Sentenza — n. 36128/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGiambattista Elia e Maria Antonietta Genio erano stati tratti a giudizio (unitamente ad altri coimputati) per rispondere dei fatti di associazione a delinquere (cfr., capo 1), usura anche aggravata (capi 2, 3 e 4), esercizio abusivo del credito (capo 5) e, l'Elia, anche del delitto di intralcio alla giustizia (capo 6) oltre che del delitto di estorsione continuata contestato nel corso del processo; con sentenza del 15.2.2016 il Tribunale di Brindisi aveva riconosciuto Giambattista Elia responsabile dei fatti di cui al capo 1) (da ritenersi commessi sino alla fine dell'anno 2006), oltre che dei fatti di cui ai capi 2, 3, 4 e 6 nonché dei fatti di estorsione oggetto di contestazione suppletiva perciò, ritenuto tra tutti il vincolo della continuazione ed applicata la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 5 di reclusione ed Euro 12.500 di multa; aveva inoltre riconosciuto Maria Antonietta Genio responsabile dei fatti di reato di cui ai capi 2 e 4 della rubrica e, con il vincolo della continuazione, l'aveva condannata alla pena complessiva di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 5.500 di multa; aveva disposto le conseguenti confische e condannato gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili; nel contempo, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti della Genio per quanto concerne i reati di cui al capo 1) ed al capo 5);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 644 cod. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 2 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36128/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non è allora inutile ricordare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi e delle censure: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Elia Giambattista, nato a Ceglie Messapica il 24.12.1964, Genio Maria Antonietta, nata in Germania il 3.4.1975, contro la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 5.7.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi; udito l'Avv. Luigi Verardi, in difesa di Giambattista Elia, che ha concluso riportandosi ai motivi svolti ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Giambattista Elia e Maria Antonietta Genio erano stati tratti a giudizio (unitamente ad altri coimputati) per rispondere dei fatti di associazione a delinquere (cfr., capo 1), usura anche aggravata (capi 2, 3 e 4), esercizio abusivo del credito (capo 5) e, l'Elia, anche del delitto di intralcio alla giustizia (capo 6) oltre che del delitto di estorsione continuata contestato nel corso del processo; con sentenza del 15.2.2016 il Tribunale di Brindisi aveva riconosciuto Giambattista Elia responsabile dei fatti di cui al capo 1) (da ritenersi commessi sino alla fine dell'anno 2006), oltre che dei fatti di cui ai capi 2, 3, 4 e 6 nonché dei fatti di estorsione oggetto di contestazione suppletiva perciò, ritenuto tra tutti il vincolo della continuazione ed applicata la contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 5 di reclusione ed Euro 12.500 di multa; aveva inoltre riconosciuto Maria Antonietta Genio responsabile dei fatti di reato di cui ai capi 2 e 4 della rubrica e, con il vincolo della continuazione, l'aveva condannata alla pena complessiva di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed Euro 5.500 di multa; aveva disposto le conseguenti confische e condannato gli imputati al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili; nel contempo, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti della Genio per quanto concerne i reati di cui al capo 1) ed al capo 5);
2. la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata da entrambi gli odierni ricorrenti, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della Genio per il reato a lei ascritto al capo 4) perché estinto per intervenuta prescrizione eliminando perciò il relativo aumento di pena che ha rideterminato in anni 2 di reclusione ed Euro 5.000 di multa con esclusivo riferimento al capo 2); ha concesso alla Genio il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinandone tuttavia la fruizione al pagamento della provvisionale liquidata in favore delle parti civili Luigi Ciaccia e Lucia Palmisano nel termine di giorni 90 dal passaggio in giudicato della sentenza; ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'Elia;
3. ricorrono per cassazione i difensori di Elia Giambattista e di Maria Antonietta Genio lamentando, rispettivamente: 3.1 l'Avv. Massimo De Iuliis nell'interesse di Giambattista Elia: 3.1.1 mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento: rileva che la Corte di Appello, nel replicare al gravame difensivo, si è sostanzialmente adagiata sulle considerazioni già svolte dal Tribunale così violando l'obbligo, puntualizzato anche dall'art. 1 comma 52, della legge 23.6.2017 n. 103, di argomentare sulle ragioni del dissenso rispetto alle deduzioni difensive che avevano fatto emergere l'insussistenza di taluno dei presupposti logico-giuridici delle fattispecie incriminatrici contestate; 3.1.2 mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato: rileva che la Corte di Appello, nel respingere il gravame proposto avverso il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla statuizione di confisca, ha motivato in maniera non convincente sia dal punto vista giuridico che fattuale; sottolinea come l'Elia abbia serbato una condotta processuale esemplare e che i precedenti penali a suo carico sono risalenti nel tempo e non specifici sicché la Corte ha finito per confermare una condanna sproporzionata ed eccessivamente gravosa; sottolinea come l'onere motivazionale avrebbe dovuto essere parametrato sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e centrato sulle Censure analiticamente formulate nell'atto di appello; 3.2 L'Avv.
Cosimo Deleonardis nell'interesse di Maria Antonietta Genio: 3.2.1 violazione di legge con riferimento all'art. 644 cod. pen. e vizio di motivazione: rileva come la Corte territoriale non abbia dato contezza dei motivi di appello e delle ragioni della ritenuta partecipazione concorsuale della ricorrente al fatto contestato ai titolari della società Edil 2000 di cui costei era mera dipendente; né, aggiunge, poteva farsi leva sulle sue mansioni di ragioniera per affermarne la consapevolezza in merito alla illiceità delle operazioni disposte dai titolari ed il cui operato non era da lei sindacabile essendosi limitata a dare séguito alle indicazioni fornitele sul riempimento delle cambiali, sulla loro intestazione e sui conteggi da effettuare, senza alcun intento di concorrere nella condotta illecita appartenente ad altri; segnala, comunque, la non credibilità delle dichiarazioni del Ciaccia; 3.2.2 violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 157 e 644ter cod. pen.: rileva che la Corte territoriale ha escluso di poter dichiarare la intervenuta prescrizione per il capo 2) sul rilievo secondo cui il relativo termine andava fatto decorrere dalla promessa di interessi usurari con riferimento all'ultima cambiale, sottoscritta il 21.12.2005; osserva che la posizione dell'imputata andava verificata con riferimento a ciascun episodio e con specifico riferimento proprio a quel singolo rapporto non potendosi far discendere, in via generale, dalla sua partecipazione alla condotta usuraria complessivamente tenuta da altri; sottolinea che la data di riscossione degli interessi per quella cambiale non era stato nemmeno individuato; 3.2.3 violazione di legge e vizio di motivazione sulle attenuanti generiche: ritiene ingiustificato il diniego delle attenuanti generiche in considerazione della incensuratezza dell'imputata e della sua posizione concorsuale denunziando un difetto di motivazione sul punto; 3.2.4 violazione di legge con riferimento alla confisca: segnala la illegittimità della applicazione della confisca in considerazione dell'epoca di commissione dei fatti quando non era prevista; quanto ai fatti in danno del D'Elia, e per i quali è stata dichiarata la prescrizione, rileva che si imponeva invece la piena assoluzione dell'imputata avendo la Genio agito quale dipendente della Edil 2000;
4. la difesa di Elia Giambattista ha depositato, in data 27.8.2021, motivi nuovi in cui deduce:4.1 la intervenuta prescrizione dei reati: rileva, infatti, che il delitto di estorsione è stato contestato dal PM all'udienza del 18.1.2016 - senza indicazione della recidiva - come commesso fino al luglio del 2006 sicché, considerato il termine massimo e le sospensioni del suo decorso per complessivi mesi 7 e giorni 15, il reato deve ritenersi ormai estinto; considerazione analoga articola con riguardo ai delitti di usura, contestati come commessi nel medesimo arco temporale; 4.2 vizio di motivazione per manifesta illogicità con riguardo al motivo sub 1 del ricorso: richiamate le considerazioni già articolate con il primo motivo del ricorso quanto alle condizioni in cui il giudice di appello può limitarsi a rinviare alla motivazione del giudice di primo grado, ribadisce che ciò non è consentito qualora, come nella specie, la Corte avrebbe dovuto fornire una risposta adeguata alle censure difensive articolate con l'atto di appello con particolare riferimento alla attendibilità della persona offesa Luigi Ciacci ed alla assurdità della affermazione secondo cui questi avrebbe corrisposto 80.000 Euro in restituzione di un prestito di appena 2.000 Euro; segnala il carattere apodittico, assertivo e comunque illogico della scarna motivazione resa dalla Corte territoriale che avrebbe invece dovuto prendere atto dell'esistenza quantomeno di un dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni del Ciacci, con conseguente applicazione del canone di cui all'art. 530 cpv cod. proc. pen.; lamenta inoltre la inadeguatezza della ricostruzione operata con riguardo anche al delitto di estorsione; 4.3 vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche: rileva che il primo giudice non si è pronunciato sulla concedibilità delle attenuanti generiche e sul conseguente giudizio di bilanciamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due ricorsi sono inammissibili in quanto per un verso generici e per altro verso articolati su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede.
1. Il ricorso di Elia Giambattista 1.1 II primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Elia è formulato in termini del tutto generici: lamenta, infatti, che il giudice di appello "... non fornisce in alcun modo una motivazione convincente e da un visto giudico che fattuale" (cfr., dal ricorso); segnala che "... la difesa ha fatto emergere in modo evidente, oggettivo ed inoppugnabile che mancavano alcuni dei presupposti logici e giuridici delle fattispecie penali contestate nei capi di imputazione, ma di tali ricostruzioni, quantunque l'obbligo di legge, non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata" (cfr., ivi).
Il ricorso segnala, ancora, che "... i magistrati sono completamente astenuti nel considerare e valutare i motivi di gravame precisi e puntuali prospettati dal precedente difensore, ponendo in essere una motivazione per relationem assolutamente non conferente, venendo così meno all'obbligo motivazionale previsto per legge" (cfr., ancora, ivi). Se non ché, nel motivo di ricorso non si fa cenno alcuno alle questioni che erano state poste con l'atto di gravame e che la Corte di Appello avrebbe omesso di vagliare o rispetto alle quali avrebbe fornito una risposta illogica o contraddittoria; la doglianza si atteggia in termini del tutto generici nella misura in cui non individua i profili di censura già articolati con l'atto di appello ed ai quali collegare il motivo di ricorso per stigmatizzare la inadeguatezza motivazionale della sentenza di secondo grado.
Non è allora inutile ricordare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi e delle censure: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Questa Corte ha inoltre più volte chiarito che deve essere considerato inammissibile il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., Cass.
Pen., 4.11.2014 n. 35.964, B.; Cass. Pen., 2, 5.2.2014 n. 13.951, Caruso; Cass. Pen., 2, 5.11.2013 n. 9.029, Mirra; Cass. Pen., 3, 21.9.2018 n. 8.065, C.).D'altra parte, è pure consolidato il principio per cui, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (cfr., Cass. Pen., 2, 19.3.2013 n. 30.838, Autieri; Cass. Pen., 6, 7.3.2013 n. 17.912, Adduci;
Cass. Pen., 6, 13.11.2012 n. 28.411, Santapaola; Cass. Pen., 4, 17.9.2008 n. 38.824, Raso) essendo allora onere del ricorrente quello di evidenziare gli aspetti sui quali la sentenza di appello avrebbe dovuto soffermarsi in quanto "nuovi" ed inediti rispetto alle difese già sviluppate nel giudizio di primo grado. L'inammissibilità del motivo di ricorso comporta, peraltro, quella del secondo motivo proposto con i "motivi nuovi" con riguardo alla valutazione della attendibilità della persona offesa Luigi Ciacci: è appena il caso di ribadire, con la costante giurisprudenza di questa Corte, che l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non può essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria, con la precisazione per cui tale soluzione vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi (cfr., in questi termini, tra le altre, Cass.
Pen., 5, 24.1.2020 n. 8.439, L.; Cass. Pen., 2, 29.4.2014 n. 34.216, Cennamo ed altri). 1.2 II secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'Elia è ai limiti della ammissibilità e, comunque, manifestamente infondato: la doglianza è articolata su considerazioni di carattere generale concernenti la "ratio" delle circostanze attenuanti generiche e l'obbligo del giudice di merito di dar conto delle ragioni del loro diniego senza, tuttavia, un reale confronto con le argomentazioni con cui la Corte di Appello ha disatteso la pur generica sollecitazione contenuta nell'atto di impugnazione della sentenza di primo grado (cfr., punto III dell'atto di appello).
In ogni caso, si deve dar atto che la Corte ha sia pur sinteticamente motivato in conformità al principio per cui "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass.
Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass.
Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836). 1.3 Manifestamente infondato, infine, è il rilievo contenuto nel primo dei motivi aggiunti con cui la difesa dell'Elia deduce la intervenuta prescrizione del delitto di estorsione oggetto di contestazione suppletiva non corredata della recidiva invece contestata sugli episodi di usura. 'E sufficiente, infatti, richiamare la motivazione della Corte di Appello (cfr., pag.
5) che non ha mancato di spiegare come la contestazione suppletiva abbia collocato i fatti di estorsione "sino al luglio del 2006" sicché, considerato il termine massimo di 12 anni e 6 mesi ma, anche, i 7 mesi e 15 giorni di sospensione del suo decorso, la prescrizione del reato sarebbe maturata comunque in data successiva a quella della sentenza di appello che è del 5.7.2019; con conseguente impossibilità di prenderne atto in questa sede qualora, come nel caso di specie, il ricorso venga giudicato inammissibile e, per questa ragione, non in grado di instaurare un reale rapporto processuale (cfr., Cass. SS.UU., 17.12.2015 n. 12.602, Ricci; Cass. SS.UU., 22.3.2005 n. 23.428, Bracale).
2. Il ricorso di Maria Antonietta Genio 2.1 Con il primo motivo la difesa della Genio ha articolato censure sostanzialmente reiterative di quelle già formulate con l'atto di appello, a loro volta generiche, in quanto non si confrontano con le argomentazioni sviluppate in punto di fatto dalla Corte di Appello a pag. 10 della sentenza impugnata che hanno puntualmente richiamato, sul punto specifico, le dichiarazioni del Ciaccia e quelle del teste Tanzarella, ufficiale giudiziario presso la Sezione Distaccata di Francavilla del Tribunale di Brindisi, circa il ruolo svolto nella vicenda dalla odierna ricorrente.
La Corte, infatti (cfr., pag. 10), ha in particolare sottolineato che costei, ragionérib presso la rivendita di materiali edili "Edil 2000", intestata alla compagna dell'Elia ma di fatto gestita da quest'ultimo, era perfettamente consapevole del fatto che il Ciaccia non aveva in atto alcun rapporto commerciale con la ditta sicché le relazioni di natura finanziaria non erano giustificate dalla esistenza di negozi "sottostanti" collegati con l'oggetto e la attività della ditta. In tal modo la Corte di Appello ha potuto affermare che la Genio era certamente a conoscenza della reale natura di tali rapporti (che erano di prestito-mutuo) e delle condizioni usurarie (peraltro non contestate) praticate ai fruitori dei prestiti.
La motivazione della sentenza impugnata è stata inoltre particolarmente stringente con riguardo al capo 4) (cfr., ivi, pag.
10) laddove la Corte, pur finendo per dichiarare la intervenuta prescrizione dei fatti di reato ivi contestati, ha sottolineato che la persona offesa aveva riferito di essere stato minacciato da Giambattista Elia "... prospettandogli l'arrivo di personaggi malavitosi ed in questo era abilmente supportato dalla sua segretaria, Genio Maria Antonietta, la quale al momento della riscossione del denaro, avvenuta presso la sede della ditta Edil 2000, diceva alla persona offesa che aveva fatto bene a pagare, perché, giusto qualche istante prima, si erano allontanati 'quelli di Francavilla che ti portano via-.
