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Sentenza — n. 36126/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36126/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36126/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Novara condannava il Terzera riqualificando il fatto, inizialmente contestato come "tentata estorsione", come "esercizio arbitrario delle proprie ragioni". Secondo l'accusa il Terzera aveva prestato 300 euro al figlio per l'acquisto di una macchina usata che; l'acquisto non andava a buon fine e l'auto veniva restituita al concessionario; al Terzera si contestava di avere illecitamente minacciato con un taglierino il titolare della concessionaria al fine di ottenere la restituzione della somma già versata (euro 1800) in previsione dell'acquisto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 36126/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Novara che deduceva: 2.1. violazione di legge: il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come estorsione in quanto il Terzera non sarebbe titolare di alcun diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto dato che la contrattazione per la vendita della autovettura era stata gestita integralmente dal figlio; si deduceva altresì che non era emerso che l'imputato fosse stato incaricato dal figlio di agire per ottenere la restituzione della somma e che le prove raccolte erano pacificamente indicative del dolo tipico del reato di estorsione.

Parole chiave

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estorsione rivendicazione di terzi contratto a favore di terzi azione di rivendicazione nel pignoramento pagamento in mano di terzi contratto di compravendita di veicoli
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NOVARAnel procedimento a carico di: TERZERA RENATO nato a NOVARA il 15/01/1972 avverso la sentenza del 20/12/2019 del TRIBUNALE di NOVARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio L'avv. Ezio Verna chiede il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Novara condannava il Terzera riqualificando il fatto, inizialmente contestato come "tentata estorsione", come "esercizio arbitrario delle proprie ragioni". Secondo l'accusa il Terzera aveva prestato 300 euro al figlio per l'acquisto di una macchina usata che; l'acquisto non andava a buon fine e l'auto veniva restituita al concessionario; al Terzera si contestava di avere illecitamente minacciato con un taglierino il titolare della concessionaria al fine di ottenere la restituzione della somma già versata (euro 1800) in previsione dell'acquisto.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Novara che deduceva: 2.1. violazione di legge: il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come estorsione in quanto il Terzera non sarebbe titolare di alcun diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di acconto dato che la contrattazione per la vendita della autovettura era stata gestita integralmente dal figlio; si deduceva altresì che non era emerso che l'imputato fosse stato incaricato dal figlio di agire per ottenere la restituzione della somma e che le prove raccolte erano pacificamente indicative del dolo tipico del reato di estorsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1.In materia di identificazione degli elementi differenziali tra il delitto di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni il collegio riafferma che i due reati si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). Con specifico riguardo alla posizione del terzo si è invece affermato che n concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità (Sez.

U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 03) 1.2. Nel caso in esame non risulta chiarito e il Terzera avesse agito solo per tutelare il diritto del figlio alla restituzione delle somme o invece per tutelare un "interesse proprio" correlato al fatto che lo stesso aveva impiegato la somma di euro 300 per l'acquisto della autovettura; non risulta chiaro neanche se la somma fosse stata versata dal Terzera al concessionario o al figlio e chi avesse avviato e concluso il rapporto contrattuale. Occorre pertanto un nuovo scrutinio (a) sulla eventuale esistenza di un interesse proprio del ricorrente alla restituzione di tutta la somma versata in acconto o di parte di essa; (b) sulla identificazione dell'elemento psicologico che ha caratterizzato l'azione.La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino che effettuerà un nuovo esame delle prove alla luce dei principi di diritto sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine alla qualificazione giuridica del fatto alla Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il giorno 14 s