Cassation court annuls detention sentence for failure to apply statutory one-third reduction for abbreviated trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's detention sentence but declared the rest of the appeal inadmissible. The appellant argued for logical consistency in sentencing, while the lower court had set a base penalty and applied reductions. The court ruled that the appellate judge erred by failing to apply the mandatory one-third reduction for the abbreviated trial to the detention portion, requiring a recalculation to two years and eight months.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 406 c.p.p.; Art. 173 c.p.: The court established that when a sentence is reduced due to an abbreviated trial, the statutory reduction of one-third must be applied to the detention penalty, and failure to do so renders the sentence partially void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAZHA MOHSIN nato il 23/03/1992 avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo „9--2r) oLe2i AL-ir-vY/ l--,2- t")1 .L2 Ce- "-9142' , ì (WC e • ; vn u_ra-nt-rn r-rn 01-4 (2./Y) rY) -2 71,c2. ,~ir" Luditó-rdirern e 4Q 44 e C2 k 0)-2-41: e /-7 a_v2e ) O. -Trì -71 i 1-79-2- 4 (Ai sai i Ao-D-3 b L . /}/ ()LA. '
MOTIVI DELLA DECISIONE
RAZHA Mohsin ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che, decidendo a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione (sentenza n. 14499/2018), escludeva l'aggravante dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 80 comma 2 DPR 309/90 e per l'effetto rideterminava la pena. Deduce il ricorrente contraddittorietà ed illogicità nella determinazione della pena per essere partiti dal minimo edittale solo per la pena detentiva e non anche per la pena pecuniaria e per non avere operato una corretta riduzione per il rito.
Argomenti che sono stati ribaditi nella memoria e nelle conclusioni scritte. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. La Corte d'appello, esclusa l'aggravante dell'ingente quantitativo, ha fissato la pena base nel minimo, anni 6, per la pena detentiva e nella misura di C 30.000,00 di poco superiore al minimo per la pena pecuniaria, per la rilevanza del commesso reato. Su detta pena ha apportato una riduzione per le concesse circostanze attenuanti pervenendo alla pena di anni 4 di recl. ed C 21.000,00 di multa. Pena ulteriormente ridotta per il rito ad anni 3 di recl. ed C 14.000,00 di multa.
La Corte d'appello ha dato conto delle ragioni per cui, con riguardo alla pena pecuniaria, ha fissato la pena in misura di poco superiore al minimo edittale. Sulla pena fissata ha quindi proceduto alla riduzione per le concesse circostanze attenuanti generiche e sulla pena finale, indicata in anni 4 di recl. Ed C 21.000,00 di multa, ha proceduto alla riduzione per il rito abbreviato. Nel procedere a tale riduzione è però incorsa in errore non riducendo la pena detentiva nella misura stabilita per legge di un terzo. La pena deve pertanto essere corretta dovendo essere fissata la pena detentiva finale in anni 2 e mesi 8 ( anni 4 - 1/3) e non in anni 3 come indicato in sentenza.
La pena pecuniaria è stata invece correttamente ridotta. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena detentiva che deve essere rideterminata in anni 2 e mesi 8 di recl. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva che ridetermina in anni 2 e mesi 8 di recl. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 23.6.2021 Il Consigliere estensore Il Preside Giovanna VERG