Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36131/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36131/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36131/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VIGILANTE DIEGO nato a NAPOLI il 12/08/1972 BOTTONE GIOVANNI nato a ISCHIA il 10/05/1970 SEPE FRANCESCO nato a NAPOLI il 24/03/1967 avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 9 cod. proc. pen, art. 81 comma 4 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36131/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso proposto nell'interesse di tutti i ricorrenti con i quali si contesta la competenza del Tribunale di Firenze è inammissibile perché tardivo. Si ribadisce infatti che nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione, anche quando questa incida sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare (tra le altre Sez. 1, Sentenza n. 14988 del 13/03/2019, conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Cremona, Rv. 276180).

Parole chiave

Generato dall'IA
accuse di truffa recidiva nell'infrazione altri capi d'accusa inosservanza delle norme sulla competenza commisurazione della pena per traffico di stupefacenti allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 9 cod. proc. pen
violazione di legge: la competenza per territorio in relazione al reato di ricettazione avrebbe dovuto essere individuata nel distretto di Napoli dato che era ignoto il luogo di consumazione del reato e doveva farsi ricorso alla regola suppletiva prevista dall'art. 9 cod.
art. 81 comma 4 cod. proc. pen
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione sia degli aumenti per la continuazione, che della pena base, che sarebbero entrambi eccessivi; si deduceva che il limite previsto dall'art. 81 comma 4 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VIGILANTE DIEGO nato a NAPOLI il 12/08/1972 BOTTONE GIOVANNI nato a ISCHIA il 10/05/1970 SEPE FRANCESCO nato a NAPOLI il 24/03/1967 avverso la sentenza del 18/06/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Firenze confermava la condanna dei ricorrenti per diversi episodi di ricettazione e truffa assolvendoli, invece, dal reato associativo.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Vigilante, del Bottone e del Sepe che deduceva: 2.1. violazione di legge: la competenza per territorio in relazione al reato di ricettazione avrebbe dovuto essere individuata nel distretto di Napoli dato che era ignoto il luogo di consumazione del reato e doveva farsi ricorso alla regola suppletiva prevista dall'art. 9 cod. proc. pen., ovvero al luogo di residenza degli imputati.

3. Ricorreva per cassazione anche l'altro difensore del Vigilante che, con due distinti motivi, contestava il trattamento sanzionatorio deducendo: 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla applicazione della recidiva che sarebbe stata riconosciuta senza valutare né la risalenza dei precedenti, né il fatto che i reati per cui si procede sono stati consumati in un ristretto arco temporale; 3.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione sia degli aumenti per la continuazione, che della pena base, che sarebbero entrambi eccessivi; si deduceva che il limite previsto dall'art. 81 comma 4 cod. proc. pen. per l'aumento della pena relativa agli imputati ai quali veniva riconosciuta la recidiva doveva essere riferito all'intero aumento per la continuazione e non ai singoli segmenti sanzionatori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso proposto nell'interesse di tutti i ricorrenti con i quali si contesta la competenza del Tribunale di Firenze è inammissibile perché tardivo. Si ribadisce infatti che nei procedimenti con udienza preliminare, la questione dell'incompetenza derivante da connessione, anche quando questa incida sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata d'ufficio subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinnanzi al giudice dell'udienza preliminare (tra le altre Sez. 1, Sentenza n. 14988 del 13/03/2019, conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Cremona, Rv. 276180).

2. Anche il ricorso proposto nell'interesse esclusivo del Vigilante è inammissibile. 2.1. Con riguardo ai parametri da tenere in considerazione per la valutazione della sussistenza della recidiva il collegio ribadisce che la funzione delle circostanza è quella di attribuire un disvalore maggiore al delitto (non colposo) che costituisce ripetizione o reiterazione di un comportamento delittuoso non colposo, salvo che non sussistano ragioni idonee ad annullare questa gravità addizionale. Ragioni la cui individuazione, mediante la tecnica della facoltatività, viene affidata al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà pertanto adeguatamente indicarle (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. 6, n. 15244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183). Nel caso in esame la recidiva veniva riconosciuta attraverso la accurata valutazione della biografia criminale del ricorrente che si era reso autore di diversi reati contro il patrimonio, dimostrando un costante accrescimento della sua propensione alla consumazione seriale di delitti connotati da condotte fraudolente (pag. 10 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali che non risulta incisa dalle doglianze difensive che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. 1.2.

Anche il motivo con il quale si contesta la legittimità della definizione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto dedotto il comma dell'art. 81 del codice penale prescrive un aumento "minimo" - e non "massimo" - in caso di riconoscimento contestuale della recidiva e della continuazione. Tale prescrizione è stata rispettata dalla Corte di appello che ha aumentato la pena base di anni tre ed euro 900 dì multa fino ad anni quattro, mesi uno ed euro 2200 di multa. Anche in questo caso la motivazione non si presta al alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.