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Sentenza — n. 36820/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on fraud charges citing lack of specific impact on final sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36820/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court improperly applied aggravating circumstances regarding the victim's age and failed to verify the extent of financial damage. The court rejected these claims, stating the appeal was generic because it did not demonstrate how the alleged errors would positively impact the final sentence calculation under the law on continued offenses.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 5, 6, 7, 11, 640, 81, 616 cod. pen.; In appeals regarding continued offenses, a generic complaint regarding aggravating circumstances is inadmissible if the appellant fails to specify the positive impact on the final sentence, as such errors are limited to the increase under Art. 81.

Parole chiave

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continued offense aggravating circumstances cassation appeal inadmissible grounds fraud charges penal balance specific impact risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 5 cod. pen.
ricorre per cassazione il difensore del Catania lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di valenza ed alla ritenuta aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.: richiama la funzione della disposizione di cui all'art.
Art. 61 n. 6 cod. pen.
ricorre per cassazione il difensore del Catania lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di valenza ed alla ritenuta aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n.
Art. 61 n. 7 cod. pen.
ricorre per cassazione il difensore del Catania lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di valenza ed alla ritenuta aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n.
Art. 61 n. 11 cod. pen.
ricorre per cassazione il difensore del Catania lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di valenza ed alla ritenuta aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n.
Art. 640 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni per l'esonero.
art. 68 cod. pen
pen.: richiama la funzione della disposizione di cui all'art. 68 cod. pen.
art. 640 cod. pen
art. 494 cod. pen
ed alla fattispecie di cui all'art. 494 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 1, 13.2.2018 n. 13.369
Cass. Pen., 3, 25.3.2014 n. 26.340
272567; Cass. Pen., 3, 25.3.2014 n. 26.340, Di Maggio ed altro, Rv.
Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579
Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866
5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass.
Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232
6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Catania Vito, nato a Trapani il 24.10.1956, contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 15.2.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; udito il PG, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Marsala, in data 7.1.2020, aveva riconosciuto Vito Catania responsabile per i fatti di truffa pluriaggravata e di sostituzione di persona di cui ai capi a) e b) della rubrica e, ritenute le circostanze aggravanti prevalenti sulle pur considerate attenuanti generiche, operato l'aumento per la continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 2 di reclusione ed Euro 750 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; nel contempo aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato quanto ai reati di cui ai capi c), d), e) ed f) per essere questi ultimi estinti stante la sopravvenuta remissione della querela;

2. ricorre per cassazione il difensore del Catania lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di valenza ed alla ritenuta aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.: richiama la funzione della disposizione di cui all'art. 68 cod. pen. finalizzato ad evitare il "ne bis in idem" sostanziale ovvero una plurima valutazione di un medesimo fattore; osserva che nel caso di specie il rapporto fiduciario intercorrente tra l'imputato e la vittima è stato valutato dalla Corte sia ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen. che ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. con la conseguenza per cui quest'ultima aggravante è stata ritenuta esclusivamente sulla scorta dell'età della persona offesa così, tuttavia, realizzando un ulteriore violazione di legge nella applicazione della norma non essendo tale fattore di per sé sufficiente ad integrare la predetta aggravante considerato che, nel caso di specie, tra le altre vittime vi erano persone giovani e di diversa appartenenza sociale; 2.2 violazione di legge in ordine alla aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.: rileva che la aggravante del danno di rilevante gravità è stata ritenuta nonostante la incerta quantificazione del pregiudizio patrimoniale subito dalla persona offesa, avendo la stessa sentenza impugnata dato atto del mancato svolgimento di indagini sui conti correnti di costei, e senza alcuna verifica della capacità economica della vittima; 2.3 violazione di legge con riferimento alla ritenuta integrazione della ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen.: rileva come la Corte di Appello abbia confermato i presupposti del delitto in esame nonostante l'esistenza di elementi in grado di far sorgere il concreto dubbio nella presunte vittime che avrebbero dovuto attivarsi per verificare le situazioni sospette e, non avendolo fatto, aver tenuto una condotta scarsamente diligente; 2.4 violazione di legge con riferimento agli artt. 15 e 81 cod. pen. ed alla fattispecie di cui all'art. 494 cod. pen.: segnala l'errore in cui è incorsa la Corte di Appello nel ritenere il concorso tra il delitto di truffa e quello di sostituzione di persona in virtù della diversità dei beni giuridici protetti che rappresenta uno solo dei vari criteri per ritenere o meno il concorso formale dovendosi nel caso di specie concludere nel senso che era stata proprio la sostituzione di persona il raggiro posto in essere per realizzare la truffa; 2.5 violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle aggravanti della minorata difesa e del vincolo teleologico: segnala come la Corte di Appello si sia limitata ad accennare alla aggravante teleologica senza in realtà motivare sulla sua reale integrazione come pure non ha motivato sui presupposti per ritenere la aggravante della minorata difesa; sottolinea che, in ogni caso, e così facendo, i giudici di merito hanno operato una ulteriore violazione di legge; 2.6 difetto di motivazione circa la ritenuta insussistenza della attenuante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen.: osserva che nel corso del giudizio era emersa la circostanza della cessione, da parte del Catania, ed in favore della vittima, di tutte le somme maturate e maturande a titolo di trattamento di fine rapporto e dal Fondo Pensione; aggiunge che la mancata quantificazione del danno patrimoniale subito dalla persona offesa avrebbe imposto di ritenere, oltre che certamente spontaneo, esaustivo ed integrale il risarcimento del danno in tal modo effettuato sin dal 2014 e, pertanto, in maniera certamente tempestiva rispetto alla instaurazione del processo; 2.7 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine la bilanciamento delle circostanze: richiamati i principi in ordine all'obbligo di motivazione circa il giudizio di bilanciamento, rileva la illogicità di quella resa dalla Corte di Appello con la sentenza in esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 1.1 II ricorrente è stato giudicato responsabile: A) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 61 n. 7, 61 n. 11, 640 comma 2 n. 2bis cod. pen. in relazione all'art. 61 n. 5 cod. pen. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in qualità di dipendente della Banca Intesa San Paolo Filiali di Mazara del Vallo ed Erice Trentapiedi, con artifici e raggiri consistiti nel prospettare falsamente a Cammarata Lucia, classe 1948, cliente della Banca Intesa ... nuove forme di investimento dietro l'inganno che erano più sicure e più redditizie ... facendole così smobilitare tutto il patrimonio ... inducendo così in errore Cannnnarata Lucia, presentandole regolarmente dei falsi prospetti in cui le rappresentava una falsa situazione contabile e patrimoniale, nonché effettuando allo sportello n. 346 prelievi di denaro contante ad insapute di Cammarata Lucia e mediante contraffazione della firma della stessa per un totale complessivo di Euro 1.095.000,00 si procurava un ingiusto profitto pari ad almeno Euro 1.345.510,00 con pari altrui danno per Cannmarata Lucia;

B) del delitto di cui p. e p. dagli artt. 81 cpv, 61 n. 2, 61 n. 5, 61 n. 11 e 494 cod. pen. perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso ... ai fine di procurarsi il vantaggio patrimoniale di cui al capo che precede, induceva in errore Cammarata Lucia, sostituendo la propria persona a quella della stessa Cammarata, al posto della quale effettuava numerosissime operazioni bancarie dalla stessa mai autorizzate, nonché sostituendo la propria persona a quella di Sciacca Tommaso, per conto del quale accendeva rapporti bancari e finanziari presso la Banca Intesa ... a totale insaputa dello stesso Sciacca ...". 1.2 Con l'atto di appello era stata dedotta in primo luogo la improcedibilità dell'azione penale per insussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 61 n. 5 e 61 n. 7 cod. pen. e, in ogni caso, la intervenuta remissione della querela; la difesa aveva argomentato nel senso che la Cammarata aveva appena 61 anni ed era perfettamente in grado di rendersi conto dell'operato dell'odierno ricorrente avendo per anni gestito egregiamente un patrimonio mobiliare di circa 1,5 di Euro; sotto altro profilo, aveva sostenuto la impossibilità di ritenere i presupposti della aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità dal momento che le stesse sentenze di merito avevano dato atto che non era stato possibile accertarne la entità; sempre con l'atto di appello era stata inoltre contestata la esistenza dell'elemento oggettivo del delitto di truffa oltre che i presupposti fattuali del delitto di sostituzione di persona lamentando, da ultimo, il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; era stata infine sollecitata massima estensione delle circostanze attenuanti generiche. 2.1 Il primo motivo di ricorso replica l'omologo motivo di appello su cui la Corte territoriale ha fornito una risposta obiettivamente non condivisibile: nel respingere la doglianza difensiva ha fatto presente, infatti, che "gli elementi probatori richiamati rappresentano che l'appellante sfruttando il rapporto fiduciario instauratosi con Cammarata Lucia, agì negli anni in assoluta autonomia e per fini di arricchimento personale utilizzando sia moduli di prelevamento privi di sottoscrizione.

Per nascondere le ruberie l'appellante eseguì molteplici operazioni di disinvestimento e di investimento (...) e tale illecito sistema ebbe l'effetto, voluto e realizzato, di rendere impossibile a Cammarata Lucia ... di rendersi conto della gestione del suo patrimonio finanziario"; per la Corte di Appello "tale condotta, unitamente all'età della persona offesa, vale a concretizzare la situazione di debolezza ed approfittamento prevista dall'art. 61 n. 5 cod. pen. condizione che nella presente fattispecie è stata appositamente creata dallo stesso imputato per potere realizzare l'obiettivo illecito che egli perseguì, con costanza e spregiudicatezza, nel corso di diversi anni" (cfr., pagg. 8-9 della sentenza).

Si tratta di una motivazione, come detto, certamente errata in quanto la Corte territoriale ha finito per sovrapporre la circostanza relativa all'età della persona offesa all'abuso del rapporto fiduciario e non ha considerato quanto ripetutamente ribadito da questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., l'età avanzata della persona offesa non realizza una presunzione assoluta di minorata difesa per la ridotta capacità di resistenza della vittima, dovendo essere valutata la ricorrenza di situazioni che denotano la particolare vulnerabilità del soggetto passivo dalla quale l'agente trae consapevolmente vantaggio (cfr., Cass.

Pen., 2, 22.10.2019 n. 47.186, PTM c/ Bona Salvatore, Rv. 277780, resa in una fattispecie relativa ad una truffa perpetrata in danno di una donna di 73 anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice della cautela che, in ragione della vigile attenzione reattiva ai raggiri prestata dalla persona offesa e della prontezza tenuta nel raccogliere elementi utili alla identificazione dell'agente, ha escluso la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa; conf., Cass. Pen., 5, 13.7.2011 n. 38.347, Cavò, Rv. 250948; Cass. Pen., 2, 23.9.2010 n. 35.997, PMT in proc.

Licciardello ed altri, Rv. 248163). Detto questo si deve tuttavia prendere atto che la stessa Corte di Appello ha precisato che per la aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. il Tribunale non aveva operato alcun aumento di pena per cui, in definitiva, il ricorrente non ha alcun interesse ad impugnare sul punto non risultando nemmeno che il GUP avesse considerato la aggravante in parola ai fini del giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche. 2.2 n motivo sulla aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità è manifestamente infondato avendo la Corte di Appello dato conto delle ragioni per le quali, nel caso di specie, il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa doveva ritenersi "oggettivamente" (ovvero prescindendo da ogni necessità di valutare le capacità patrimoniali della vittima) ingente: ha fatto presente che, a fronte di importi per circa 170.000 Euro per i quali era stata acquisita una prova documentale, la persona offesa aveva riferito di ulteriori prelievi e raggiri per complessivi 900.000 Euro, di tal ché "gli elementi acquisiti e le considerazioni svolte sono certamente idonee e sufficienti per ritenere che l'ingiusto profitto conseguito dall'appellante è pari, o quantomeno prossimo, all'importo indicato in 900.000 Euro dalla persona offesa".

Si tratta di un importo certamente idoneo ad integrare, sul piano "oggettivo", i presupposti fattuali della aggravante di cui si discute essendo appena il caso di ribadire che nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità (cfr., Cass.

Pen., 2, 6.10.2016 n. 48.734, Puricelli, Rv. 268446; Cass. Pen., 2, 14.7.2015 n. 33.432, Di Filippo, Rv. 264543). 2.3 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso: la Corte di Appello ha infatti motivato in maniera assolutamente corretta in merito alla esistenza dell'elemento oggettivo del delitto di truffa sottolineando, in punto di fatto, che "... l'appellante consegnava alla persona offesa resoconti redatti a mano nei quali, come ha riferito Cammarata Lucia, i conti tornavano, resoconti che non rappresentavano la reale consistenza del patrimonio della persona offesa e che quindi sono pienamente sussumibili nell'artificio" ed aggiungendo che "... anche l'utilizzo di moduli di prelevamento firmati in bianco dalla persona offesa ovvero recanti la sua firma falsa costituisce un artificio precisando che, come dichiarato dai testi, i prelievi non furono mai eseguiti allo sportello con firma grafometrica e che era possibile continuare a prelevare con moduli cartacei"; in definitiva, secondo la Corte, "nessun valore esimente può essere assegnato alla condotta della persona offesa la quale è stata, come ampiamente esposto, vittima della condotta decettiva" (cfr., pag. 10).

