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Sentenza — n. 36394/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36394/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36394/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 21 Ottobre 2020, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia in data 09/06/2014 in forza della quale Masciavè Nicola era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di usura (capo a) ed estorsione (capo b) e Masciavè Riccardo e Perchinunno Francesco erano stati condannati alla pena di giustizia per il reato di cui all' art. 393 c.p. così diversamente qualificato il fatto di estorsione loro contestato al capo b). La corte, territoriale ribadita la valutazione di attendibilità della persona offesa Conte Gianfranco, riteneva comprovata la responsabilità di Masciavè Nicola per il reato di usura in relazione al prestito della somma di euro 3.000,00 in favore della persona offesa con obbligo di restituzione di euro 4.800,00 in un periodo di nove mesi intercorrenti fra il marzo ed il dicembre 2012 nonché per il reato di tentata estorsione per avere il predetto imputato minacciato Conte Gianfranco in più occasioni al fine di ottenere la restituzione del prestito usurario suindicato.

Regesto Legislator

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art. 393 c.p, art. 62-bis c.p, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36394/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il secondo motivo è manifestamente infondato.Richiamati i principi di cui al § 2.2. va osservato che la motivazione si appalesa congrua e corretta in diritto quanto alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi di segno positivo. 3.3. L' inammissibilità dei ricorsi preclude, ovviamente, il rilievo della prescrizione asseritamente maturata nelle more del giudizio di cassazione.

Parole chiave

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truffa in materia di credito responsabilità per colpa credito contestato usura debito della massa contratto di mutuo

Disposizioni normative citate

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art. 393 c.p
I giudici di appello confermavano, altresì, l'affermazione della penale responsabilità degli imputati Masciavè Riccardo e Perchinunno Francesco qualificando la loro condotta ai sensi dell'art. 393 c.p.
art. 62-bis c.p
Occorre osservare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MASCIAVE' NICOLA nato a ANDRIA il 03/09/1967 MASCIAVE' RICCARDO nato a STORNARA il 10/08/1987 PERCHINUNNO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 26/06/1982 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 21 Ottobre 2020, confermava la sentenza del Tribunale di Foggia in data 09/06/2014 in forza della quale Masciavè Nicola era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di usura (capo a) ed estorsione (capo b) e Masciavè Riccardo e Perchinunno Francesco erano stati condannati alla pena di giustizia per il reato di cui all' art. 393 c.p. così diversamente qualificato il fatto di estorsione loro contestato al capo b). La corte, territoriale ribadita la valutazione di attendibilità della persona offesa Conte Gianfranco, riteneva comprovata la responsabilità di Masciavè Nicola per il reato di usura in relazione al prestito della somma di euro 3.000,00 in favore della persona offesa con obbligo di restituzione di euro 4.800,00 in un periodo di nove mesi intercorrenti fra il marzo ed il dicembre 2012 nonché per il reato di tentata estorsione per avere il predetto imputato minacciato Conte Gianfranco in più occasioni al fine di ottenere la restituzione del prestito usurario suindicato.

I giudici di appello confermavano, altresì, l'affermazione della penale responsabilità degli imputati Masciavè Riccardo e Perchinunno Francesco qualificando la loro condotta ai sensi dell'art. 393 c.p. ritenendo dimostrato che gli stessi avevano concorso a minacciare Conte Gianfranco per la sola restituzione del capitale oggetto del prestito e non anche degli interessi usurari.

2. Contro detta sentenza propongono ricorsi per cassazione tutti e tre gli imputati a mezzo rispettivi difensori di fiducia. 2.1. Masciavè Nicola deduce due motivi: a. vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della presunta persona offesa. Lamenta che la corte di appello aveva omesso di esaminare tutte le circostanze dedotte in appello finalizzate a comprovare che non potevano essere ritenute credibili ed attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, evidenziando che non sussisteva prova alcuna dell'elemento oggettivo della minaccia e che l'imputato si era limitato a richiedere in modo pressante la restituzione del prestito di euro 3.000,00; b. omessa motivazione in relazione al diniego della concessione delle attenuanti generiche.

