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Sentenza — n. 36835/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36835/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36835/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso, che lamenta illegalità della sanzione accessoria della interdizione per 5 anni dai pubblici uffici (art. 29 cod. pen.) in ragione della pena principale inflitta per il più grave reato sub A, diminuita per le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e ridotta per la scelta del rito (art. 444 cod. proc. pen.), è ammissibile (art. 448, comma 2 bis, ult. periodo, cod. proc. pen.) e fondato, come da conformi conclusioni del pubblico ministero. 1.1. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato nell'indicare la pena patteggiata dal Serino parte, per il più grave reato dì rapina sub A, dalla pena base di anni 6 e mesi tre di reclusione ed euro 3.000,00= di multa, ridotta per le generiche prevalenti ad anni 4, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, pena aumentata per la continuazione con gli altri reati satellite ad anni 5, mesi sei, di reclusione ed euro 2400,00 di multa; poi definitivamente ridotta per il rito ad anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1600 di multa.

Regesto Legislator

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art. 29 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36835/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla pena così determinata consegue ex art. 29 cod. pen., in ragione della pena in concreto irrogata per tutti i reati avvinti in continuazione, la pena accessoria dell'interdizione per anni 5 dai pubblici uffici. 1.2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che lamenta sul punto violazione della legge penale (art. 29 cod. pen.) per aver tenuto conto, ai finì della valutazione di applicabilità della sanzione accessoria, della pena in concreto inflitta per tutti i reati avvinti in continuazione. 1.3. Come già autorevolmente affermato da questa Corte (Sez.

Parole chiave

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aggravamento della pena sanzioni penali pena complementare formazione di una pena complessiva riesame dell'entità pena commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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art. 29 cod. pen
Alla pena così determinata consegue ex art. 29 cod. pen., in ragione della pena in concreto irrogata per tutti i reati avvinti in continuazione, la pena accessoria dell'interdizione per anni 5 dai pubblici uffici.
art. 444 cod. proc. pen
pen.) in ragione della pena principale inflitta per il più grave reato sub A, diminuita per le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e ridotta per la scelta del rito (art. 444 cod. proc. pen.), è ammissibile (art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SERINO ENNIO nato a NAPOLI il 27/06/1983 avverso la sentenza del 02/02/2021 del GIP TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici. 3-19215/2021

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che lamenta illegalità della sanzione accessoria della interdizione per 5 anni dai pubblici uffici (art. 29 cod. pen.) in ragione della pena principale inflitta per il più grave reato sub A, diminuita per le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e ridotta per la scelta del rito (art. 444 cod. proc. pen.), è ammissibile (art. 448, comma 2 bis, ult. periodo, cod. proc. pen.) e fondato, come da conformi conclusioni del pubblico ministero. 1.1. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato nell'indicare la pena patteggiata dal Serino parte, per il più grave reato dì rapina sub A, dalla pena base di anni 6 e mesi tre di reclusione ed euro 3.000,00= di multa, ridotta per le generiche prevalenti ad anni 4, mesi 2, giorni 20 di reclusione ed euro 2000,00 di multa, pena aumentata per la continuazione con gli altri reati satellite ad anni 5, mesi sei, di reclusione ed euro 2400,00 di multa; poi definitivamente ridotta per il rito ad anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1600 di multa.

Alla pena così determinata consegue ex art. 29 cod. pen., in ragione della pena in concreto irrogata per tutti i reati avvinti in continuazione, la pena accessoria dell'interdizione per anni 5 dai pubblici uffici. 1.2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che lamenta sul punto violazione della legge penale (art. 29 cod. pen.) per aver tenuto conto, ai finì della valutazione di applicabilità della sanzione accessoria, della pena in concreto inflitta per tutti i reati avvinti in continuazione. 1.3. Come già autorevolmente affermato da questa Corte (Sez.

U, n. 8411 del 27/05/1998, PM in proc. Ishaka, Rv. 21098001), ai fini dell'applicazione -all'esito del patteggiamento- della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito. Inoltre, ai fini dell'applicazione della pena accessoria in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita per il reato più grave e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione (Sez. 7, n. 48787 del 29/10/2014, Di Tana ed altri, Rv. 264478;

Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Pg in proc. 2 Catapano, Rv. 254551-01; Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008 Pizza e altri, Rv. 24006701; Sez.

5. n. 28584, del 14/3/2017, Rv. 270240; vizio rilevabile ex officio, trattandosi di pena illegale: Sez. 2, n. 7188, del 11/10/2018, Rv. 276320). Il GIP di Prato non ha dunque correttamente applicato tali principi, poiché la pena base applicata per il reato più grave, congruamente diminuita di un terzo per il rito era (scorporata dall'aumento disposto per la continuazione con i reati satellite) inferiore a tre anni (anni 4, mesi due e giorni venti di reclusione, ridotta di un terzo ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., anni 2, mesi 9, giorni dieci, oltre la multa). Ai sensi dell'art. 29 cod. pen. e 520, comma 1, lett. I, cod. proc. pen., pertanto, la sentenza impugnata deve sul punto essere annullata senza rinvio e la pena accessoria dell'interdizione per anni 5 dai pubblici uffici deve essere eliminata. 3-19215/2021 2. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che elimina. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 settembre 2021. Il Consigliere estensore Il P te