ritenere non necessaria una motivazione rafforzata in appello per il ribaltamento dell'assoluzione del Berloni in condanna, coinvolgendo tale aspetto anche il Micheli, ritenuto responsabile anche del segmento di condotta attribuito al soggetto indotto;

3) nel mancato esame del motivo di ricorso incentrato sulla carenza motivazionale da parte dei giudici di appello circa la ricostruzione della condotta in relazione alla utilità conseguita (lo sconto per l'acquisto di una giacca) per effetto dell'indebita induzione.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Va precisato innanzitutto che la valutazione dei dati istruttori - inseriti peraltro nel più ampio contesto al quale si farà cenno in seguito - non può sostanziarsi in un errore di fatto, trattandosi di un vaglio deliberativo di aspetti del compendio fattuale che riguardano le modalità della condotta, circostanza che rende di per sé inammissibile il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. Sul punto, sono intervenute anche le sezioni unite di questa Corte (sent. n. 18651 del 26/03/2015 - dep. 06/05/2015 - Rv. 263686) precisando che in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.

5. In particolare, nel caso di specie, il ricorrente sostiene che nella pronuncia impugnata la Corte di Cassazione avrebbe omesso di valutare la reale portata delle sentenze di merito; di non avere correttamente applicato il principio della motivazione rafforzata (in relazione al coimputato Berloni, soggetto indotto, con effetti anche sulla posizione del soggetto pubblico inducente); di avere, in definitiva, commesso un errore "sui contenuti e metodi del controllo di legittimità" (pag. 9 del ricorso), con particolare riferimento alla "ricostruzione - accertamento della fase di acquisto della giacca" quale fulcro della condotta di induzione. 5.1 L'errore così denunciato attiene all'evidenza ad un processo squisitamente valutativo.

Con riferimento al capo c), la sentenza impugnata con il rimedio straordinario ha infatti confermato il giudizio di responsabilità di entrambi gli imputati, escludendo la censurata illogicità manifesta della motivazione basata sul travisamento delle conversazioni telefoniche e ritenendo chiaro, sul piano probatorio, il carattere persuasivo che l'abuso del pubblico agente aveva cagionato sulla libertà di autodeterminazione della controparte: è stato pertanto ritenuto palese che il comportamento del Micheli fosse diretto a beneficiare il privato con la prospettiva di non subire a breve ispezioni, con l'ulteriore implicita offerta di favorirlo attraverso preavvisi.

La denunciata difformità sostanziale in punto di fatto delle due sentenze di merito attiene all'accertamento della condotta delittuosa ed alla valutazione delle prove (la telefonata del 26/03/2013; il contenuto di conversazioni de visu - pag. 7 del ricorso), per aspetti che il giudice di legittimità ha esaminato secondo il parametro della logica motivazionale, avendo ben presente il tenore della pronuncia di appello rispetto a quella di primo grado che aveva assolto il Berloni.

6. Quanto alla tesi secondo cui "il secondo segmento della condotta...avrebbe dovuto essere oggetto della cd. motivazione rafforzata in appello", è appena il caso di rilevare che l'applicazione di un principio di diritto è riservata al giudice di legittimità e che nel caso di specie la Corte di Cassazione ha escluso particolari oneri motivazionali da parte del giudice di appello, atteso che la riforma della sentenza di assoluzione emessa nei confronti di Berloni era la conseguenza di una rivalutazione nel giudizio di secondo grado del medesimo compendio probatorio, costituito essenzialmente dalle risultanze di una sequenza di conversazioni telefoniche intercettate. Confutare la correttezza di tale conclusione implica pertanto un errore nella valutazione e non nella percezione del fatto. Lo stesso dicasi per la pretesa parcellizzazione della condotta di induzione che la Corte di Cassazione ha definito in termini diversi, richiamando principi di diritto in tema di simmetria tra le condotte dell'induttore e dell'indotto (pag.

16) e concludendo nel senso che la sentenza di appello aveva ricostruito l'identico profilo fattuale relativo alla condotta di induzione che, per ovvie ragioni di coerenza, non consentiva letture diversificate a seconda che fossero riferite all'indotto o all'induttore. Anche in questo caso la qualificazione giuridica della fattispecie e l'individuazione degli elementi costitutivi del reato contestato, alla stregua del percorso logico del giudice di appello, sono aspetti di chiara natura e consistenza valutativa, estranei alla nozione di errore percettivo, così come delineato in precedenza.

7. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 settembre 2021 Il Consigliere