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Sentenza — n. 36405/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36405/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36405/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIACENZA COSIMO nato a CERIGNOLA il 01/10/1969 avverso la sentenza del 15/02/2021 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette/~le conclusioni del PG Li-C1// C-'1--j Si( e-1'4' LLL 72C1? -e i -é) c>>...‹..2, uditeit difen5are

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 447 cod. proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36405/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Piacenza Cosimo ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 15/2/2021 ha applicato nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti in relazione a reati di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen. contestatigli, in continuazione tra loro: a sostegno del ricorso, ha dedotto la violazione di legge per essere stata disattesa l'istanza della difesa di rinviare l'udienza per l'asserito impedimento dell'imputato, che non aveva potuto documentare perché il medico di famiglia del ricorrente non aveva potuto raggiungere la sua abitazione.

Parole chiave

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obbligo di comparizione all'udienza restituzione in pristino accertamento medico incompleto facoltà di astenersi dal testimoniare rinvio del dibattimento allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Piacenza Cosimo ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 15/2/2021 ha applicato nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 447 cod. proc.pen
275184), requisiti questi in alcun modo ravvisabili in una mera richiesta di rinvio di un'udienza nella quale la presenza delle parti non è necessaria - quale l'udienza ex art. 447 cod. proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIACENZA COSIMO nato a CERIGNOLA il 01/10/1969 avverso la sentenza del 15/02/2021 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette/~le conclusioni del PG Li-C1// C-'1--j Si( e-1'4' LLL 72C1? -e i -é) c>>...‹..2, uditeit difen5are

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Piacenza Cosimo ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 15/2/2021 ha applicato nei suoi confronti ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti in relazione a reati di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen. contestatigli, in continuazione tra loro: a sostegno del ricorso, ha dedotto la violazione di legge per essere stata disattesa l'istanza della difesa di rinviare l'udienza per l'asserito impedimento dell'imputato, che non aveva potuto documentare perché il medico di famiglia del ricorrente non aveva potuto raggiungere la sua abitazione.

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. (motivi attinenti l'espressione di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena): in particolare, non può certo ritenersi che il motivo addotto attenga all'espressione di volontà dell'imputato, non avendo questo nemmeno prospettato un eventuale suo dissenso sulla pena concordata. Per mera completezza di esposizione, peraltro, giova anche ricordare che l'impedimento a comparire dell'imputato, idoneo a giustificare un rinvio d'udienza, deve possedere i caratteri dell'assolutezza e deve essere effettivo, legittimo nonché riferibile ad una situazione non dominabile dall'imputato medesimo e a lui non ascrivibile (Sez. 3, n. 11460 del 05/12/2018, Rv. 275184), requisiti questi in alcun modo ravvisabili in una mera richiesta di rinvio di un'udienza nella quale la presenza delle parti non è necessaria - quale l'udienza ex art. 447 cod. proc.pen. - formulata senza nemmeno soddisfare l'onere di allegazione e di prova posto a carico del richiedente.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 giugno 2021 L'est ore Il Presid t