Cassation appeal dismissed for withdrawal; defendant renounced appeal, triggering inadmissibility under Art. 589 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Nazzareno Lo Manto, formally renounced the proceedings. Although Lo Manto was previously convicted of aggravated robbery, he withdrew his request for cassation review via authenticated declaration. The court ruled that this withdrawal renders the appeal non-justiciable under Article 589 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 589, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant renders the proceeding inadmissible, thereby terminating the review process and subjecting the appellant to the payment of procedural costs and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO MANTO Nazzareno, nato a Torino il 16/01/1999 avverso la sentenza emessa in data 04/03/2021 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 04/03/2021, la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza emessa con rito abbreviato in data 21/05/2020 dal G.i.p. del Tribunale di Torino con la quale - per quanto qui rileva - LO MANTO Nazzareno era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina aggravata a lui ascritto.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il LO MANTO che peraltro, con dichiarazione autenticata dal difensore in data 30/07/2021 e ribadita il giorno successivo alla direzione della Casa Circondariale in cui era detenuto, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.
3. La dichiarazione del LO MANTO determina una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 589, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 settembre 2021 Il Cons. e estensore Il Presidente VittorW Pazienza Geppi DEPOS