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Sentenza — n. 36812/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36812/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36812/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di MONACO EMILIO nato a Sant'Angelo al Pesco il 21 settembre 1950 avverso la sentenza emessa in data 26 gennaio 2021 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino; sentiti il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DELIA CARDIA, che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e l'avv. Carlo Ludovico Favino, in difesa di Monaco, che chiede il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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articolo 648 cod.pen; Sentenza — n. 36812/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza resa il 21 marzo 2019 dal Tribunale di Ancona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Monaco Emilio in ordine ai reati di detenzione al fine di vendita di beni con marchi contraffatti e di ricettazione commessi il 2 maggio 2012 perché estinti per prescrizione, confermando il sequestro dei beni. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona deducendo violazione di legge in relazione al delitto di ricettazione, poiché il tempo necessario per prescrivere il reato è pari a 10 anni e alla data della sentenza di appello non era ancora decorso.

Parole chiave

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contraffazione di merci articolo di marca violazione civile del diritto al marchio azione di rivendicazione del marchio imitazione nella proprietà intellettuale ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

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articolo 648 cod.pen
Ed infatti deve convenirsi con il ricorrente che il delitto di ricettazione, anche nell'ipotesi attenuata prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di MONACO EMILIO nato a Sant'Angelo al Pesco il 21 settembre 1950 avverso la sentenza emessa in data 26 gennaio 2021 dalla Corte d'Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Daniela Borsellino; sentiti il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DELIA CARDIA, che chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e l'avv. Carlo Ludovico Favino, in difesa di Monaco, che chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza resa il 21 marzo 2019 dal Tribunale di Ancona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Monaco Emilio in ordine ai reati di detenzione al fine di vendita di beni con marchi contraffatti e di ricettazione commessi il 2 maggio 2012 perché estinti per prescrizione, confermando il sequestro dei beni. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona deducendo violazione di legge in relazione al delitto di ricettazione, poiché il tempo necessario per prescrivere il reato è pari a 10 anni e alla data della sentenza di appello non era ancora decorso.

Con memoria pervenuta il 28 luglio 2021 il difensore dell'imputato deduce la inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza della eccezione dedotta e perché gli altri motivi oltre ad essere manifestamente infondati non rientrano tra le censure che possono formare oggetto del sindacato di legittimità. 3.11 ricorso è fondato e impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione. Ed infatti deve convenirsi con il ricorrente che il delitto di ricettazione, anche nell'ipotesi attenuata prevista dal capoverso dell'articolo 648 cod.pen. si prescrive nel termine ordinario di otto anni, che può essere prorogato di un quarto ai sensi dell'articolo 161 codice penale, così pervenendo al termine di 10 anni dalla data della sua consumazione.

Nel caso in esame il delitto di ricettazione è stato contestato come commesso il 2 maggio 2012 e lo stesso si prescriverà non prima del 2 maggio 2022, a prescindere da eventuali sospensioni intervenute nel corso del giudizio. Si impone l'annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge con rinvio ad altra sezione della corte di appello per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Così deciso il 08 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Danv Borsellino IMENICO