Sentenza — n. 36133/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 16 novembre 2020 il GIP del tribunale di Palermo accoglieva la richiesta di misure cautelari personali nei confronti di CORRAO Pietro, limitatamente ai reati di associazione per delinquere e falso, respingendo la richiesta con riguardo agli addebiti di cui ai capi 2) (violazione artt. 110, 81 co 2, 512 bis c.p. e 416 bis.1 c.p.), 9) violazione artt. 110, 81 co 2, 640 bis, 416 bis.1 c.p.), 10 e 11 (violazione degli artt. 110, 81 co 2 , 316 bis c.p.) e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 640 bis cod.pen, art. 512 bis cod.pen, articolo 512 bis cod.pen, art. 640 bis cod.pen; Sentenza — n. 36133/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sostiene il pubblico ministero che numerosi indizi portano a ritenere che le risorse economiche utilizzate per l'acquisto dei beni aziendali della AVEL provenissero dagli indagati e che i soldi spesi per acquistare i beni aziendali e il parco auto costituiscano reimpiego protrattosi negli anni delle provviste finanziarie, inizialmente investite dagli indagati per dare avvio all'attività economica di AVEL; • con il quarto motivo violazione e falsa applicazione dell'articolo 512 bis cod.pen. sotto l'aspetto del dolo specifico. Fa presente il pubblico ministero che la finalità di elusione dei requisiti antimafia per l'ottenimento delle convenzioni con l'ASP non è incompatibile con il dolo specifico della elusione delle misure di prevenzione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: CORRAO PIETRO nato a PALERMO il 03/07/1957 avverso l'ordinanza del 22/01/2021 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA che ha chiesto il rigetto del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16 novembre 2020 il GIP del tribunale di Palermo accoglieva la richiesta di misure cautelari personali nei confronti di CORRAO Pietro, limitatamente ai reati di associazione per delinquere e falso, respingendo la richiesta con riguardo agli addebiti di cui ai capi 2) (violazione artt. 110, 81 co 2, 512 bis c.p. e 416 bis.1 c.p.), 9) violazione artt. 110, 81 co 2, 640 bis, 416 bis.1 c.p.), 10 e 11 (violazione degli artt. 110, 81 co 2 , 316 bis c.p.) e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod.pen..
2. Il tribunale del riesame, per quello che rileva in questa sede, respingeva l'appello del pubblico ministero sostenendo l'insussistenza del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e infondata la richiesta di riqualificazione dei fatti di cui ai capi 9), 10) e 11) come appropriazione indebita. Riteneva inoltre insussistente il dolo di elusione con riguardo al reato di cui all'art. 512 bis cod.pen 3. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo deducendo: • con il primo motivo violazione di legge con riguardo reato di cui all'articolo 640 bis cod.pen.
Secondo il pubblico ministero ricorrente la AVEL non aveva i requisiti soggettivi per cui la truffa avrebbe riguardato tutto il denaro percepito. Non vi è stata una truffa legata alla falsificazione dei rendiconti sul numero dei trasporti effettuati ma la simulazione ha riguardato l'essenza stessa della AVEL e ha avuto l'effetto di nascondere la inesistenza dei requisiti per ottenere l'iscrizione all'albo regionale e per ottenere l'accreditamento con l'ASP, precondizione per ottenere i pagamenti; • con i motivi sub 2 e 3 violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla fattispecie di cui all'art. 512 bis cod.pen.
Sostiene il pubblico ministero che numerosi indizi portano a ritenere che le risorse economiche utilizzate per l'acquisto dei beni aziendali della AVEL provenissero dagli indagati e che i soldi spesi per acquistare i beni aziendali e il parco auto costituiscano reimpiego protrattosi negli anni delle provviste finanziarie, inizialmente investite dagli indagati per dare avvio all'attività economica di AVEL; • con il quarto motivo violazione e falsa applicazione dell'articolo 512 bis cod.pen. sotto l'aspetto del dolo specifico. Fa presente il pubblico ministero che la finalità di elusione dei requisiti antimafia per l'ottenimento delle convenzioni con l'ASP non è incompatibile con il dolo specifico della elusione delle misure di prevenzione.
Rileva che solo in caso di totale incompatibilità con finalità eterogenee contrastanti si potrebbe escludere l'elemento /4-/ soggettivo del delitto in argomento. Ma i soggetti pericolosi, ai sensi della normativa di prevenzione, nella maggior parte dei casi hanno una serie di impedimenti nei rapporti con la pubblica amministrazione, con il fisco, con le banche Fon i fornitori provocati dalla presenza di precedenti penali e di carichi pendenti. Un dolo specifico concorrente c'è pertanto in tutte le intestazioni fittizie per cui la soluzione offerta del tribunale del riesame comporterebbe nella pratica un'abrogazione interpretativa dell'articolo 512 bis cod.pen.;
• con il quinto motivo omessa motivaziont in relazione alla fattispecie di appropriazione indebita. Lamenta che il tribunale del riesame, nonostante si trattasse di specifico motivo contenuto nell'atto di appello, nulla ha detto sul fatto che le condotte di cui ai capi 10) e 11) fossero inquadrabili nel reato di appropriazione indebita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché il ricorrente si è limitato nella sostanza a riprodurre le stesse doglianze già poste a base dell'appello cautelare, senza coinvolgere la motivazione offerta dal provvedimento impugnato, in una effettiva ed autonoma critica impugnatoria, finendo, per questa via, per formulare censure in concreto prive del requisito della specificità. In concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di generici rilievi tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dal Tribunale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti - insussistenza del reato di truffa ex art. 640 bis cod.pen., mancanza del dolo di elusione con riguardo al reato di interposizione fittizia, impossibilità di riqualificare i fatti sub capi 9), 10) e 11) come appropriazione indebita, rispetto ai quali il ricorrente ha svolto le rispettive censure, in maniera assertiva senza confrontarsi con la specifica motivazione dedicata a dette questioni dai giudici di merito.
