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Sentenza — n. 36137/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36137/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36137/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il tribunale distrettuale per il riesame di Roma, con l'ordinanza impugnata, rigettava nuovamente la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri, successivamente sostituita -il 15 dicembre 2020- con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 cod. proc. pen.). La decisione oggi impugnata interveniva a seguito di annullamento con rinvio, disposto con sentenza di questa Corte n. 10820 del 18 marzo 2021, per nuovo esame in ordine alla valutazione della gravità indiziaria relativamente alla ipotesi di concorso nel delitto di turbata libertà degli incanti, contestato nel corpo della imputazione (processo pendente in fase dibattimentale in primo grado presso il tribunale di Velletri), realizzato attraverso l'incendio di parte dello stabilimento balneare "il Tritone" di Nettuno; valutazione che desse conto degli elementi di gravità indiziaria in ordine al ruolo di prestanome della stessa ricorrente nella gestione dello stabilimento balneare e, quindi, di partecipe nella ideazione e programmazione dell'incendio, realizzato di fatto dal coimputato Rezzi su mandato di Valente Nunzio; atto questo che costituì lo strumento attraverso cui turbare la procedura di affidamento della gestione estiva (anno 2019) del medesimo stabilimento balneare. 1.1.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 282 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36137/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò che invece difetta, nell'argomentare del tribunale, è la ricorrenza concreta ed attuale, rispetto a soggetto incensurato, del divisato pericolo di reiterazione di fattispecie omogenee rispetto a quella oggetto di contestazione. Ed invero, sul punto, il tribunale non indica, se non in maniera assolutamente generica ipotizzabile per qualsivoglia reato, quale concreto ed attuale pericolo di reiterazione sussista a distanza di oltre due anni dal fatto (episodico) contestato, in un contesto amministrativo peraltro destinato a rinnovarsi di anno in anno, senza quindi tener conto del fatto che nessuna turbativa risulta segnalata nell'anno successivo a quello oggetto di imputazione.

Parole chiave

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inchiesta penale comunicazione degli elementi a carico inchiesta per appropriazione indebita indagine su reati finanziari incendio intenzionale aggravato protezione delle comunicazioni

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
20/5/2021) del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
art. 282 cod. proc. pen
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di PORCIATTI Francesca, nata a San Donato Milanese il 10/8/1973, avverso la ordinanza in data 3/5/2021 (dep. 20/5/2021) del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. Emilio Battaglia, che ha illustrato i motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale distrettuale per il riesame di Roma, con l'ordinanza impugnata, rigettava nuovamente la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri, successivamente sostituita -il 15 dicembre 2020- con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 cod. proc. pen.). La decisione oggi impugnata interveniva a seguito di annullamento con rinvio, disposto con sentenza di questa Corte n. 10820 del 18 marzo 2021, per nuovo esame in ordine alla valutazione della gravità indiziaria relativamente alla ipotesi di concorso nel delitto di turbata libertà degli incanti, contestato nel corpo della imputazione (processo pendente in fase dibattimentale in primo grado presso il tribunale di Velletri), realizzato attraverso l'incendio di parte dello stabilimento balneare "il Tritone" di Nettuno; valutazione che desse conto degli elementi di gravità indiziaria in ordine al ruolo di prestanome della stessa ricorrente nella gestione dello stabilimento balneare e, quindi, di partecipe nella ideazione e programmazione dell'incendio, realizzato di fatto dal coimputato Rezzi su mandato di Valente Nunzio; atto questo che costituì lo strumento attraverso cui turbare la procedura di affidamento della gestione estiva (anno 2019) del medesimo stabilimento balneare. 1.1.

Il tribunale del riesame ha dunque preliminarmente richiamato tutte le emergenze indiziarie già analiticamente esposte nella sua precedente ordinanza censurata nella sede di legittimità, per poi diffondersi nell'esame diretto dei temi di approfondimento indicati dalla Corte di legittimità in fase rescindente. 1.2. Il tribunale -chiarite le ragioni del ritenuto interesse della ricorrente alla gestione dello stabilimento balneare oggetto di incanto, sostenuto sulla base del contributo dichiarativo ed intercettivo già compiutamente sceverato con la precedente ordinanza- ha poi valorizzato, sul punto specifico degli indizi circa il coinvolgimento nell'incendio, la fitta rete di comunicazioni intercorse tra la ricorrente ed il Valente Nunzio, sia nel giorno dell'incendio che, soprattutto, il giorno successivo.

Il che, se posto in relazione alla immediatezza della prossima visita di soggetti terzi interessati all'incanto, rende ragione del concreto interesse della Porciatti all'attentato incendiario, proprio per i tempi ed i modi di realizzazione dello stesso parziale abbruciamento di un solo locale (con modalità non distruttive). Il tribunale, infine, riconosce il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di analoghe fattispecie, proprio valorizzando le modalità di approccio della ricorrente agli ostacoli che le si ponevano innanzi nella prosecuzione della gestione dello stabilimento balneare confiscato ad altri esponenti della famiglia Valente (Valente Giuliano).2.

Con atto a firma del difensore di fiducia, Francesca Porciatti ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rinnovato rigetto della richiesta di riesame e ne ha chiesto l'annullamento per i motivi in appresso sinteticamente riportati, secondo quanto dispone l'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per avere il tribunale della cautela, investito in sede di rinvio, sostanzialmente eluso i temi obbligati di valutazione del costrutto indiziario imposti dalla sentenza di annullamento della Corte di legittimità; in particolare perché, esclusa la qualità della ricorrente di prestanome del Nunzio Valente, individuava l'interesse al mandato incendiario (modalità di realizzazione della turbata libertà dell'incanto) nella qualità di diretta interessata alla gestione dello stabilimento balneare, così peraltro immutando la struttura stessa della imputazione; in secondo luogo, il tribunale ancora una volta non riusciva ad indicare concreti elementi indiziari in grado di avvincere la ricorrente al fatto incendiario, peraltro non riconoscendo l'evidente interesse confliggente con quello del programmato e realizzato incendio. 2.2.

I medesimi difetti rilevano, ad avviso della ricorrente, anche per la denunziata violazione della legge penale processuale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen., in relazione all'art. 273 stesso codice), non avendo il tribunale dimostrato quali concreti indizi potessero avvincere la ricorrente al fatto contestato, essendo ella portatrice di interesse evidentemente opposto a quello degli autori dell'incendio. 2.3. Come pure il tribunale avrebbe adottato motivazione meramente apparente in ordine a concretezza ed attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede) poste a sostegno della misura in corso di esecuzione (sostituita l'originaria misura coercitiva di natura detentiva con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato in tema di censurata valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari ravvisate ed adeguatezza del presidio cautelare non detentivo in corso di esecuzione già al momento della nuova decisione di riesame. 1.1. Il corredo motivazionale posto a base della nuova decisione incidentale appare immune da vizi di ordine logico o giuridico, sia nella parte in cui viene ricostruito il concreto e diretto interesse della ricorrente a mantenere la gestione estiva dello stabilimento balneare oggetto di confisca, proprio nel momento in cui -a differenza dell'anno precedente- si proponevano altri interessati all'incanto, sia ove si dà conto dell'intensificarsi dei contatti telefonici tra la ricorrente e Valente Nunzio proprio nei giorni dell'incendio, realizzato peraltro con modalità tali da non recare danno economico eccessivo a chi nutriva interesse a mantenere la gestione dello stabilimento balneare ed aveva invece diretto ed immediato interesse a dissuadere e scoraggiare eventuali prossimi interessati alla procedura di incanto.

Cosicché il tribunale, nel concatenare logicamente fatti e circostanze univocamente illuminanti, ha correttamente adempiuto l'onere motivazionale ulteriore imposto dalla sentenza di annullamento della precedente ordinanza cautelare, rendendo piena contezza delle ragioni storiche e logiche che consentono di individuare nella ricorrente la reale (ancorché non unica) interessata a scoraggiare la concorrenza e l'unica ad avere, in quel contesto spazio temporale, contatti telefonici frequentissimi ed intensi con chi l'incendio aveva ordinato. L'argomentare del tribunale non tradisce dunque le violazioni di legge o le illogicità, men che meno manifeste, denunziate con i motivi di ricorso ed appare altresì coerente con gli elementi indiziari certamente utilizzabili nell'incidente cautelare. 1.2.

Ciò che invece difetta, nell'argomentare del tribunale, è la ricorrenza concreta ed attuale, rispetto a soggetto incensurato, del divisato pericolo di reiterazione di fattispecie omogenee rispetto a quella oggetto di contestazione. Ed invero, sul punto, il tribunale non indica, se non in maniera assolutamente generica ipotizzabile per qualsivoglia reato, quale concreto ed attuale pericolo di reiterazione sussista a distanza di oltre due anni dal fatto (episodico) contestato, in un contesto amministrativo peraltro destinato a rinnovarsi di anno in anno, senza quindi tener conto del fatto che nessuna turbativa risulta segnalata nell'anno successivo a quello oggetto di imputazione.

Come pure omesso è lo scrutinio circa l'adeguatezza della misura non detentiva in corso di esecuzione (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, art 282 cod. proc. pen.) a presidiare le (solo genericamente) ravvisate esigenze cautelari.

2. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al tribunale per il riesame di Roma per nuovo esame sui punti appena sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione di persistenza delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 settembre 2021 Il Con