Sentenza — n. 36136/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è infondato e va pertanto rigettato. 1.1. La richiesta rivolta al giudice per le indagini preliminari recava un preciso petitum, limitato alla sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari, in domicilio sito in Regione diversa e distante da quella che ha registrato la realizzazione del fatto oggetto di cautela. A tal fine si era evidenziato anche che le modalità della condotta avevano registrato un intervento del ricorrente non particolarmente rilevante e comunque secondario; mentre il distante domicilio indicato per la esecuzione della misura domiciliare offriva sicura garanzia di irripetibilità delle condotte contestate o di altre forme di aggressione alla vittima di estorsione. 1.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36136/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489-18, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177). 1.3.
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: FATALE Rocco, nato a Cardito il 5/3/1967, avverso la ordinanza del 21 maggio 2021 (dep. 24/5/2021) del Tribunale per il riesame di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Romano, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. Mario Griffo, che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1.
Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure coercitive di Napoli rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., dal difensore dell'odierno ricorrente avverso l'ordinanza emessa in data 20 aprile 2021 dal giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in corso di esecuzione, con quella degli arresti domiciliari presso una abitazione sita nel Comune di Portogruaro (Ve), ravvisando persistente attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, tutelabili solo con la misura di massima afflittività.
2. Si procede nei confronti del ricorrente per concorso nel delitto di estorsione aggravata, anche dal metodo mafioso, con detenzione presofferta dal febbraio 2021.
3. Con unico motivo di ricorso si deduce: violazione della legge processuale e vizio di motivazione, per mera apparenza (art. 606, comma 1, lett. b ed e, 310, 284, 274, 275, cod. proc. pen.), per avere il tribunale della cautela offerto motivazione solo apparente al rigetto opposto alla richiesta di gradazione del presidio cautelare di massima afflittività attualmente imposto al ricorrente. Le argomentazioni spese sul punto non colgono il senso delle argomentazioni spese con l'atto di gravame in ordine alla prospettata adeguatezza di una misura detentiva da eseguirsi in un piccolo centro dell'area metropolitana veneziana, distante molte centinaia di chilometri dal luogo teatro dei fatti. Il tribunale , nel ritenere adeguato il solo presidio cautelare inframurario applicato, ha invece argomentato solo sulla attuale persistenza delle esigenze cautelari, con ciò spostando il fuoco della questione dal suo vero fulcro, costituito dalla valutazione di adeguatezza di un presidio che avrebbe sortito efficacia impeditiva altrettale del paventato péricolo di reiterazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. 1.1. La richiesta rivolta al giudice per le indagini preliminari recava un preciso petitum, limitato alla sostituzione della misura cautelare carceraria con quella degli arresti domiciliari, in domicilio sito in Regione diversa e distante da quella che ha registrato la realizzazione del fatto oggetto di cautela. A tal fine si era evidenziato anche che le modalità della condotta avevano registrato un intervento del ricorrente non particolarmente rilevante e comunque secondario; mentre il distante domicilio indicato per la esecuzione della misura domiciliare offriva sicura garanzia di irripetibilità delle condotte contestate o di altre forme di aggressione alla vittima di estorsione. 1.2.
Ciò posto, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la pericolosità sociale, anche nel suo massimo grado espressivo, nei termini cristallizzati dal legislatore all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si desume congiuntamente dall'apprezzamento prognostico di fatti storicizzati, quali le specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'agente (Sez. 6, n. 45489-18, del 21/6/2018; Sez. 5, n. 49038, del 14/6/2017, Rv. 271522; Sez. 1, n. 37839, del 2/3/2016, Rv. 267798; Sez. 3, n. 1166, del 2/12/2015 - dep. 14/1/2016, Luppino, Rv. 266177). 1.3.
Anche sul tema della adeguatezza della sola restrizione inframuraria (art. 275, cod. proc. pen.) il tribunale si era già espresso nella sede propria di riesame, con ordinanza stabilizzatasi per l'esaurirsi dei rimedi incidentali. 1.4. Il tribunale della cautela, con il provvedimento impugnato, emesso quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha indicato, come significativi ai fini del decidere, elementi sintomatici dell'estrema pericolosità manifestata dal ricorrente, sia con il fatto recentissimo per cui si procede, che con i numerosi altri suoi precedenti, anche specifici; un tale pericolo di reiterazione è aggravato e favorito, ad avviso del tribunale, dalla permanente contiguità del ricorrente ad ambienti della criminalità organizzata egemone sul territorio partenopeo, il che rende contezza, conclude il giudice della cautela, non solo della persistente attualità delle esigenze cautelari già divisate sede genetica e di riesame, ma anche della esclusiva adeguatezza del presidio inframurario, unico in grado, allo stato, di contenere le spinte criminali di un soggetto che ha agito nel delitto con metodo mafioso ed ha anche già dimostrato di poter fruire di un collaudato apparato associativo di natura mafiosa.
Tali profili risultano valutati sulla base di criteri logici lineari e massime di esperienza condivise, tanto da determinare un apparato motivazionale altrettale, come tale esente da vizi sindacabili in questa sede (Sez. 2, n. 27272, del 17/5/2019, Rv. 275786; Sez. 3, n. 7268, del 24/1/2019, Rv. 275851; Sez. 6, n. 17314, del 20/4/2011, Rv. 250093). 1.5. Il giudice dell'appello cautelare ha dunque concretamente apprezzato -anche in considerazione della propensione alla recidiva manifestata dal ricorrente- l'inanità della misura domiciliare invocata, ancorché in luogo distinto e distante dal tessuto criminogenetico d'origine, a contenere la spinta criminale dell'agente, per come rappresentata dai fatti per cui è cautela e dai precedenti specifici che gravano la biografia criminale del ricorrente.
In tal senso, non sussistono le dedotte carenze motivazionali o le erronee ricognizioni dei presupposti di legge.2. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen. la presente sentenza va comunicata al ricorrente detenuto a cura del direttore dell'istituto penitenziario di detenzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 settembre 2021. Il consigli