Sentenza — n. 36389/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 12/10/2020 la Corte di Appello di Palermo, pronunziando in sede di rinvio, confermava integralmente la sentenza di primo grado a carico di Tinnirello Carlo anche in punto di riconoscimento della contestata recidiva. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione relativamente al riconoscimento della recidiva. Lamenta che la corte territoriale, contravvenendo alle indicazioni della Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio, non aveva adeguatamente motivato sul punto limitandosi a richiamare i precedenti penali ed adottando una motivazione basata sul mero utilizzo di formule stereotipate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36389/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TINNIRELLO CARLO nato a PALERMO il 15/11/1993 avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 12/10/2020 la Corte di Appello di Palermo, pronunziando in sede di rinvio, confermava integralmente la sentenza di primo grado a carico di Tinnirello Carlo anche in punto di riconoscimento della contestata recidiva.
2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione di legge e difetto di motivazione relativamente al riconoscimento della recidiva. Lamenta che la corte territoriale, contravvenendo alle indicazioni della Corte di Cassazione in sede di annullamento con rinvio, non aveva adeguatamente motivato sul punto limitandosi a richiamare i precedenti penali ed adottando una motivazione basata sul mero utilizzo di formule stereotipate.
3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di censura è, invero, manifestamente infondato in quanto la corte di appello, nel colmare le lacune motivazionali individuate dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento, ha fornito una motivazione congrua ed adeguata nonchè conforme a diritto quanto al riconoscimento della contestata recidiva, rilevando come dal certificato del casellario giudiziale emergeva che dal 2012 il Tinnirello aveva "sostanzialmente sempre delinquito con periodicità costante e attraverso la consumazione di reati gravi e diversi fra loro" e come il reato in contestazione ex art. 73 comma V D.P.R. 309/1990 costituiva un indice certo della accresciuta pericolosità dell' imputato, rimasto del tutto insensibile rispetto alla numerose pregresse condanne ed incapace di mutare uno stile di vita. A fronte di tali argomentazioni il ricorrente deduce contestazioni del tutto generiche, inidonee ad inficiare la correttezza del ragionamento dei giudici di merito.
4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 9 Settembre 2021