Sentenza — n. 36132/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza emessa in data 14 settembre 2015 la Corte di appello di Roma confermava la decisione di primo grado con la quale Antonio Napolitano era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione, avente ad oggetto capi di abbigliamento con marchio contraffatto; dichiarato estinto per prescrizione il reato presupposto di cui all'art. 474 cod. pen., la Corte territoriale rideterminava la pena in nove mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 474 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36132/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 474 cod. pen., la Corte territoriale rideterminava la pena in nove mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.
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A A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO ANTONIO nato a MADDALONI il 12/11/1954 avverso la sentenza del 14/09/2015 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 14 settembre 2015 la Corte di appello di Roma confermava la decisione di primo grado con la quale Antonio Napolitano era stato dichiarato colpevole del reato di ricettazione, avente ad oggetto capi di abbigliamento con marchio contraffatto; dichiarato estinto per prescrizione il reato presupposto di cui all'art. 474 cod. pen., la Corte territoriale rideterminava la pena in nove mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.
2. Ha proposto ricorso Antonio Napolitano, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Mancanza e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non potendosi dedurre la contraffazione del marchio dai soli elementi indicati dalla Corte di appello (mancanza di documentazione e prezzi praticati). 2.2. Inosservanza della legge penale e vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
4. In ordine alla sussistenza del reato presupposto, la Corte di appello non si è limitata a richiamare i pur significativi elementi indiziari, costituiti dal prezzo irrisorio praticato e dalla mancanza di documentazione attestante la provenienza lecita dei capi di abbigliamento destinati alla vendita, ma ha in primo luogo valorizzato le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero "sulla natura della merce sequestrata", ampiamente richiamate nella sentenza di primo grado. Dette conclusioni non sono state neppure censurate nel ricorso in esame, con il quale si è soltanto ricordato che con l'appello si era chiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con lo svolgimento di una perizia, non disposta dalla Corte territoriale con decisione non oggetto di uno specifico motivo di ricorso. In appello, peraltro, la difesa dell'imputato, nel merito, aveva sostenuto la grossolanità (e non l'insussistenza) della contraffazione.
5. Nel confermare la quantificazione della pena per il più grave delitto di ricettazione, la Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato, ritenuto implicitamente immeritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche. Diversamente da quanto opinato dal ricorrente, anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle suddette attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (cfr., ad es., Sez. U, n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 4, n. 20812 del 05/05/2021, Traini, non mass.), che nel caso di specie la difesa neppure ha indicato.
6. Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2021. Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore Piero Messini