Il motivo è inoltre generico perché non si confronta con le considerazioni svolte dalla Corte di Appello e che, per altro verso, sono coerenti con il principio, da sempre ribadito, secondo cui, in tema di truffa, la valutazione dell'idoneità astratta dell'artificio e raggiro ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede assume rilevanza nella sola ipotesi del tentativo e non in presenza di reato consumato, in quanto, in tale ultimo caso, l'effetto raggiunto dimostra implicitamente l'effettiva idoneità della condotta (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass.

Pen., 2, 25.6.2019 n. 51.166, De Sabbata, Rv. 278011; Cass. Pen., 2, 25.9.2018 n. 55.180, Fiume Pugliese, Rv. 274299, in cui la Corte ha ribadito che nel delitto di truffa, una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e il raggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità in astratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto, ne' vale ad escludere il delitto l'eventuale sospetto o dubbio serbato dalla persona offesa). 2.4 II quarto motivo è precluso in quanto nessuna censura era stata articolata con l'atto di appello in merito al concorso formale tra il delitto di truffa e quello di sostituzione di persona: ad ogni modo è pacifico che si tratta di reati suscettibili di concorrere formalmente tra loro perché posti a tutela di beni giuridici differenti, ovvero l'uno il patrimonio e l'altro la fede pubblica (cfr., Cass.

Pen., 2, 11.9.2020 n. 26.589, Ventimiglia, Rv. 279647; Cass. Pen., 6, 5.11.2009 n. 9.470, Sighinolfi, Rv. 246400; Cass. Pen., 2, 6.7.2007 n. 35.443, Ferraloro, Rv. 237957). 2.5 Con il quinto motivo del ricorso la difesa ha censurato la decisione della Corte di Appello in ordine alla conferma delle aggravanti di cui all'art. 61 n. 2 e 5 cod. pen. sul delitto di sostituzione di persona.La Corte territoriale ha spiegato che "... detto reato è stato ritenuto reato satellite rispetto al reato base di truffa e, perciò esse rilevano solo ai fini della determinazione della pena in continuazione, pena che nella presente fattispecie è stata irrogata in termini decisamente minimi, nondimeno, gli elementi fattuali richiamati e le considerazioni svolte rendono del tutto evidente la loro sussistenza, in fatto ed in diritto" (cfr., pagg. 10-11).

Quanto ai presupposti per ritenere la aggravante di cui al n. 5 dell'art. 61 cod. pen. si è detto in precedenza vagliando il primo motivo del ricorso relativamente al delitto di truffa. Se non ché, va ribadito che in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati "satellite" esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (cfr., Cass.

Pen., 1, 13.2.2018 n. 13.369, D'Agostino, Rv. 272567; Cass. Pen., 3, 25.3.2014 n. 26.340, Di Maggio ed altro, Rv. 260057). Ebbene, nel caso di specie, l'aumento di pena per la continuazione con il delitto di sostituzione di persona è stato di mesi 2 di reclusione; il ricorso è dunque generico perché non indica quale sarebbe l'incidenza ed il riflesso positivo, sulla decisione finale, dell'eventuale accoglimento della censura concernente le aggravanti in parola e che, come detto, sarebbe in ogni caso limitato all'aumento disposto ex art. 81 cod. pen. sulla pena stabilita per il delitto di truffa. 2.6 Quanto al motivo di appello sul 62 n. 6 cod. pen., la Corte ha spiegato che "la difesa ha invocato il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. ammettendo che il danno fu risarcito nel corso del processo di primo grado" (cfr., pag.

11) sicché "la richiesta deve essere rigettata poiché la previsione normativa è precisa e tale da non poter essere interpretata estensivamente" (cfr., ivi). Il dato processuale richiamato dalla Corte di Appello trova conforto nella esposizione del motivo di appello (cfr., infatti, pagg. 15-16 dell'atto di gravame) e, invero, non è stato contrastato nel ricorso. 2.7 II settimo motivo di ricorso riguarda il giudizio di bilanciamento: la Corte di Appello, replicando sull'omologo motivo di gravame, ha spiegato che "... il primo giudice ha generosamente riconosciuto le circostanze attenuanti generiche per il risarcimento del danno, che è pertanto avvenuto con il concorso del responsabile civile" aggiungendo che "la natura, la pluralità e la obiettiva gravità delle sussistenti aggravanti unitamente al comportamento processuale dell'appellante, il quale non ha mai ammesso i fatti-reato perpetrati e non ha dato alcun contributo al compiuto accertamento delle sue condotte, costituiscono elementi ostativi ed insuperabili alla formulazione di un diverso giudizio di bilanciamento" (cfr., ancora, pag. 11).

Si tratta di argomentazioni non censurabili in questa sede essendo peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano).

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo ragioni per l'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr