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Sentenza — n. 36130/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36130/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36130/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CERNIGLIA GIUSTO nato a PALERMO il 15/04/1970 2. CERNIGLIA MICHAEL nato a CIRIE' il 10/12/1996 avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen, art. 133 c.p, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36130/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ordine al delitto di rapina, i giudici di merito hanno ricostruito l'episodio, in primo luogo, sulla base delle dichiarazioni di Giovanni Botticella, costituitosi parte civile, la cui attendibilità è stata attentamente vagliata, in ossequio al principio secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez.

Parole chiave

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reati contro il patrimonio rapina furto per mestiere difesa contro le pratiche commerciali illecite reato di poca entità furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché inosservanza della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen.
art. 133 c.p
art. 133 cod. pen
133 c.p.", con motivazione sintetica ma incensurabile, in ragione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto delle impugnazioni, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento d
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. CERNIGLIA GIUSTO nato a PALERMO il 15/04/1970 2. CERNIGLIA MICHAEL nato a CIRIE' il 10/12/1996 avverso la sentenza del 31/10/2019 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 31 ottobre 2019 la Corte di appello di Torino confermava la decisione di primo grado con la quale Giusto Cerniglia e Michael Cerniglia, ad esito del giudizio abbreviato, erano stati condannati rispettivamente alle pene di due anni e un mese di reclusione e di un anno e cinque mesi di reclusione, oltre alle multe, in quanto dichiarati colpevoli dei reati, commessi in concorso tra loro, di rapina, lesione personale e danneggiamento. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli imputati, con violenza e minaccia, avevano costretto Giovanni Botticella a consegnare loro la somma di dieci euro e un bracciale in oro, procurando alla vittima alcune lesioni e rompendo i suoi occhiali da vista.

2. Hanno proposto ricorso Giusto Cerniglia e Michael Cerniglia, a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di rapina, fondata su una ricostruzione dei fatti che ricalca esclusivamente il contenuto della querela sporta dalla persona offesa, in larga parte contrastante con le dichiarazioni rese nell'immediatezza dal titolare dell'esercizio commerciale ove si svolse l'episodio, il quale non vide Giusto Cerniglia impossessarsi del bracciale, come invece denunciato da Botticella.

Dette dichiarazioni, invece, hanno avvalorato la versione fornita dai due imputati all'udienza di convalida, secondo la quale gli stessi, in stato di ebbrezza, ebbero una lite con la persona offesa, ma non avevano in alcun modo preordinato una rapina ai suoi danni. 2.2. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla omessa assoluzione degli imputati per la rapina, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., in assenza della prova certa della sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo, avuto particolare riguardo alla sottrazione del bracciale d'oro, non rinvenuto sulla persona di Giusto Cerniglia né all'interno del locale. 2.3.

Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché inosservanza della legge penale in relazione alla omessa derubricazione del reato di rapina in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, previsto dall'art. 393 del codice penale. L'intento degli imputati fu quello di ottenere la restituzione di denaro da Botticella, a fronte di una transazione commerciale in relazione alla quale lo stesso era stato parzialmente inadempiente. 2.4. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché inosservanza della legge penale in relazione alla omessa assoluzione di Michael Cerniglia per la rapina, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., e alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite: non vi fu continuità temporale fra il pugno sferrato a Botticella dall'imputato e la presunta sottrazione del bracciale da parte del padre Giusto, che fu anche intervallata dal proposito di quest'ultimo di chiarire la vicenda con la vittima. 2.5.

Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché inosservanza della legge penale in relazione alla omessa assoluzione di entrambi gli imputati dai reati di lesione e danneggiamento e alla mancata esclusione dell'aggravante del nesso teleologico. La Corte di appello non ha considerato le dichiarazioni del gestore del locale circa la reciprocità degli atti violenti e la possibilità di una rottura accidentale degli occhiali; inoltre, riconoscendo la sussistenza della suddetta aggravante, ha valutato "nuovamente ciò che già forma oggetto del dolo della rapina". 2.6.

Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché inosservanza della legge penale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen. per Michael Cerniglia, allontanatosi dal chiosco prima della presunta sottrazione del braccialetto; la stessa sentenza impugnata ha definito la sua posizione come "senz'altro defilata". 2.7. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché inosservanza della legge penale in ordine all'omesso riconoscimento, per entrambi gli imputati, dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., giustificata dalla Corte di appello sulla base del solo peso del bracciale indicato dalla persona offesa. 2.8.

Mancanza della motivazione in relazione alla entità della pena inflitta per i reati in continuazione, la cui eccessività era stata censurata con uno specifico motivo di gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi non consentiti, infondati o manifestamente infondati, in larga parte reiterativi di doglianze già disattese dalla Corte di appello con adeguata motivazione.

2. Secondo il diritto vivente, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218;

Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 18311 del 25/03/2021, Zenobio, non mass.). La Corte di appello, in premessa, ha correttamente richiamato detto principio e ha reso una motivazione non affetta da alcuno dei vizi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che peraltro la difesa, fatta eccezione per l'ultimo motivo, ha denunciato cumulativamente, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; nello stesso senso cfr.

Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

3. In ordine al delitto di rapina, i giudici di merito hanno ricostruito l'episodio, in primo luogo, sulla base delle dichiarazioni di Giovanni Botticella, costituitosi parte civile, la cui attendibilità è stata attentamente vagliata, in ossequio al principio secondo il quale occorre effettuare un rigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della persona offesa, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (cfr., ex plurimis, Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104). Le Sezioni Unite hanno anche statuito che «la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; di recente v. Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). L'attendibilità delle dichiarazioni della vittima non è stata per nulla scalfita da quelle del teste Erbì, titolare del bar, che in buona parte ha confermato le circostanze riferite da Botticella, come evidenziato nella sentenza del primo giudice (pag. 8).La Corte di appello ha ritenuto "pienamente condivisibile" detta ricostruzione, ribadendo la valutazione sulla totale credibilità della parte civile. Va ricordato che, in presenza di una "doppia conforme", il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260841; da ultimo v. Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini, non mass.). Con incensurabile motivazione, dunque, i giudici di merito hanno ritenuto dimostrato che la persona offesa, in ragione degli atti violenti e minacciosi subiti, fu costretta a consegnare dieci euro (dopo avere vanamente chiesto al titolare del bar e agli altri avventori l'ulteriore somma di quaranta euro, a fronte della pretesa degli imputati) e anche il bracciale d'oro, sfilato materialmente dal polso ad opera di Giusto Cerniglia, che evidentemente riuscì poi ad occultarlo o a disfarsene prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Invero, la difesa, pur invocando la sussistenza di vizi motivazionali, ha proposto doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, tese a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio in un senso stimato più plausibile; tuttavia, la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idonei a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (cfr., ad es., Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;

Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; di recente v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745, in motivazione). A questa Corte, pertanto, è preclusa «la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v.Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 25119 del 13/05/2021, Quattrone, non mass.).

4. La Corte di appello, poi, ha richiamato non solo le dichiarazioni rese in querela da Botticella, ma anche quelle degli stessi imputati, in occasione dell'udienza di convalida, per smentire radicalmente la tesi difensiva circa la sussistenza di un credito in capo agli stessi, che peraltro mai si sarebbero potuti rivalere impossessandosi del bracciale in oro: la pretesa, dunque, oltre che infondata, sarebbe stata in ogni caso arbitraria e sfornita di una possibile base legale, cosicché correttamente la condotta è stata qualificata come rapina e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (v.

