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Sentenza — n. 35925/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35925/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35925/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 03/03/2021, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. proposta da GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a. avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso in data 30/12/2020 dal G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia nel procedimento a carico di VINACCIA Francesco, titolare dell'Agenzia Generale GROUPAMA di Mantova.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 322 cod. proc. pen, articolo 324 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35925/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Il Tribunale di Roma è, infatti, incorso in una violazione dell'art. 322 cod. proc. pen., laddove ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro presentata da GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a., in quanto soggetto diverso dai destinatari del provvedimento e perciò privo di interesse alla sua proposizione. Invero, alla luce del tenore testuale dell'art. 322 cod. proc. pen., il soggetto che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate è autonomamente legittimato a proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 cod. proc. pen.

Parole chiave

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azione di rivocazione del sequestro sequestro cautelare riserva della proprietà diritto di riprendere il possesso della cosa dissequestro di beni diritto di ritenzione

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza del 03/03/2021, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen.
art. 322 cod. proc. pen
Pur muovendo da tali premesse, peraltro, lo stesso Tribunale ha inspiegabilmente escluso la legittimazione della suddetta società a proporre richiesta di riesame, contravvenendo chiaramente alla previsione di cui all'art. 322 cod. proc. pen.
articolo 324 cod. proc. pen
pen., il soggetto che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate è autonomamente legittimato a proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza emessa in data 03/03/2021 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 03/03/2021, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, la richiesta di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. proposta da GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a. avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso in data 30/12/2020 dal G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia nel procedimento a carico di VINACCIA Francesco, titolare dell'Agenzia Generale GROUPAMA di Mantova.

2. Ha proposto ricorso per cassazione GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a., a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione dell'art. 322 cod. proc. pen., che riconosce la facoltà di proporre riesame reale, tra l'altro, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Il Tribunale di Roma è, infatti, incorso in una violazione dell'art. 322 cod. proc. pen., laddove ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro presentata da GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a., in quanto soggetto diverso dai destinatari del provvedimento e perciò privo di interesse alla sua proposizione. Invero, alla luce del tenore testuale dell'art. 322 cod. proc. pen., il soggetto che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate è autonomamente legittimato a proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma ha espressamente riconosciuto il diritto della società GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a. alla restituzione delle somme, precisando che il decreto emesso dal G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia non consentiva il sequestro delle somme medesime, rientranti in un patrimonio separato, del quale è titolare in via esclusiva la suddetta compagnia assicuratrice (cfr. art. 117 del D.Igs. 7 settembre 2005 n. 209, al quale sono state conformate le norme pattizie tra il VINACCIA e la Compagnia: v. art. 11 delle condizioni generali volte a disciplinare il mandato conferito al VINACCIA).

Pur muovendo da tali premesse, peraltro, lo stesso Tribunale ha inspiegabilmente escluso la legittimazione della suddetta società a proporre richiesta di riesame, contravvenendo chiaramente alla previsione di cui all'art. 322 cod. proc. pen.

2. In ragione di quanto sopra esposto, deve procedersi all'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti, per l'ulteriore corso, al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e rinvia per l'esame al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 17 settembre 2021 Il Consi estensore Il P ret) t Vittorio enza Sergpl Pao