In ogni caso, sempre secondo la conforme ricostruzione della vicenda come desumibile dalle due sentenze di merito, era proprio la stessa Genio a compilare materialmente tutti gli assegni nella già segnalata consapevolezza della natura e delle condizioni delle relative operazioni finanziarie; circostanza, questa, certamente in grado di giustificare il suo concorso non soltanto dal punto di vista materiale ma anche dell'elemento psicologico essendo appena il caso, peraltro, di ricordare che si tratta di reato a dolo generico per cui tale consapevolezza è sufficiente non essendo necessaria la condivisione delle finalità specificamente perseguite dal concorrente. 2.2 Manifestamente infondato ma, ancor prima, generico, è il secondo motivo del ricorso della Genio, la Corte di Appello (cfr., pag. 5 della sentenza) ha spiegato che i fatti in danno del Ciaccia si erano protratti anche successivamente alla entrata in vigore della legge 251 del 2005 e, in particolare, con la promessa di interessi (di natura - come detto incontestatamente - usuraria) documentati dall'ultima cambiale sottoscritta il giorno 21.12.2005 con scadenza al 10.2.2006; il termine massimo di prescrizione è quello di 18 anni e 9 mesi che, tenuto conto anche di quanto riportato nella sentenza di primo grado (cfr., pag.
2) in ordine alle dichiarazioni del Ciaccia (il quale aveva riferito di aver continuato a pagare interessi e capitale sino all'anno 2006) alla data della sentenza non era ancora maturato.D'altra parte è consolidato il principio per cui il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, sicché i pagamenti o i comportamenti compiuti in esecuzione del patto usurario, non costituiscono un "post factunn" non punibile ma segnano il momento consumativo del reato da cui computare il termine di prescrizione (cfr., così, da ultimo, Cass.
Pen., 2, 23.9.2020 n. 35.878, Bianchi). 2.3 Quanto al terzo motivo del ricorso della Genio, va rilevato come la Corte abbia sia pur sinteticamente motivato dando conto della assenza di elementi - nemmeno addotti dalla difesa - suscettibili di valutazione positiva ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il correlativo motivo di appello, peraltro, si era limitato ad evocare lo stato di incensuratezza della ricorrente e la "non particolare partecipazione ai fatti" che, tuttavia, come risulta dalla ricostruzione dei fatti, è invece stata di fattiva e continuativa collaborazione con l'Elia.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, d'altra parte, ben può essere motivato con il riferimento alla assenza di elementi di valutazione di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62bis, disposta con il DL 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 1, 16.2.2017 n. 39.566, Starace;
Cass. Pen., 3, 18.3.2021 n. 24.128, De Crescenzo). 2.4 Manifestamente infondato è, infine, il quarto motivo del ricorso proposto nell'interesse di Maria Antonietta Genio: la Corte di Appello ha motivato sul punto spiegando che "già l'art. 6 della legge n. 108 del 1996 (che ha modificato la struttura della fattispecie incriminatrice dell'usura) ha fatto salve le disposizioni in materia di confisca, obbligatoria ex art. 12sexies DL 306/1992 convertito con legge 356/1992, in caso di condanna per il delitto di cui all'art.644 c.p. introdotta dall'art. 2 DL 399/1994 convertito con legge 501/1994" (cfr., 11).
Il Tribunale, in realtà, aveva proceduto alla confisca ai sensi dell'art. 644 ultimo comma cod. pen. nella versione certamente applicabile al caso di specie tenuto conto di quanto sopra precisato in ordine al momento consumativo del reato. Questa Corte ha anche affermato che la confisca prevista dall'art. 644, u. c., cod. pen., come modificato dall'art. 1 della legge 7 marzo 1996, n. 108, costituisce un'ipotesi speciale di confisca obbligatoria che estende la propria operatività oltre che al prezzo del reato anche al profitto, nonché alle sentenze di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.; in ragione di ciò non viene meno la sua natura di misura di sicurezza, con la conseguenza che essa è assoggettata alla disciplina prevista in via generale per tale istituto e, pertanto, a differenza di quanto statuito per le pene, non è applicabile il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 2 cod. pen. (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass.
Pen., 2, 5.4.2002 n. 18.157, Stangolini; conf., più recentemente, tra le non massimate, Cass. Pen., 2, 1.6.2021 n. 25.169, Bullara).
3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta infine la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma, che si stima equa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna per l'es