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Sentenza — n. 35923/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35923/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35923/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 27.3.2019 la Corte di appello di Catanzaro, confermava la sentenza del Tribunale di Modena che il 26.3.2013 aveva condannato MAIORANO Gianfranco per il reato di truffa in danno di Striano Giovanni, commesso il 27.12.2009 . Avverso detto provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'intervenuta prescrizione prima della pronuncia d'appello, stante la disapplicazione della contestata recidiva da parte del primo giudice che non l'ha valutata nella quantificazione della pena e il non corretto calcolo delle sospensioni.

Regesto Legislator

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art. 159 cod. pen; Sentenza — n. 35923/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detto provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'intervenuta prescrizione prima della pronuncia d'appello, stante la disapplicazione della contestata recidiva da parte del primo giudice che non l'ha valutata nella quantificazione della pena e il non corretto calcolo delle sospensioni.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione errore nella commisurazione della pena restituzione del termine remissione della pena riduzione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 159 cod. pen
Deve però ribadirsi l'insegnamento costante di questa Corte, secondo il quale il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAIORANO GIANFRANCO nato a BRINDISI il 06/11/1967 avverso la sentenza del 27/03/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/20 udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; letta requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo )c-yi é'í rcr_ tfe2.t

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 27.3.2019 la Corte di appello di Catanzaro, confermava la sentenza del Tribunale di Modena che il 26.3.2013 aveva condannato MAIORANO Gianfranco per il reato di truffa in danno di Striano Giovanni, commesso il 27.12.2009 .

2. Avverso detto provvedimento l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo l'intervenuta prescrizione prima della pronuncia d'appello, stante la disapplicazione della contestata recidiva da parte del primo giudice che non l'ha valutata nella quantificazione della pena e il non corretto calcolo delle sospensioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. E' indubbio che quando il giudice ha escluso, anche implicitamente, la circostanza aggravante della recidiva, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere. Nel caso di specie è incontestato che i giudici di merito non hanno considerato la recidiva che pertanto non deve essere valutata in tema di prescrizione del reato.

3. Così come è indubbio che il rinvio a tempo indeterminato o la sospensione del dibattimento determinata dalla detenzione all'estero dell'imputato costituisce legittimo impedimento a comparire e comporta la sospensione del corso della prescrizione (Cass. n. 12497 del 2010 rv. 246724; n. 37416 del 2014 Rv. 262205). Deve però ribadirsi l'insegnamento costante di questa Corte, secondo il quale il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni (Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753;

Sez. 3, n. 26409 del 08/05/2013, C., Rv. 255579; Sez. 4, n. 10621 del 29/01/2013, M., Rv. 256067).4. Ne deriva quanto al caso di specie che, considerato che il processo è stato sospeso all'udienza del 22.11.2017 per detenzione all'estero dell'imputato e che all'udienza del 25.1.2019 la corte d'Appello ha dato atto che il MAIORANO non era più detenuto dal 7.4.2018, il reato, commesso il 27.12.2009, considerata anche la sospensione per adesione del difensore all'astensione dalle udienze dall'11.4.2017 al 22.11.2017, si è prescritto il 23.8.2018 (anni 7 mesi 6 + 7 mesi gg. 10 per astensione + mesi 6 gg. 16 per detenzione all'estero) e quindi prima della sentenza di appello.

5. La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13.7.2021 Il Consigliere estensore • sidente Gi