Sentenza — n. 36127/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 22.9.2020 il GIP del Tribunale di Rovigo, avendo giudicato corretta la qualificazione dei fatti, il bilanciamento delle circostanze e, comunque, stimato congrua la pena concordata dalle parti, aveva in conclusione applicato a Metaliaj Izmir, per i delitti di ricettazione ed uso indebito di carta di pagamento a lui contestati, la pena complessiva e finale di anni 1 e mesi 10 di reclusione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 619 cod. proc. pen; Sentenza — n. 36127/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In altri termini, è pacifico che il progetto predisposto e l'accordo tra le parti si era perfezionato su una pena correttamente concordata in quella detentiva congiuntamente a quella pecuniaria, entrambe aumentate ai sensi dell'art. 81 cod. pen. in conformità ai principi delineati da Cass. SS.UU., 21.6.2018 n. 40.983, Giglia ed altro (cfr., in particolare, ivi, pag. 12 in cui si chiariva che "... se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave").
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale di Venezia nel procedimento penale a carico di Metaliaj Izmir, nato a Cerrik (Albania) il 24.8.1994, contro la sentenza del GIP di Rovigo del 22.9.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 22.9.2020 il GIP del Tribunale di Rovigo, avendo giudicato corretta la qualificazione dei fatti, il bilanciamento delle circostanze e, comunque, stimato congrua la pena concordata dalle parti, aveva in conclusione applicato a Metaliaj Izmir, per i delitti di ricettazione ed uso indebito di carta di pagamento a lui contestati, la pena complessiva e finale di anni 1 e mesi 10 di reclusione;
2. ricorre per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Venezia lamentando violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della pena pecuniaria: richiama il calcolo operato dal GIP per la determinazione della pena finale applicata al Metaliaj che era stata individuata partendo da quella prevista per il reato di ricettazione finendo però per applicare quella detentiva e non anche quella pecuniaria prevista congiuntamente;
3. in data 24.8.2021 la difesa del Metaliaj ha trasmesso una memoria difensiva con cui ha fatto presente che nel caso di specie si versa in una ipotesi di mero errore materiale emendabile dalla Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Risulta dalla stessa sentenza e, prima ancora, dalla proposta di applicazione concordata della pena depositata dal difensore e su cui è il PM aveva prestato il proprio consenso, che la pena complessiva era stata individuata considerando l'aumento per la continuazione (in misura pari a mesi 9 di reclusione ed Euro 1.226 di multa) su quella stabilita per il delitto di ricettazione stabilita in anni 2 di reclusione ed Euro 516 di multa su cui operare la riduzione di un terzo per il rito giungendo a quella finale di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed Euro 844 di multa.
In altri termini, è pacifico che il progetto predisposto e l'accordo tra le parti si era perfezionato su una pena correttamente concordata in quella detentiva congiuntamente a quella pecuniaria, entrambe aumentate ai sensi dell'art. 81 cod. pen. in conformità ai principi delineati da Cass. SS.UU., 21.6.2018 n. 40.983, Giglia ed altro (cfr., in particolare, ivi, pag. 12 in cui si chiariva che "... se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave").
Se non ché, dopo aver dato atto dell'accordo perfezionato nei termini sopra richiamati, la sentenza del GIP di Rovigo ha applicato al Metaliaj Izmir esclusivamente la pena detentiva di anni 1 e mesi 10 di reclusione e non anche quella pecuniaria. Alla luce di quanto chiarito in precedenza, si deve ritenere che si sia in presenza di un mero errore materiale cui la Corte può certamente porre rimedio ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. rettificando la sentenza (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 4, 4.10.2005 n. 45.160, P.M. in proc.
Raso, secondo cui la Corte di cassazione può direttamente ricondurre nei limiti legali la sanzione inflitta in misura illegale qualora venga in considerazione un mero errore materiale o di calcolo, al fine proprio di assicurare la prevalenza della volontà sostanziale delle parti su quella formale sempre che la sanzione possa essere rettificata nella misura legale senza sostanziali involuzioni in bonam o in malam partem; conf., Cass. Pen., 5, 3.10.2003 n. 44.711, Postiglioni; conf., ancora, non massimata, ma in una fattispecie assolutamente identica a quella che ci occupa e con considerazioni del tutto analoghe, Cass.
Pen., 2, 17.4.2019 n. 21.725, PG in proc. Palmisano). Ben diverso sarebbe stato il caso in cui l'accordo processuale si fosse perfezionato su una pena illegale poiché la determinazione "contra legem" della pena ne avrebbe implicato la radicale illegalità con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza che avesse ratificato un accordo illegale potendo in ogni caso le parti rinegoziare l'accordo su altri basi, eventualmente anche optando per il giudizio ordinario (cfr., in tal senso, Cass. pen., 5, 22.9.2006 n. 1.411, PG in proc. Braidich ed altro;
Cass. Pen., 3, 14.6.2007 n. 34.302, PG in proc. Catuogno; Cass. Pen., 1, 7.4.2010 n. 16.766, PG in proc. Ndiaye; Cass. Pen., 3, 22.9.2011 n. 1.883, PG in proc. La Sala). La sentenza va dunque (meramente) rettificata con l'inserimento, nel dispositivo, e dopo la parola "reclusione", dell'ulteriore frase "... ed Euro 844 di multa", ovvero la pena pecuniaria su cui, come detto, le parti avevano correttamente perfezionato l'accordo.
P.Q.M.
visto l'art. 619 cod. proc. pen., rettifica la sentenza impugnata integrando il dispositivo con la seguente frase, dopo la parola "reclusione", "... ed Euro 844,00 di multa" . Così deciso in Roma il 14 settembre 2021 sigliere es i