Sez. 2, n. 11484 del 14/12/2016, Marni, Rv. 269685, nonché Sez. 6, n. 23678 del 01/04/2015, Spada, Rv 263842; analogo principio, in tema di estorsione, è stato da ultimo ribadito da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Priva di pregio è anche la deduzione difensiva volta ad escludere la responsabilità concorsuale nella rapina di Michael Carniglia, il quale anch'egli minacciò e colpì violentemente Botticella al fine di ottenere del denaro. Come osservato nella sentenza impugnata, la circostanza che, al momento della sottrazione del denaro e del braccialetto, egli non fosse presente, in quanto da poco allontanatosi, non è certamente idonea a configurare una cesura fra la condotta intimidatoria e violenta tenuta in precedenza e l'effettivo impossessamento dei beni da parte del padre, che prima egli aveva supportato moralmente e materialmente, essendosi così integrata l'aggravante del fatto commesso con violenza o minaccia da più persone riunite.

5. Generico e assertivo è il motivo relativo alla insussistenza dei reati di lesione personale e danneggiamento, avendo persino gli imputati ammesso di avere malmenato Botticella, poi trasportato in ospedale; è pacifico che a causa dell'aggressione la vittima subì anche la rottura degli occhiali da vista. Correttamente è stata ravvisata l'aggravante del nesso teleologico, considerato che l'aggressione, a causa della quale la persona offesa subì le lesioni, fu posta in essere per eseguire la rapina (in proposito, da ultimo, v. Sez. 2, n. 22081 del 03/07/2020, Quarta, Rv. 279436).

La Corte territoriale, inoltre, disattendendo uno specifico motivo di gravame, ha con fondamento escluso la possibilità di riconoscere a Michael Carniglia la circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., che - secondo costante giurisprudenza - è configurabile solo quando l'apporto del concorrente abbia assunto una importanza obiettivamente minima e marginale ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081;

Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264455; Sez. 1, n. 26031 del 09/05/2013, Di Domenico, Rv. 256035; Sez. 2, n. 9743 del 22/11/2012, dep. 2013, Cannavacciuolo, Rv. 255356). Privo di pregio è anche il motivo di doglianza relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., in ragione del consolidato indirizzo espresso da questa Corte, secondo il quale, ai fini della configurabilità della suddetta attenuante nei delitti di rapina ed estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico (circostanza peraltro esclusa dai giudici di merito, avuto riguardo al valore del braccialetto in oro), ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede sia il patrimonio sia la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez, 2. n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2, n. 12456 del 04/03/2008, Umina, Rv. 239749; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 29900 del 25/05/2021, Mauro, non mass.).

6. In ordine all'ultimo motivo, va osservato che il primo giudice ha determinato nel minimo edittale la pena base per il più grave di rapina e - quanto a Michael Cerniglia - ha applicato la riduzione massima per il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante. Per entrambi gli imputati l'aumento a titolo di continuazione è stato di entità assai modesta (un mese di reclusione per le lesioni e quindici giorni di reclusione per il danneggiamento), cosicché sulla Corte di appello non gravava uno specifico onere di motivazione sul punto, specie a fronte di un motivo di appello del tutto generico (essendosi evidenziato solo come si fosse trattato "di una prognosi di 5 giorni per quanto concerne le lesioni e del danneggiamento di un paio di occhiali") nonché privo di ogni fondamento con riguardo alla doglianza inerente alla pena inflitta in egual misura ai due imputati, considerato che all'azione violenta parteciparono entrambi (nella seconda fase vi fu solo una ulteriore condotta minacciosa da parte di Giusto Cerniglia).

Inoltre, il primo giudice, nel determinare anche gli aumenti per la continuazione, aveva fatto riferimento ai "parametri previsti dall'art. 133 c.p.", con motivazione sintetica ma incensurabile, in ragione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, da ultimo, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). Il principio risulta pertinente anche quando si tratti di quantificare - come nel caso di specie - gli aumenti di pena a titolo di continuazione fra i reati, determinati nel caso di specie in misura molto contenuta, se si considerano i limiti edittali previsti dagli artt. 582 e 635 del codice penale.

7. Al rigetto delle impugnazioni, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento d