Italian Court dismisses appeal for inadmissibility because the defendant personally filed the cassation petition without a lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition without a qualified lawyer. The appellant argued for the recognition of mitigating circumstances and challenged the constitutionality of the procedural code, but the court ruled that the law now strictly requires a lawyer's signature for cassation appeals. Consequently, the court affirmed that personal submission is insufficient and the appeal was rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.: The requirement for a lawyer's signature for cassation appeals excludes personal submission by the accused, as the high qualification level of defense in cassation justifies this restriction without violating constitutional rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Badi Abdelghani, nato in Algeria il 9.1.1985, contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 3.3.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale del capoluogo piemontese che, in data 8.10.2020, aveva riconosciuto Abdelghani Badi responsabile del delitto di tentata rapina e, con la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare;
2. ricorre per cassazione lo stesso Badi Abdelghani deducendo: 2.1 mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione; 2.2 questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111 e 117 della Costituzione.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dal ricorrente: ciò alla luce del disposto di cui all'art. 613 cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017; la norma, infatti, nella attuale formulazione, esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per Cassazione che, a pena di inammissibilità, deve essere in ogni caso sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della difensori abilitati a patrocinare di fronte alla Corte di Cassazione (cfr., per la portata della novella, Cass.
SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello) non essendo a tal fine sufficiente l'autentica della sottoscrizione del ricorso da parte dell'imputato, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la sua genuinità ed alla sua riconducibilità alla parte privata (cfr., da ultimo, Cass. Pen., 6, 3.12.2018 n. 54.681, Zahir). Questa Corte, nel suo massimo consesso, ha anche avuto modo di vagliare la questione di legittimità costituzionale della norma affermandone tuttavia la manifesta infondatezza in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (cfr., Cass.
SS.UU., 21.12.2017 n. 8.914, Aiello, secondo cui tale previsione non contrasta né con gli artt.24, 111, comma 7, Cost. né con l'art. 6 CEDU, sottolineando, in motivazione, che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).
3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14.9.2021 Il Consiglie esten ore residente Pierluigi ianfrocc Gio n Diotallevi