Rileva che la motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. era del tutto mancante e basata su mere clausole di stile. 2.2. Masciavè Riccardo e Perchinunno Francesco propongono tre motivi: a. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 393 e 629 c.p. Nel richiamare i principi fissati dalle S.U. con la pronunzia n. 29541/2020 in tema di distinzione fra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. osservano che poiché nel caso in esame non era stato escluso un interesse proprio degli imputati quanto alla riscossione del credito non poteva configurarsi il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; b. violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego della concessione delle attenuanti generiche.Lamentano che sul punto la corte di appello, nel rilevare che difettavano elementi di segno positivo per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, aveva adottato una motivazione meramente apparente in relazione ad entrambi gli imputati; c. decorso del termine prescrizionale.

Assumono che in ragione dell'ammissibilità dell'impugnazione andava dichiarata la prescrizione maturata nelle more.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso di Masciavè Nicola. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria e carenza motivazionale della sentenza impugnata con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Conte Gianfranco, il Collegio non può che riaffermare quanto espresso da un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le dichiarazioni della parte offesa possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex muttis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661;

Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 03/12/ 2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524). In sintesi il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata; mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa.

Può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016;Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella, Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni. (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.;

Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232 Cass SSUU n. 41461 del 2012 Rv. 253214; N. n. 1666 2015 Rv. 261730). Nel caso di specie i giudici di merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni rese da Conte Gianfranco erano da ritenersi intrinsecamente e oggettivamente attendibili anche perché avevano trovato significativi elementi di convergenza negli altri dati istruttori ed in particolare: gli esiti degli appostamenti effettuati dai militari su sollecitazione del Conte intimidito dalle minacce; i contenuti degli sms acquisiti agli atti del giudizio; le cambiali oggetto di sequestro, altresì evidenziando che la mancata costituzione di parte civile da parte del predetto era elemento da valutare quale sintomatico della veridicità delle dichiarazioni in difetto di un interesse economico della vicenda e che la tesi contraria prospettata dalla difesa (circa la sussistenza di un prestito lecito la cui restituzione era stata richiesta senza toni minacciosi) risultava smentita dalle complessive emergenze istruttorie.

Va, del resto, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilnnente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema.

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine ai reati di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2. Il secondo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

Occorre osservare che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talchè la stessa motivazione, purchè congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. 28535/2014, rv. 259899; Cass. 34364/2010, rv. 248244;

Cass. 42688/2008, rv 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E' pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Cass. 3896/2016, rv. 265826;

Cass. 3609/2011, rv. 249163; Cass. 41365/2010, rv. 248737). Le circostanze attenuanti generiche hanno, invero, lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. (Sez. 2 - , Sentenza n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019) Rv. 275640 - 01. Deve, quindi, osservarsi che in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio. (Sez. 3 -, Sentenza n. 54179 del 17/07/2018 Ud. (dep. 04/12/2018) Rv. 275440 - 01.

Muovendo da tali coordinate ermeneutiche il motivo di censura si appalesa manifestamente infondato in quanto la corte di appello valutati complessivamente i fatti ed esclusa la allegazione di elementi di segno positivo ha correttamente rigettato la chiesta concessione delle attenuanti generiche.

3. I ricorsi di Masciavè Riccardo e Perchinunno Francesco. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. I ricorrenti, muovendo una non corretta e parziale lettura dei principi di diritto fissati dalle S.U. con la pronunzia n. 29541/2020 in tema di distinzione fra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p., lungi dal prospettare errori di diritto deducono circostanze in punto di fatto - la sussistenza di un interesse proprio degli imputati quanto alla riscossione delle somme in questioni - che fungi dall' escludere una responsabilità penale degli imputati e, quindi, inficiare la pronunzia di condanna finiscono per sollecitare una diversa qualificazione dei fatti nei termini più gravi di estorsione. 3.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.Richiamati i principi di cui al § 2.2. va osservato che la motivazione si appalesa congrua e corretta in diritto quanto alla mancata concessione delle chieste circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi di segno positivo. 3.3. L' inammissibilità dei ricorsi preclude, ovviamente, il rilievo della prescrizione asseritamente maturata nelle more del giudizio di cassazione.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pag