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Sentenza — n. 36138/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36138/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36138/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza emessa in data 19 aprile 2021 il Tribunale di Roma, decidendo sulle richieste di riesame presentate nell'interesse dei coniugi Salvatore De Meo e Patrizia Di Mille, confermava l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Cassino aveva applicato le misure cautelari degli arresti domiciliari al primo e dell'obbligo di dimora alla seconda, rispettivamente per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, contestati a De Meo ai capi D), F) e H) dell'imputazione provvisoria, e di riciclaggio, ascritti alla indagata ai capi E), G) e I).

Regesto Legislator

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art. 2740 cod. civ; Sentenza — n. 36138/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte, segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

Parole chiave

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frode all'imposta sul valore aggiunto perseguimento penale per truffa sottrazione d'imposta confisca dei proventi di reato frode nel pignoramento sostanza non dichiarata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 2740 cod. civ
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE MEO SALVATORE nato a GAETA il 02/09/1957 DI MILLE PATRIZIA nata a GAETA il 01/03/1959 avverso l'ordinanza del 19/04/2021 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 19 aprile 2021 il Tribunale di Roma, decidendo sulle richieste di riesame presentate nell'interesse dei coniugi Salvatore De Meo e Patrizia Di Mille, confermava l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Cassino aveva applicato le misure cautelari degli arresti domiciliari al primo e dell'obbligo di dimora alla seconda, rispettivamente per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, contestati a De Meo ai capi D), F) e H) dell'imputazione provvisoria, e di riciclaggio, ascritti alla indagata ai capi E), G) e I).

Secondo l'ipotesi accusatoria, Salvatore De Meo, in concorso con l'amministratore di diritto della Cargo Trailers Company s.r.I., avente ad oggetto il commercio di autoveicoli, realizzando un'articolata "frode carosello", avrebbe sistematicamente svuotato i conti bancari della suddetta società, trasferendo sui conti correnti di altre società, allo stesso indagato riconducibili, le somme pagate dai clienti della Cargo, nei confronti dei quali venivano emesse le relative fatture di vendita, comprensive dell'IVA che la società avrebbe dovuto versare all'Erario.

Patrizia Di Mille, poi, avrebbe trasferito parte di dette somme, provento del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, nella propria personale disponibilità, attraverso prelievi in contanti, ricariche su carte prepagate, emissione di assegni e vaglia postali, negli anni dal 2016 al 2018.

2. Hanno proposto ricorso Salvatore De Meo e Patrizia Di Mille, a mezzo del comune difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.

3. Nel ricorso di Salvatore De Meo il provvedimento impugnato viene censurato per violazione di legge e mancanza della motivazione sotto due diversi aspetti, relativi entrambi al punto della gravità indiziaria. 3.1. Sotto un primo profilo, sostiene la difesa che il Tribunale ha omesso di verificare se, allorquando erano state compiute le singole operazioni sui conti della società Cargo, fosse sorta una obbligazione tributaria superiore alla soglia di punibilità di euro cinquantamila, prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74: infatti, il debito erariale viene ad esistere quando è compiuta ogni singola operazione di vendita e non già in termini mensili, come affermato invece nella ordinanza impugnata. 3.2.

In secondo luogo, le movimentazioni bancarie contestate non hanno integrato alcun comportamento di artificio o raggiro, essendo state eseguite per importi di gran lunga superiori alle soglie di tracciabilità stabilite per le operazioni sospette. Il Tribunale ha omesso di valutare detta circostanza e ha ravvisato la natura fraudolenta in un fatto diverso da quello contestato nella imputazione provvisoria, costituito in primo luogo dalle modalità di costituzione della società Cargo Trailers Company, in violazione dei poteri del giudice del riesame.4.

Anche il ricorso di Patrizia Di Mille è articolato in due motivi, con i quali pure si denunciano violazione di legge e mancanza di motivazione in tema di gravità indiziaria. 4.1. Con il primo motivo si deduce che i prelievi e le ricariche per importi modesti, rispetto a quelli oggetto dei trasferimenti dalla società Cargo a quelle sulle quali la ricorrente aveva la delega ad operare, non hanno determinato difficoltà di rintracciabilità del denaro di provenienza illecita. 4.2. Con il secondo motivo la difesa, richiamando le argomentazioni svolte nell'altro ricorso, sostiene la insussistenza del delitto presupposto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per mancato superamento della soglia di punibilità e assenza della natura artificiosa dei trasferimenti operati dal conto corrente della Cargo a quelli delle altre società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili perché proposti con motivi generici e manifestamente infondati.

2. In relazione al ricorso presentato nell'interesse di Salvatore De Meo, va premesso che l'art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 punisce «chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva». Attraverso l'incriminazione della condotta prevista da detta norma, il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al dovere di concorrere alle spese pubbliche, creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'Erario, beni che costituiscono la intangibile garanzia patrimoniale generica dei creditori, prevista dall'art. 2740 cod. civ., secondo il quale «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri».

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo concreto, per il quale è richiesta soltanto l'esistenza di un credito erariale relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni, a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente; lo scopo dell'incriminazione è quello di tutelare la garanzia patrimoniale offerta al Fisco e, con essa, l'azionabilità della pretesa dell'Erario, purché superiore a cinquantamila euro, risultante al momento del compimento dell'atto simulato o fraudolento, indipendentemente dal fatto che il debito tributario sia maturato con riferimento a una o a più annualità d'imposta (cfr., ad es., Sez. 3, n. 37178 del 30/09/2020, Pisciottano, Rv. 280449;

Sez. 3, n. 15133 del 17/11/2017, dep. 2018, Stassi, Rv. 272505; .Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, Di Tullio, Rv. 268798; Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, Calvi, Rv. 267648; Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, Rv. 266771). 2.1. La soglia di punibilità, prevista in varie fattispecie incriminatrici di cui al citato decreto legislativo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato, come di recente ribadito da questa Corte (Sez. 3, n. 27007 del 22/07/2020, Bianchi, Rv. 279917); la doglianza espressa sul punto nel ricorso di De Meo è del tutto generica, non essendosi neppure indicata quale operazione bancaria (di trasferimento di denaro dal conto della società Cargo a quelli delle società riconducibili allo stesso indagato) sarebbe stata compiuta quando non era ancora maturato un debito di imposta superiore a cinquantamila euro.

Correttamente il Tribunale ha ricordato che i soggetti passivi dell'I.V.A. devono liquidare e versare l'imposta periodicamente su base mensile e che l'I.V.A. evasa dalla stessa società nel solo anno 2016 ammontava a quasi quattrocentomila euro (le decine di operazioni contestate, a parte quattro, furono effettuate negli anni 2017 e 2018). 2.2. L'ordinanza ha puntualmente individuato la natura fraudolenta dei trasferimenti di denaro, «connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva» (così Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372) e ha ben evidenziato le plurime condotte realizzative del complesso disegno fraudolento posto in essere dal ricorrente, avendo lo stesso "appositamente costituito la Cargo Trailers Company s.r.l. per affidarne la rappresentanza legale ad una testa di legno, per farla figurare come soggetto passivo IVA nelle operazioni di compravendita [...] e per trasferirne poi ricavi (avvalendosi della delega ad operare sul suo conto corrente e senza provvedere al versamento dell'IVA) ad altre società nella sua disponibilità che erano prive di una reale operatività [...] e che formalmente (mentre di fatto operavano sotto la sua unica regia) si presentavano come soggetti autonomi e distinti rispetto alla società che accumulava progressivamente il debito IVA e che al tempo stesso appariva priva di una consistenza patrimoniale, dato il trasferimento delle sue disponibilità economiche".

La difesa ha indebitamente ristretto e travisato la nozione di atto fraudolento, confondendo la fraudolenza con la illiceità dell'atto e «ponendo l'accento, in maniera atomistica, solo su una singola condotta (ossia lo svuotamento dei conti correnti sociali, avvenuto mediante bonifici, e quindi con modalità tali da consentirne la tracciabilità), la quale, invece, deve essere valutata unitamente a tutte le altre, nel loro collegamento finalistico e nella sequenza funzionale, sicché la verifica della fraudolenza va effettuata avendo a mente di tutte le condotte realizzate che vanno a comporre l'intero meccanismo, nei termini sopra descritti» (così, da ultimo, Sez. 3, n. 16686 del 16/04/2021, Huang, Rv. 281099, in una fattispecie concreta sovrapponibile a quella di cui qui si tratta).

Senza alcun fondamento il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale, nel confermare la sussistenza della gravità indiziaria, si è pronunciato "su un fatto nuovo e diverso da quello per il quale l'azione cautelare è stata esercitata". Nell'imputazione provvisoria, invero, sono ben indicate le circostanze di fatto attraverso le quali De Meo ha realizzato il complessivo disegno fraudolento, con il dolo specifico di sottrarsi al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto: il ruolo di amministratore di fatto rivestito dall'indagato nella società Cargo, i trasferimenti di cospicue somme di denaro in favore di altre società in assenza di ogni giustificazione, la riconducibilità delle società beneficiarie allo stesso ricorrente, che le aveva appositamente costituite.

Risulta evidente come l'ordinanza impugnata, così come già quella genetica, abbia soltanto motivato in ordine alla natura fraudolenta degli atti dispositivi posti in essere da De Meo, rimanendo rigorosamente nell'alveo della ipotesi accusatoria formulata nell'imputazione.

3. Alla infondatezza dei motivi di ricorso proposti da De Meo segue automaticamente quella del secondo motivo formulato nell'impugnazione presentata nell'interesse di Patrizia Di Mille, relativo alla insussistenza del delitto presupposto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per mancato superamento della soglia di punibilità e assenza della natura fraudolenta degli atti contestati al marito. E' privo di ogni pregio anche il primo motivo, inerente alla dedotta inidoneità della condotta posta in essere dalla ricorrente a costituire ostacolo alla provenienza delittuosa delle somme prelevate dalla stessa dai conti correnti delle società beneficiarie dei versamenti da parte della Cargo, in ragione della modesta entità di ricariche, emissioni di vaglia e prelievi effettuati (per quasi 260.000 euro) a fronte del ben maggiore importo complessivo (superiore ai sette milioni di euro) dei trasferimenti dai conti della Cargo a quelli in favore delle due società sui quali l'indagata aveva la delega ad operare.La deduzione non coglie nel segno, perché l'indicato confronto è irrilevante, dovendosi valutare l'idoneità della condotta in relazione soltanto al contestato trasferimento di quelle somme di provenienza delittuosa, peraltro per nulla modeste, delle quali la ricorrente ha disposto in forza della delega ad operare sui conti correnti delle società..

Il Tribunale si è attenuto al principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il reato di riciclaggio, a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, è integrato in presenza di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere più difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, quale, ad esempio, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario intestato ad un terzo, come avvenuto nel caso di specie (su quest'ultimo punto v., ad es., Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114;

Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamè, Rv. 270302; Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014, Matarrese, Rv. 260694; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249446).

4. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte, segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore