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Sentenza — n. 37097/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37097/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37097/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • LA SPINA Angelo Pietro nato a Catania il 24/09/1972 (parte civile) c/ Prestigiovanni Massimiliano Giuseppe nato a Piedimonte Etneo il 03/03/1974 avverso la sentenza emessa il 14/06/2019 dalla Corte di Appello di Catania visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 14/06/2019 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza di condanna pronunciata il 12/05/2016 dal Tribunale di Catania, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato appellante Prestigiovanni Massimiliano Giuseppe per il reato di appropriazione indebita (di una sim aziendale per la fornitura di servizi telefonici) a lui ascritto per tardività della querela.

Regesto Legislator

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art. 61 cod. pen, art. 622 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37097/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'art. 10 ha abrogato la procedibilità di ufficio del reato di appropriazione indebita anche se - come nel caso di specie - ricorre una delle circostanze indicate nel n. 11 dell'art. 61 cod. pen.; l'art. 11 ha introdotto nel contesto codicistico l'art. 649 bis, circoscrivendo i casi di procedibilità di ufficio (nessuno dei quali ricorre nella fattispecie in esame); l'art. 12 infine ha previsto che per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del decreto in questione, commessi prima della entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Parole chiave

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sovraindebitamento di società termine di prescrizione decorrenza del diritto alla rendita impresa in difficoltà data determinante perenzione dell'azione

Disposizioni normative citate

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art. 61 cod. pen
11 dell'art. 61 cod. pen.; l'art.
art. 622 cod. proc. pen
Di conseguenza, la sentenza di secondo grado, impugnata solo dalla parte civile, fermi gli effetti penali, va annullata per quelli civili, in accoglimento del ricorso del La Spina, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • LA SPINA Angelo Pietro nato a Catania il 24/09/1972 (parte civile) c/ Prestigiovanni Massimiliano Giuseppe nato a Piedimonte Etneo il 03/03/1974 avverso la sentenza emessa il 14/06/2019 dalla Corte di Appello di Catania visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 14/06/2019 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza di condanna pronunciata il 12/05/2016 dal Tribunale di Catania, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato appellante Prestigiovanni Massimiliano Giuseppe per il reato di appropriazione indebita (di una sim aziendale per la fornitura di servizi telefonici) a lui ascritto per tardività della querela.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di secondo grado il difensore della costituita parte civile La Spina Angelo Pietro, eccependo la nullità della decisione per illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla asserita tardività della querela (l'interversio possessionis della scheda telefonica non poteva coincidere con la chiusura di fatto dell'azienda, nel marzo del 2011 - come sostenuto dalla corte territoriale - ma con la cessazione della partecipazione all'attività sociale, avvenuta con atto pubblico del 27/09/2011).

3. Il ricorso si rivela fondato. La corte territoriale ha infatti errato nel rilevare d'ufficio la tardività della querela, contestata diricorrente.

4. La questione della tardività perde infatti rilevanza giuridica a seguito della modifica sulla procedibilità introdotta nel codice di rito con gli artt. 10, 11 e 12 del d.lgs. 10/04/2018 n.

36. L'art. 10 ha abrogato la procedibilità di ufficio del reato di appropriazione indebita anche se - come nel caso di specie - ricorre una delle circostanze indicate nel n. 11 dell'art. 61 cod. pen.; l'art. 11 ha introdotto nel contesto codicistico l'art. 649 bis, circoscrivendo i casi di procedibilità di ufficio (nessuno dei quali ricorre nella fattispecie in esame); l'art. 12 infine ha previsto che per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del decreto in questione, commessi prima della entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

5. La persona offesa, quindi, poteva presentare querela fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2018 senza incorrere nella declaratoria d'improcedibilità ed è indubbio che, rispetto a tale termine, la proposizione risulti tempestiva. Di conseguenza, la sentenza di secondo grado, impugnata solo dalla parte civile, fermi gli effetti penali, va annullata per quelli civili, in accoglimento del ricorso del La Spina, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma il giorno 17 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi Agostinacc