Sentenza — n. 36139/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 9 aprile 2021 il Tribunale di Milano, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Alaa Ghamry, confermava l'ordinanza in data 1° marzo 2021 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1) e per concorso in due reati-fine, previsti dagli artt. 648 bis cod. pen. e 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, contestati rispettivamente ai capi s) e u) dell'imputazione provvisoria.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 648 bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36139/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GHAMRY ALAA nato in EGITTO il 15/03/1972 avverso la ordinanza del 09/04/2021 del TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. Massimiliano LANCI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 aprile 2021 il Tribunale di Milano, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Alaa Ghamry, confermava l'ordinanza in data 1° marzo 2021 con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere (capo 1) e per concorso in due reati-fine, previsti dagli artt. 648 bis cod. pen. e 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, contestati rispettivamente ai capi s) e u) dell'imputazione provvisoria.
2. Ha proposto ricorso Alaa Ghamry, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per erronea applicazione delle norme processuali, mancanza e illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. 2.1. Sostiene la difesa, quanto al primo profilo, che il Tribunale si è sostanzialmente limitato a richiamare l'ordinanza genetica e alcune conversazioni telefoniche intercettate, senza evidenziare "elementi concreti che definissero ruolo e consapevolezza" del ricorrente, anche in ordine alla sua presunta veste di amministratore di fatto della KIA società cooperativa.
L'ordinanza del Tribunale, come quella del G.i.p., è illogica laddove, descritta l'anomalia nel caso concreto del sistema hawala, ha ritenuto partecipi dell'associazione criminosa, finalizzata a commettere reati di indebita raccolta del risparmio, gli "pseudo-imprenditori", pure considerati estranei alla commissione dei suddetti delitti-scopo. Quanto ai reati di cui ai capi s) e u), il Tribunale di Milano ha travisato il provvedimento con il quale il Tribunale di Cremona ha disposto la restituzione a Ghamry di una somma posta sotto sequestro, dopo avere ritenuto credibile la sua giustificazione sul possesso del denaro; lo stesso Tribunale, inoltre, ha annullato il provvedimento di sequestro del cellulare del ricorrente, rendendo così inutilizzabili le estrapolazioni effettuate sul telefono. 2.2.
In ordine alle esigenze cautelari, deduce il ricorrente che l'ordinanza impugnata, al pari di quella genetica, non ha correttamente considerato il requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, unitamente a quello della imminenza di "occasioni prossime favorevoli" alla reiterazione di reati della stessa indole. Detto pericolo deve essere valutato alla luce della vicinanza dei fatti: non vi sono reati-fine dopo l'aprile del 2019, cui pure risalgono gli ultimi sequestri, poiché quelli eseguiti unitamente alle misure cautelari personali hanno un significato neutro rispetto alla dimensione del fenomeno criminale contestato.
L'associazione per delinquere "non può che ritenersi cessata quando non vengono più commessi i reati-fine medesimi". Non sussiste neppure il pericolo di "inquinamento probatorio", individuato dal Tribunale sulla base di considerazioni ipotetiche e congetturali, peraltro svolte in via generalizzata per tutti gli indagati.2.3. La difesa ha altresì contestato la decisione dei giudici della cautela in ordine alla scelta della misura di massimo grado, motivata sulla inadeguatezza di quella degli arresti domiciliari con argomentazioni assertive. Il Tribunale, poi, ha utilizzato un diverso metro di giudizio per Tito Di Benedetto, indagato che si trova "nella stessa posizione giuridica" del ricorrente, al quale la misura della custodia in carcere è stata sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici o manifestamente infondati, reiterativi di doglianze già formulate con la richiesta di riesame, disattese nell'ordinanza impugnata con corrette argomentazioni giuridiche, in assenza di alcuna violazione di legge o vizi della motivazione.
2. La difesa, in larga parte, ha riproposto le stesse censure formulate nella memoria depositata in sede di riesame e non si è confrontata con le ampie e puntuali argomentazioni dell'ordinanza impugnata, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di "specificità estrinseca" (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, 3allow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522;
Sez. 2, n. 52617 del 13/11/2018, Di Schiena, Rv. 271373-02; Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Attesa la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei requisiti di specificità di cui all'art. 581 lett. c), cod. proc. pen., tali principi valgono anche con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295;
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037).
3. In tema di gravità indiziaria, le generiche deduzioni difensive sono inidonee a scalfire la coerenza e logicità delle argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata, che ha ampiamente indicato, in conformità a quella genetica, gli elementi di fatto che consentono di affermare la sussistenza della contestata associazione per delinquere, finalizzata all'esercizio, senza la prevista autorizzazione, dell'attività di prestazione di servizi di pagamento attraverso il trasferimento di denaro con il sistema cosiddetto hawala e alla commissione di una serie indeterminata di delitti di riciclaggio di denaro provento della suddetta attività illecite e dei reati di emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
La circostanza che ai cosiddetti "pseudo-imprenditori" non sarebbero stati contestati i reati-fine di cui all'art. 131-ter del decreto legislativo n. 385 del 1993 è del tutto irrilevante rispetto alla ritenuta sussistenza del sodalizio criminoso e al ruolo di "terzo terminale" svolto dal ricorrente, unitamente ad altri soggetti, fra i quali la compagna e convivente Giuseppina Zito, amministratore unico delle società TEAM e MOVE, che costituivano la compagine sociale della Multiservice s.r.I., unitamente alla cooperativa KIA. L'ordinanza impugnata ha evidenziato gli stretti collegamenti fra le tre società cooperative e il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente nella cooperativa KIA, sulla base di una pluralità di elementi indiziari, fra i quali il contenuto di diverse conversazioni intercettate, del tutto obliterato dalla difesa, le cui argomentazioni hanno nella sostanza riguardato il delitto di tentato riciclaggio, contestato al capo z), non oggetto del provvedimento genetico emesso dal G.i.p. nei confronti di Ghamry.
Quanto alla eccezione di inutilizzabilità degli "esiti delle estrapolazioni effettuate sul cellulare sequestrato" al ricorrente, l'ordinanza impugnata - a prescindere dai motivi posti a base del provvedimento di restituzione del telefono - ha osservato che il materiale estratto attraverso l'analisi del dispositivo "costituisce solo una delle fonti di prova su cui si fonda il quadro indiziario". A fronte di tale rilievo, il ricorso sul punto si palesa come inammissibile, non avendo la difesa neppure dedotto che, senza l'utilizzo del suddetto materiale, la gravità indiziarla verrebbe meno: ciò in contrasto con il consolidato principio espresso da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Sez.
U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), secondo il quale, «nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento» (così Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; in senso conforme, ex plurimis, cfr.
Sez. 2, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).
4. In tema di esigenze cautelari, il ricorso fornisce una interpretazione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato che contrasta con la prevalente giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, secondo la quale detto pericolo sussiste «a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive ed immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'inquisito, essendo necessario e sufficiente formulare un giudizio prognostico che sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si riconnetta alla realtà emergente dagli atti del procedimento ed alle valutazioni della persistente pericolosità che è dato trarne, dovendosi effettuare una previsione correlata alla situazione esistenziale e socio ambientale in cui verrà a trovarsi l'indagato, nell'ipotesi in cui venga meno lo stato di detenzione» (così Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122;
Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019, Nardi, Rv. 278214; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv. 273994). La sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa se la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati.
Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha ampiamente rimarcato la pericolosità delle condotte ascritte all'indagato, indice della sua personalità ad elevato rischio di reiterazione del reato, soprattutto alla luce del fatto che i delitti contestati non rivestivano natura meramente occasionale, ma erano caratterizzati da una spiccata professionalità delinquenziale dei suoi autori e, dunque, anche di Alaa Ghamry. La posizione del ricorrente - diversamente da quanto asserito dalla difesa - è stata specificamente valutata dal Tribunale (pagg. 14-15), con valutazioni ignorate dalla difesa, che ha poi erroneamente asserito che la contestata permanenza del reato associativo andrebbe esclusa in quanto gli ultimi reati-fine sarebbero stati commessi nell'aprile del 2019: secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, «la commissione dei reati-fine dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-03; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710;
Sez. 3, n. 40749 del 5/3/2015, Sabella, Rv. 264826; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660). In presenza di una incensurabile motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, risulta superfluo l'esame del diverso profilo del cosiddetto inquinamento probatorio, sul quale pure il Tribunale ha espresso argomentazioni prive di illogicità o contraddittorietà.
5. Successivamente alla presentazione del ricorso, in data 21 luglio 2021, la misura cautelare della custodia in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, cosicché, in ordine all'ultima censura proposta, è venuto meno l'interesse all'impugnazione.
6. Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in