2. In particolare, il tribunale del riesame, per quello che qui rileva, con riguardo al motivo sub 1) ha respinto l'appello del pubblico ministero sostenendo l'insussistenza del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche perché il denaro dato da ASP (Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo) alla associazione AVEL non era consistito in contributi e/o sovvenzioni ma si era trattato di corrispettivi pagati per l'attività di trasporto degli emodializzati. Ha pertanto ritenuto che correttamente il gip aveva ricondotto il rapporto intercorrente tra la AVEL e la pubblica amministrazione nell'alveo dell'appalto di servizio, ovvero di un contratto a titolo oneroso con cui la parte pubblica committente ha demandato al privato l'eventuale stipula della convenzione al di fuori di una gara bandita conformemente alle regole di evidenza pubblica .(Potrebbe aver determinato un vizio di rilevanza amministrativa, senza però alcun rilievo penale in termini di truffa ex articolo 640 bis cod.pen. qualora, come avvenuto nella specie, il servizio era stato comunque assicurato.
E' stata altresì evidenziata la insussistenza del danno prospettato dal pubblico ministero nell'appello per due motivi: in primo luogo perchè la AVEL aveva effettivamente svolto il servizio di trasporto senza alcuna dissimulazione di una mancata prestazione; in secondo luogo perché non vi erano elementi per argomentare una falsa prospettazione delle spese da effettuare e perché le somme oggetto di finanziamento erano state elargite e trovavano titolo nel servizio svolto effettivamente. Il Tribunale ha rilevato anche che l'unico danno, astrattamente possibile ai fini della contestata fattispecie, e cioè la maggiorazione dei costi subiti dalla pubblica amministrazione per effetto della stipula della convenzione con la AVEL, era del tutto indimostrato, non potendosi ravvisare tale maggiorazione nei costi relativi al personale, ai servizi informatici necessari per la sottoscrizione e il monitoraggio dell'esecuzione della convenzione "invalida", in quanto si trattava piuttosto di costi per natura connessi all'istruzione di qualsiasi convenzione con conseguente impossibilità di inquadrare la condotta anche nel paradigma dell'articolo 640 comma secondo cod. pen.
A fronte di detta motivazione il P.M. ricorrente si è limitato a riproporre in maniera assertiva la tesi accusatoria già sostenute in sede di merito 3. Così come il Tribunale, diversamente da quanto denunciato dal ricorrente - che ha lamentato omissione sul punto - ha dato atto delle ragioni che impedivano la riqualificazione dei fatti (di cui ai capi 9), 10) e 11) come appropriazione indebita perché le condotte commesse in epoca anteriore al 31 gennaio 2019 non potevano essere assistite da misura cautelare per carenza dei limiti edittali e per quelle relative agli anni successivi perché l'indeterminatezza delle ipotesi accusatoria ostava all'invocata riqualificazione della condotta che presuppone, a fronte di un'iniziale contestazione del diverso reato di malversazione, l'analitica indicazione del quantum delle somme oggetto di appropriazione.
4. Così come con riguardo alla sussistenza del reato di interposizione fittizia il P.M. ricorrente non si è confrontato con la specifica motivazione del Tribunale che ha messo in evidenza come nel caso di specie, in punto di fatto, non era emersa la prova della finalità elusiva in capo al ricorrente ed ai suoi concorrenti necessari. Anzi dalla stessa impostazione accusatoria era dato apprendere che, al contrario, l'intendimento degli agenti fosse quello di ricorrere al prestanome Cusimano perché era impossibile per la AVEL iscriversi all'albo e sottoscrivere le convenzioni, essendo tali attività precluse normativamente alle associazioni i cui amministratori sono gravati da precedenti penali.
Proprio l'assenza della prova del fine elusivo (limite indefettibile che qualifica la portata antidoverosa della condotta, differenziandola da una simulazione di natura civilistica) ha portato il Tribunale ad escludere la gravità indiziaria in ordine al reato di intestazione fittizia. Anche le doglianze sul punto, meramente assertive del vizio denunciato, sono all'evidenza prive del necessario contenuto di specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dagli artt. 581 e 591 c.p.p. perché il P.M. ricorrente non si confronta con le ragioni che hanno portato il tribunale del riesame a negare la misura richiesta per insussistenza della prova della finalità elusiva essendo invece emersa una finalità validamente alternativa a quella tipizzante la fattispecie in contestazione.
5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 24.6.2021