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Ordinanza — n. 36832/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36832/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36832/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto di ufficio su segnalazione della Cancelleria concernente l'errore materiale sulla sentenza n. 28.536/21 resa all'esito dell'udienza del 4.5.2021 (dep. il 22.7.2021) nel procedimento n. 9138/2021 RG; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; udito il PG che ha concluso per la correzione dell'errore materiale nei termini segnalati. FATTO E DIRITTO 1. In data 22.7.2021 è stata pubblicata la sentenza n. 28.536/21 emessa dalla II Sezione Penale di questa Corte all'esito della camera di consiglio del 4.5.2021 sui ricorsi proposti nell'interesse di Warnakulasuriya Fernando Nalis Prasanna, nato in Sri Lanka il 27.4.1974;

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36832/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Hetti Arachchige Randeepa Sudeema, nato a Chillaw Sri Lanka il 3.11.1983, Warnakulasuriya Sudat Jayanthea Lowe, nato a Negombo Sri Lanka il 30.5.1981, Warnakulasuriya Fernando Nalaka Sanjeewa, nato in Sri Lanka il 7.12.1977, Warnakulasuriya Damitha Asanka Thamel, nato in Sri Lanka il 12.6.1983, 2. se non ché, nel dispositivo della sentenza, per mero errore materiale, è stata indicata, quale Corte di Appello designata per il giudizio di rinvio, quella di Messina mentre la Corte di Appello competente in quella fase avrebbe dovuto essere indicata in quella di Reggio Calabria; trattasi di evidente errore materiale certamente suscettibile di essere oggetto di correzione con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Cass.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio rettificazione della decisione risoluzione del conflitto giurisdizionale motivi di revisione errori materiali inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto di ufficio su segnalazione della Cancelleria concernente l'errore materiale sulla sentenza n. 28.536/21 resa all'esito dell'udienza del 4.5.2021 (dep. il 22.7.2021) nel procedimento n. 9138/2021 RG; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; udito il PG che ha concluso per la correzione dell'errore materiale nei termini segnalati. FATTO E DIRITTO 1. In data 22.7.2021 è stata pubblicata la sentenza n. 28.536/21 emessa dalla II Sezione Penale di questa Corte all'esito della camera di consiglio del 4.5.2021 sui ricorsi proposti nell'interesse di Warnakulasuriya Fernando Nalis Prasanna, nato in Sri Lanka il 27.4.1974;

Hetti Arachchige Randeepa Sudeema, nato a Chillaw Sri Lanka il 3.11.1983, Warnakulasuriya Sudat Jayanthea Lowe, nato a Negombo Sri Lanka il 30.5.1981, Warnakulasuriya Fernando Nalaka Sanjeewa, nato in Sri Lanka il 7.12.1977, Warnakulasuriya Damitha Asanka Thamel, nato in Sri Lanka il 12.6.1983, 2. se non ché, nel dispositivo della sentenza, per mero errore materiale, è stata indicata, quale Corte di Appello designata per il giudizio di rinvio, quella di Messina mentre la Corte di Appello competente in quella fase avrebbe dovuto essere indicata in quella di Reggio Calabria; trattasi di evidente errore materiale certamente suscettibile di essere oggetto di correzione con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Cass.

Pen., 3, 12.11.2014 n. 8.354, F.; Cass. Pen., 1, 9.6.2009 n. 26.490, Aiello ed altri; Cass. Pen., 5, 24.10.2005 n. 44.607, Limanoski).

3. la sentenza va dunque corretta con la indicazione, quale giudice di rinvio, della Corte di Appello di Reggio Calabria in luogo di quella - erroneamente riportata - di Messina.

P.Q.M.

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 28.536/2021 pronunciata da questa Corte il 4.5.2021, depositata in data 22.7.2021, nel senso che, nel dispositivo trascritto alle pagg. 24 e 25, ove si legge "Corte di Appello di Messina" deve leggersi ed intendersi "Corte di Appello di Reggio Calabria". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in Roma il 21 settembre 2021 Il Consigliere estens re Il Presidente Pierluigi Cianfroc a Dojn