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Sentenza — n. 36404/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36404/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36404/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIOEMILIA nei confronti di: ARTIOLI STEFANO nato a REGGIO EMILIA il 06/08/1961 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letterp'entiteile conclusioni del PG , rt.--ALF1 c.&..,gi ,u?...„ ,et-tk b~r-difensò re (121 J2 L-1"-W, t

Regesto Legislator

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art. 550 cod. proc. pen, art. 2 cod. pen, art. 646 cod. pen, art. 642 cod. pen; Sentenza — n. 36404/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A sostegno del ricorso l'ufficio de pubblico ministero ha dedotto, con unico motivo di impugnazione, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 4, 416 e 550 cod. proc. pen. , non avendo tenuto conto il provvedimento impugnato del principio "tempus regit actum", in virtù del quale si sarebbe dovuto considerare che, al momento dell'esercizio dell'azione penale, in data 26/2/2021, la pena detentiva per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., è stata aumentata fino ad un massimo di cinque anni, imponendo così la celebrazione dell'udienza preliminare.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa appropriazione indebita e appropriazione di poca entità messa in circolazione di monete false reati di corruzione confisca dei proventi di reato truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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art. 550 cod. proc. pen
11, 81 cpv., ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, sul rilievo che le fattispecie in contestazione erano punite con pene inferiori ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 550 cod. proc. pen.
art. 2 cod. pen
(pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o multa, sola o congiunta alla pena detentiva), dovendosi considerare anche per l'appropriazione indebita la pena in vigore al momento del fatto, per il disposto dell'art. 2 cod. pen.
art. 646 cod. pen
, non avendo tenuto conto il provvedimento impugnato del principio "tempus regit actum", in virtù del quale si sarebbe dovuto considerare che, al momento dell'esercizio dell'azione penale, in data 26/2/2021, la pena detentiva per il delitto di cui all'art. 646 cod.
art. 642 cod. pen
280724, fattispecie relativa al reato di cui all'art. 642 cod. pen., la cui pena - in data successiva alla consumazione ma antecedente all'esercizio dell'azione penale - era stata aumentata nel massimo edittale a cinque anni, in cui la Corte ha annullato la sentenza emessa a seguito di citazione diretta a giudizio).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIOEMILIA nei confronti di: ARTIOLI STEFANO nato a REGGIO EMILIA il 06/08/1961 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; letterp'entiteile conclusioni del PG , rt.--ALF1 c.&..,gi ,u?...„ ,et-tk b~r-difensò re (121 J2 L-1"-W, t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento del GIP del medesimo Tribunale che, investito della richiesta di rinvio a giudizio a carico di Artioli Stefano per i delitti di cui agli artt. 640, 61 n. 7 e 11, 81 cpv. cod. pen., e agli artt. 646, 61 n. 11, 81 cpv., ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, sul rilievo che le fattispecie in contestazione erano punite con pene inferiori ai limiti previsti dal primo comma dell'art. 550 cod. proc. pen. (pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o multa, sola o congiunta alla pena detentiva), dovendosi considerare anche per l'appropriazione indebita la pena in vigore al momento del fatto, per il disposto dell'art. 2 cod. pen.

A sostegno del ricorso l'ufficio de pubblico ministero ha dedotto, con unico motivo di impugnazione, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 4, 416 e 550 cod. proc. pen. , non avendo tenuto conto il provvedimento impugnato del principio "tempus regit actum", in virtù del quale si sarebbe dovuto considerare che, al momento dell'esercizio dell'azione penale, in data 26/2/2021, la pena detentiva per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., è stata aumentata fino ad un massimo di cinque anni, imponendo così la celebrazione dell'udienza preliminare.

Con requisitoria in data 26/5/2021 il P.G ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è fondato, in quanto deve ritenersi impropria l'applicazione dell'art. 2 cod. pen. al caso di specie. Le sezioni unite di questa Corte di cassazione, uniformandosi anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte cost. 14 gennaio 1982, n. 15), in tema di successione di leggi processuali nel tempo, hanno rilevato che il principio secondo il quale, se la legge penale /1 in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronunzia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale (Sez.

U, n. 27919 del 31/03/2011, Rv. 250196) In conformità alla costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, pertanto, deve ritenersi che il rinvio previsto dall'art. 550 cod. proc. pen. alla pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, è "fisso" in quanto, stante l'inderogabiità del principio "tempus regit actum" in ambito processuale, va riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non già a quella di diritto sostanziale concretamente applicabile all'imputato, sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali del tempo (Sez. 5, n. 35588 del 03/04/2017, Rv. 271207;

Sez. 2, n. 9876 del 12/02/2021, Rv. 280724, fattispecie relativa al reato di cui all'art. 642 cod. pen., la cui pena - in data successiva alla consumazione ma antecedente all'esercizio dell'azione penale - era stata aumentata nel massimo edittale a cinque anni, in cui la Corte ha annullato la sentenza emessa a seguito di citazione diretta a giudizio). L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata - con trasmissione degli atti al tribunale di Reggio Emilia - in quanto abnorme perché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico- cronologica (Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, Rv. 238240).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia - sezione GIP - per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 16 giugno 2021