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Sentenza — n. 35924/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35924/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35924/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Brescia ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare in atto a carico del ricorrente in relazione a fattispecie di riciclaggio 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato lamentando violazione degli articoli 274 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 35924/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.

Parole chiave

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revoca del trasferimento patrimoniale ritiro della querela penale azione di rivocazione del sequestro consegna di documenti ricettazione revoca della liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OTTAVIANI ANDREA nato a CAMERINO il 07/06/1972 avverso l'ordinanza del 09/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano TOCCI, che ha chiesto dichiararsi Iiinammissiiblità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

.

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della libertà di Brescia ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare in atto a carico del ricorrente in relazione a fattispecie di riciclaggio 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato lamentando violazione degli articoli 274 comma 1 lett.

c) e 299 codice di procedura penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di residue esigenze cautelari. In particolare, il ricorrente afferma che, per effetto della cessione dell'esercizio commerciale nella gestione del quale erano avvenute le attività riciclatorie contestate, sarebbero cessate le esigenze cautelari essendo venuto meno qualsiasi collegamento col contesto ambientale in cui poteva svilupparsi una effettiva condotta da parte dell'indagato. Sul punto, sarebbe insufficiente la motivazione nella parte in cui ritiene non provata la cessione della rivendita di generi di monopolio e della ricevitoria del lotto perché non terrebbe conto delle peculiarità che tale cessione implica.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Stefano TOCCI - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il provvedimento impugnato ha valutato l'intera situazione prospettata dallo stesso ricorrente e ha rilevato: • che la formale intestazione a terzi dell'attività di tabaccheria per cui vi è contestazione non risulta essere stata di ostacolo alla gestione della stessa da parte dell'indagato e alla utilizzazione della stessa per scopi illeciti; • che non risulta in atti perfezionata la cessione a terzi della ricevitoria del lotto specificamente ricollegata alla commissione dei delitti contestati; • che, anche in considerazione di tali circostanze, il provvedimento di sospensione risulta di fatto irrilevante rispetto alle modalità utilizzate dall'indagato in precedenza. Ne consegue che i motivi di ricorso risultano inammissibili in quanto mera riproposizione di censure dedotte in appello, esplicitamente affrontate e correttamente disattese dalla Corte territoriale, con l'aggiunta di frasi incidentali di contestazione, della sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche (Sez. 6, Sent. n. 34521 del 27/06/2013 Rv. 256133).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 maggio 2021 Il Consiglie e estensore Il Presidente (Vincenzo utinelli) (Giovanna Verga)