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Sentenza — n. 36123/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 36123/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 36123/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro in esito a giudizio abbreviato ed in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Lamezia Terme del 29 marzo 2017, confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina e detenzione di armi comuni da sparo con matricola abrasa, rideterminando la pena in anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 73 D.P.R. 309/90, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 36123/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di Appello ha fissato la pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 in anni nove di reclusione ed euro 45.000 di multa (poi diminuita di un terzo per il rito abbreviato), espressamente discostandosi dal minimo edittale in ragione delle gravi modalità della condotta, per il numero delle dosi di sostanza stupefacente rinvenuta (2876 di marijuana e 283 di cocaina), per la loro qualità, per la doppia tipologia di sostanza, per il ritrovamento di strumenti atti al suo confezionamento, per la presenza di armi e per la personalità del ricorrente desunta dal precedente penale per violazione della disciplina delle armi.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti detenzione di stupefacenti traffico di cocaina abuso di sostanze sanzioni penali infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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art. 73 D.P.R. 309/90
La Corte di Appello ha fissato la pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R.
art. 133 cod. pen
La motivazione, specifica nel richiamo ad uno dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è congrua rispetto alle regole giuridiche fissate in materia e, da ultimo, rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte del 24/06/2021, Pizzone, della quale si conosce al momento solo l'informazione provvisoria.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Muraca Andrea, nato a Lamezia Terme 1'01/11/1979, avverso la sentenza del 02/10/2019 della Corte di Appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro in esito a giudizio abbreviato ed in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, parzialmente riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Lamezia Terme del 29 marzo 2017, confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina e detenzione di armi comuni da sparo con matricola abrasa, rideterminando la pena in anni cinque di reclusione ed euro 20.000 di multa.

2. Ricorre per cassazione Muraca Andrea, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, tenuto conto che la Corte di Appello avrebbe stabilito una pena base illegale (pari ad anni nove di reclusione), rispetto al reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, la cui pena edittale va da due a sei anni di reclusione, mentre per la medesima violazione inerente alla cocaina, il minimo della pena, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 2019, è stabilito in anni sei e non in anni otto di reclusione. Secondo il ricorrente "la pena di anni 9 di reclusione è sicuramente illegittima in costanza di un non considerevole quantitativo di principio attivo per la sostanza stupefacente di tipo pesante". Infine, il ricorrente si duole dell'entità dell'aumento di pena in continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. La Corte di Appello ha fissato la pena base per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90 in anni nove di reclusione ed euro 45.000 di multa (poi diminuita di un terzo per il rito abbreviato), espressamente discostandosi dal minimo edittale in ragione delle gravi modalità della condotta, per il numero delle dosi di sostanza stupefacente rinvenuta (2876 di marijuana e 283 di cocaina), per la loro qualità, per la doppia tipologia di sostanza, per il ritrovamento di strumenti atti al suo confezionamento, per la presenza di armi e per la personalità del ricorrente desunta dal precedente penale per violazione della disciplina delle armi.

Si tratta di una statuizione compatibile con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 40 del 23 gennaio del 2019 (depositata 1'8 marzo successivo), emessa e depositata prima della sentenza impugnata e della quale non risulta che la Corte di appello non abbia tenuto conto: in base a tale statuizione della Corte Costituzionale, per il reato di che trattasi, nel caso in cui riguardi sostanze stupefacenti di tipo "pesante" (come nella specie con riguardo alla cocaina), la pena edittale minima deve essere considerata quella di anni sei di reclusione (e non anni otto) ed euro 26.000 di multa.

La pena concretamente inflitta, pertanto, non è illegale ma, al contrario, si tratta di una sanzione che, tenuto conto del massimo edittale di venti anni di reclusione ed euro 260.000 di multa, risulta inferiore alla media edittale ed ampiamente giustificata dalle ragioni esplicitate in sentenza..Dovendosi ricordare che, nell'ipotesi in cui la determinazione della, pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rugg ieri, Rv. 237402).

Per quanto attiene alla detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana, il capo di imputazione aveva fin dall'origine ritenuta ricompresa tale condotta nell'unica violazione ex art. 73 D.P.R. 309/90 di cui al capo C) e la Corte di Appello non ha inflitto alcun aggravamento di pena attraverso l'applicazione di un aumento per la continuazione interna al reato, neanche contestata; ne consegue che le censure difensive relative alla illegalità della pena in ordine a tale reato (erroneamente ritenuto autonomo) non hanno alcun fondamento oggettivo.

2. La Corte di Appello ha anche giustificato gli aumenti di pena per la continuazione con gli ulteriori reati (di ricettazione ed in materia di armi) tenuto conto della gravità della condotta complessivamente considerata. La motivazione, specifica nel richiamo ad uno dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., è congrua rispetto alle regole giuridiche fissate in materia e, da ultimo, rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte del 24/06/2021, Pizzone, della quale si conosce al momento solo l'informazione provvisoria. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 18.06.2021 Il Consigliere estensore Il